Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09595/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia trae origine dall'apertura, da parte del Tribunale di Milano, della liquidazione giudiziale di una società su istanza del pubblico ministero, che aveva segnalato il mancato rispetto di una rateizzazione fiscale concessa dall'Agenzia delle Entrate su un ingente debito tributario. La società non era comparsa nel procedimento di primo grado. In sede di reclamo alla corte d'appello, la società aveva sostenuto che la rateizzazione originaria era stata lasciata decadere intenzionalmente dalla cessionaria dell'azienda, in vista di una riforma fiscale che avrebbe consentito di ottenere una nuova rateizzazione, poi effettivamente concessa poco dopo l'apertura della procedura. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 153, comma 2, e 294 c.p.c. per mancata rimessione in termini, deducendo che il legale rappresentante non aveva potuto accedere alla casella PEC aziendale per motivi personali e non aveva quindi avuto conoscenza del procedimento; 2) violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 7, comma 1, legge fall., per asserita errata interpretazione del parere del pubblico ministero, che aveva dichiarato 'non luogo a provvedere dovendo essere monitorato l'adempimento'; 3) violazione dell'art. 18 legge fall., per avere la corte territoriale limitato il proprio esame ai presupposti dell'apertura della procedura al momento della sentenza, senza considerare i fatti sopravvenuti, in particolare la nuova rateizzazione, che secondo la ricorrente avrebbe fatto venir meno lo stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il preteso impedimento personale del legale rappresentante a consultare la PEC della società è circostanza irrilevante ai fini della validità del contraddittorio, essendo destinataria della convocazione la società e non la persona fisica; inoltre la rimessione in termini sarebbe stata inutile, poiché il reclamo consentiva comunque di contestare i presupposti dell'apertura della liquidazione giudiziale. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che, anche a voler interpretare il parere del pubblico ministero come favorevole al reclamo, ciò non avrebbe vincolato la corte d'appello, che poteva comunque respingerlo. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., chiarendo che l'effetto devolutivo pieno del reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale consente di dedurre fatti nuovi non allegati in primo grado, ma non di valorizzare fatti sopravvenuti dopo la sentenza impugnata, i quali possono al più rilevare come possibile causa di chiusura della procedura e non come causa di revoca della sentenza di apertura. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata procedura; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato come norma invocata per la rimessione in termini, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 153 c.p.c. per giustificare la rimessione in termini

  • art. 40 c.c.i.i.

    norma del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale richiamata come base del giudizio di primo grado

  • art. 16, comma 6, d.l. n. 185 del 2008, conv. in L. n. 2 del 2009

    richiamato per affermare che la società deve essere dotata di una casella PEC da presidiare con un minimo di organizzazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel secondo motivo per censurare l'interpretazione del parere del pubblico ministero

  • art. 7, comma 1, legge fall.

    richiamato nel secondo motivo in relazione al ruolo del pubblico ministero nel procedimento

  • art. 18 legge fall.

    richiamato nel terzo motivo per sostenere il principio della piena devoluzione nel reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, esteso dalla Corte al reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale

  • art. 51 c.c.i.i.

    considerato equivalente, quanto all'effetto devolutivo del reclamo, all'art. 18 legge fall.

  • art. 233, comma 1, lett. a e b, c.c.i.i.

    indicato come eventuale sede della chiusura della procedura per sopravvenuto venir meno dell'insolvenza, non come causa di revoca dell'apertura

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il terzo motivo perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, la mancata conoscenza del procedimento da parte del legale rappresentante della società non integra di per sé una ragione di rimessione in termini se la convocazione era validamente indirizzata alla società, la quale deve organizzarsi per presidiare la propria PEC obbligatoria.
  • La rimessione in termini è strumento funzionale a recuperare un'attività processuale preclusa, ma è inammissibile quando l'attività che si vorrebbe compiere non aggiunge una reale utilità difensiva rispetto ai rimedi già esperibili, come il reclamo avverso la sentenza di primo grado.
  • Il parere o l'orientamento espresso dal pubblico ministero nel procedimento concorsuale non vincola la corte di merito, che resta libera di decidere secondo il proprio autonomo apprezzamento della sussistenza dei presupposti della procedura.
  • L'effetto devolutivo pieno del reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale consente di dedurre anche fatti nuovi non introdotti in primo grado, ma non permette di fondare l'impugnazione su fatti sopravvenuti dopo la sentenza, perché essi non incidono sulla validità originaria del provvedimento impugnato.
  • Il sopravvenuto venir meno dell'insolvenza, ove rilevante, può incidere eventualmente sulla chiusura della procedura concorsuale, ma non costituisce causa di revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.