DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 250
Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge proroga numerosi termini fiscali e catastali, disciplina temporaneamente liti fiscali pendenti, IVA, imposte locali, tassa automobilistica e altri adempimenti tributari. Molte misure sono limitate al 1995-1997 o ad anni specifici; alcune sono state poi modificate o superate da norme successive.
Proroghe fiscali e disposizioni tributarie varie
Proroghe fiscali e disposizioni tributarie varie
Il provvedimento interviene in modo ampio su termini di versamento, adempimenti, regimi transitori e alcune discipline speciali in materia tributaria, catastale, IVA e riscossione. Gran parte delle misure ha efficacia circoscritta a periodi ben determinati, soprattutto tra il 1994 e il 1997.
Liti fiscali pendenti e sospensione dei termini
È prorogato al 30 settembre 1995 il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti. Fino a tale data restano sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnazione, nonché quelli per ricorrere contro gli atti interessati. Per gli atti per i quali sia stata già proposta domanda di definizione, i termini di impugnazione e ricorso restano sospesi fino al 28 febbraio 1997. La domanda di definizione, se non già presentata, deve essere depositata entro il termine previsto per il pagamento.
Proroghe in materia catastale, uffici finanziari e imposta comunale sugli immobili
Per il periodo d’imposta 1994, ai fini dell’accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con DPCM 23 dicembre 1992. Sono inoltre prorogati:
- al 31 dicembre 1996 il termine per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari;
- al 1 gennaio 1997 l’efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, delle rendite catastali urbane e dei criteri di classamento.
Fino al 31 dicembre 1996 restano applicabili le tariffe d’estimo e le rendite precedentemente determinate. Dal 1 gennaio 1997 le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al metro quadrato di superficie catastale.
È inoltre prorogato al 31 dicembre 1996 il termine previsto per taluni interventi connessi all’articolo 9 del decreto-legge n. 557/1993.
Per l’ICI dovuta per l’anno 1994 dai soggetti non residenti, il versamento è fissato al 28 aprile 1995 senza interessi, ferme restando eventuali proroghe speciali.
Imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico
I contratti di concessione per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995 se le condizioni sono più favorevoli per il comune.
Il regolamento relativo a tale imposta e al diritto sulle pubbliche affissioni deve essere approvato entro il 30 settembre 1995; in mancanza, fino al 31 dicembre 1995 si applicano norme e tariffe vigenti, salvo diversa deliberazione.
Analoga disciplina è prevista per la TOSAP:
- i contratti di appalto per la riscossione con scadenza al 31 dicembre 1994 possono essere prorogati al 31 dicembre 1995 se il concessionario è iscritto all’albo e le condizioni sono più favorevoli per il comune;
- il regolamento va approvato entro il 30 settembre 1995;
- fino al 31 dicembre 1995 valgono le norme e tariffe precedenti, se non diversamente deliberato;
- l’adozione entro il termine di regolamento e tariffe comporta sanatoria dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995.
Per gli anni 1994 e 1995, il termine per denuncia e versamento della TOSAP è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995.
Trasparenza societaria per tributi locali
Viene modificata la disciplina dichiarativa prevista dal decreto legislativo n. 507/1993, imponendo alle società di capitale di dichiarare l’identità dei titolari di quote o azioni, anche quando queste siano possedute da altre società di capitale, salvo il caso di controllo esercitato da società quotate in una borsa valori dell’Unione europea secondo le condizioni indicate dalla norma.
Riscossione dei tributi e regime transitorio
La durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione, è fissata al 31 gennaio 1995. Fino a tale data restano ferme tutte le condizioni di gestione transitoria, compresi compensi, rimborsi spese, cauzioni, patenti di nomina e registri cronologici. Alla medesima data restano fissate anche le scadenze dei contratti di tesoreria comunale, con esclusione di quelli della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.
Bilancio e rimborsi IVA
Sono prorogate varie scadenze di bilancio e di rimborso IVA, tra cui il termine al 31 dicembre 1995 per i rimborsi IVA richiamati dal decreto-legge n. 547/1994.
