Cassazione Civile, Ordinanza n. 09588/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 30 luglio 2014, con termine essenziale per la stipula del definitivo fissato al 31 agosto 2014. Dopo la mancata conclusione del definitivo, il promissario acquirente otteneva decreto ingiuntivo per euro 16.000, somma corrispondente all'acconto versato e alla penale pattuita per la risoluzione del preliminare. I promittenti venditori proponevano opposizione sostenendo che il preliminare si fosse risolto per scadenza del termine essenziale o per loro legittimo recesso; chiamavano in causa anche il mediatore, ritenuto consapevole del loro disinteresse a vendere dopo la scadenza del termine. Il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava i venditori e il mediatore. La Corte d'appello, invece, accoglieva il gravame del mediatore, rigettando le domande nei suoi confronti e confermando per il resto la decisione di primo grado. In cassazione, il ricorso principale dei venditori veniva dichiarato improcedibile con ordinanza per mancato assolvimento dell'onere di deposito ex art. 369 c.p.c. I venditori proponevano quindi ricorso per revocazione deducendo errore di fatto, assumendo che l'ordinanza si sarebbe fondata sull'erronea affermazione che non fosse sufficiente, ai fini dell'art. 369 c.p.c., depositare la sentenza impugnata con la relata di notifica, mentre sarebbe stata sufficiente tale produzione. La Corte ha ritenuto che la doglianza investisse non un errore di fatto, ma la valutazione/interpretazione giuridica dell'art. 369 c.p.c., già esaminata dal Collegio, e quindi non integrasse i presupposti della revocazione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che la censura non riguardava un errore di fatto revocatorio, ma la valutazione giuridica compiuta nell'ordinanza impugnata sull'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.; inoltre il punto era stato già oggetto di esame da parte del Collegio, con conseguente difetto dei requisiti di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per la condotta difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l'ordinanza contestata ha ritenuto necessario, ai fini dell'onere di deposito del ricorso per cassazione, non solo il deposito della sentenza impugnata e della relata di notifica, ma anche della ricevuta di accettazione e consegna; la censura dei ricorrenti non ha colpito un errore di fatto, bensì tale valutazione giuridica
l'errore revocatorio deve consistere in un'erronea percezione di fatti di causa, evidente e decisiva, non nella loro interpretazione o valutazione
richiamato nel contesto della proposta di definizione anticipata del ricorso e della successiva richiesta di decisione da parte dei ricorrenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando l'errore consista in una falsa percezione del contenuto degli atti o dei fatti di causa, non quando la censura investa l'interpretazione o la valutazione giuridica compiuta dal Collegio.
- L'errore revocatorio deve essere oggettivamente evidente, immediatamente rilevabile dal confronto tra la decisione e gli atti interni del giudizio di legittimità, oltre che essenziale e decisivo; se il fatto asseritamente erroneamente percepito è stato oggetto di discussione o di valutazione, il rimedio non è esperibile.
- Nel giudizio di revocazione avverso ordinanza di cassazione, la doglianza non può trasformarsi in un nuovo motivo di ricorso contro la scelta interpretativa già compiuta dalla Corte su una norma processuale.
- Ai fini dell'ammissibilità della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., il fatto dedotto deve essere interno al giudizio di cassazione e incidere direttamente sulla pronuncia impugnata.
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