In materia IVA, la disciplina dell’acconto viene modificata consentendo modalità alternative di determinazione e chiarendo i criteri di calcolo per contribuenti ordinari e trimestrali. Sono inoltre regolate le modalità di versamento tramite conto fiscale, con validazione di alcuni versamenti eseguiti nel 1994 con distinte diverse da quelle previste.
Per errori formali compiuti fino al 30 giugno 1996 in specifiche operazioni IVA, quando non incidano sulle liquidazioni periodiche o annuali, è prevista l’applicazione di una sanzione ridotta, su istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996.
È inoltre disciplinato il rimborso IVA nei casi di aliquota mediamente applicata e introdotta una regola più favorevole per la spettanza del rimborso, applicabile alle operazioni del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore.
Acconto IVA e versamenti
Per l’acconto IVA vengono definite modalità di calcolo alternative basate sulle operazioni annotate o da annotare in un determinato periodo di dicembre, con regole distinte per i contribuenti trimestrali. Gli intestatari di conto fiscale devono versare tramite concessionari o banche con delega, mentre i non intestatari versano tramite aziende di credito. Sono considerati validi alcuni versamenti effettuati nel corso del 1994 con modelli non conformi.
Per l’anno 1994 il versamento previsto dal decreto ministeriale n. 567/1993 è considerato regolare se effettuato entro il 27 dicembre 1994.
IVA su autotrasportatori e rimborsi
Dal 1 aprile 1995 gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo possono annotare le fatture emesse nel trimestre entro il trimestre successivo. Le fatture emesse tra il 29 dicembre 1994 e il 26 febbraio 1995 devono essere computate nelle liquidazioni di marzo o del primo trimestre 1995, con possibilità di detrazione da parte dei committenti nella prima liquidazione utile successiva all’entrata in vigore del decreto.
Rimborsi IVA con titoli di Stato
Per i crediti IVA del 1992 non ancora rimborsati tramite titoli di Stato, il Ministero del tesoro è autorizzato a emettere ulteriori titoli di Stato con godimento dal 1 gennaio 1996 e durata decennale, secondo modalità definite con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla conversione. Restano ferme le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa richiamata.
Scarti di emissione obbligazionari
Viene precisato che, ai fini fiscali, tra gli interessi rientra anche lo scarto di emissione delle obbligazioni e titoli similari, ripartito per giorno di possesso. La norma disciplina anche il trattamento dei titoli già posseduti nei periodi d’imposta precedenti, salvaguardando criteri di imputazione diversi già adottati e consentendo l’applicazione della disciplina in dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 29 dicembre 1994.
Tassa automobilistica e agevolazioni sui carburanti
Per alcuni veicoli diesel e per veicoli alimentati a GPL o metano sono previste agevolazioni temporanee sulla soprattassa o tassa speciale, con applicazione limitata a specifiche immatricolazioni e ai primi periodi di pagamento della tassa automobilistica. In contropartita, per il triennio 1995-1997 l’importo della tassa automobilistica erariale e regionale è aumentato del 6%. Per i pagamenti già effettuati nel 1994 con periodi che cadono nel 1995, la maggiorazione va corrisposta secondo il rinnovo annuale o periodico, oppure entro 30 giorni dalla scadenza della tassa pagata nel 1994.
È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 1998 il regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine.
Operazioni straordinarie e regime agevolato per conferimenti, fusioni e trasformazioni
È prorogato al 31 dicembre 1995 il termine rilevante per l’applicazione delle agevolazioni fiscali in materia di fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti, con riferimento agli atti perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995. Viene inoltre estesa ai conferimenti dell’azienda o di rami di essa una previsione della legge n. 218/1990.
Conto fiscale e adempimenti tributari minori
Sono esonerati da sanzioni i versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni. È altresì stabilito che la denuncia dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e arti e professioni relativa al 1994 si considera tempestiva se presentata entro il 20 luglio 1994.
Disposizioni finanziarie e copertura
Il decreto contiene disposizioni di copertura finanziaria per le minori entrate e autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Decorrenza
Il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 8 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legge · 28 giu 1995DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 260
- Decreto legge · 28 giu 1995DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 259
- Decreto legge · 28 giu 1995DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 258
- Decreto legge · 28 giu 1995DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 257
- Decreto legge · 28 giu 1995DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 256
- Decreto legge · 28 giu 1995DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 255
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →