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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19715/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce da un primo avviso di accertamento notificato a una società a ristretta base partecipativa, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione utili extracontabili; successivamente veniva notificato al socio, titolare del 25% delle quote, un secondo avviso di accertamento fondato sulla presunta distribuzione di tali utili e volto a rettificare i suoi redditi di capitale. Il contribuente impugnava il proprio avviso deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'accertamento societario, la nullità derivata dell'atto personale, il difetto di motivazione e di prova, l'inesistenza dei maggiori ricavi in capo alla società, l'impossibilità di presumere la distribuzione occulta ai soci, nonché questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale. Il giudice tributario di appello aveva disposto la sospensione del giudizio del socio ex art. 295 c.p.c., ritenendo l'accertamento societario pregiudiziale e ancora pendente. Con il ricorso per cassazione il contribuente censurava la sospensione, sostenendo che la definitività dell'accertamento societario non fosse necessaria per difendersi sull'atto personale e che la presunzione di distribuzione operasse solo in presenza di specifici presupposti fattuali; in via gradata chiedeva rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, nelle more del giudizio di cassazione, la CTR avesse revocato l'ordinanza di sospensione e deciso nel merito l'appello, annullando l'atto impositivo; perciò ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha affermato che la sospensione era stata correttamente disposta, poiché il giudizio sul socio dipendeva logicamente e giuridicamente da quello sull'accertamento societario, ancora pendente in primo grado al momento della sospensione. Ha inoltre escluso i presupposti per il rinvio alle Sezioni Unite e ha precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato in caso di sopravvenuta inammissibilità per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato come base dell'impugnazione del provvedimento di sospensione tramite regolamento di competenza

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 42 c.p.c. per il regolamento necessario di competenza

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria è correttamente applicabile anche al processo tributario quando il giudizio pregiudicato dipenda da altro giudizio ancora pendente e la decisione dell'uno costituisca presupposto logico-giuridico dell'altro

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale base della sospensione del processo tributario

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che il giudicato sull'accertamento societario non dovesse pregiudicare la difesa nel giudizio del socio

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente nel contesto della presunzione di distribuzione degli utili

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la prova presuntiva della distribuzione di utili ai soci

  • art. 267 TFUE

    invocato dal ricorrente per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

  • art. 52 d.P.R. 633/1973

    richiamato dal ricorrente nella questione di compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali UE

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente nella questione di compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali UE

  • art. 35 l. 4/1929

    richiamato dal ricorrente nella questione di compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali UE

  • art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità dell'attività di verifica

  • artt. 14, 24 e 117, primo comma, Cost.

    richiamati dal ricorrente per la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla verifica e sull'accertamento

  • artt. 6, 8 e 13 CEDU

    richiamati dal ricorrente come parametri interposti della questione di legittimità costituzionale

  • art. 17 d.lgs. 472/1997

    richiamato dal ricorrente in tema di irrogazione di sanzioni amministrative tributaria

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente in tema di giurisdizione del giudice tributario sulle sanzioni

  • art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla Corte come norma di rinvio generale che consente l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. al processo tributario

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    indicato dalla Corte come rimedio facoltativo quando la causa pregiudicante è già definita ma non passata in giudicato

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dalla Corte in relazione al possibile conflitto tra giudicati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato in caso di sopravvenuta inammissibilità per cessazione della materia del contendere

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del doppio contributo unificato

  • art. 52, primo comma, d.P.R. 633/1972

    citato nel testo come riferimento della questione di legittimità costituzionale

  • art. 14 Cost.

    citato nel testo come parametro costituzionale della questione prospettata dal ricorrente

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    citato nel testo come parametro costituzionale della questione prospettata dal ricorrente

  • art. 27, primo comma, Cost.

    citato nel testo come parametro costituzionale della questione prospettata dal ricorrente

  • art. 1, paragrafo 1, Primo Protocollo addizionale CEDU

    citato dal ricorrente nella dedotta violazione del diritto di proprietà

  • art. 6 CEDU

    citato dal ricorrente nel quadro della questione di legittimità costituzionale

  • art. 8 CEDU

    citato dal ricorrente nel quadro della questione di legittimità costituzionale

  • art. 13 CEDU

    citato dal ricorrente nel quadro della questione di legittimità costituzionale

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è ammissibile quando il giudizio pregiudicato dipende da un altro giudizio ancora pendente e la decisione di quest'ultimo costituisce presupposto logico-giuridico indispensabile del primo, tale da poter dar luogo a un conflitto di giudicati.
  • Quando l'accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa verte su utili extracontabili e il socio impugna l'accertamento conseguente per redditi di capitale, il giudizio relativo al socio può e deve essere sospeso in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento societario, se quest'ultimo è ancora pendente.
  • Se la causa pregiudicante è stata già definita con sentenza non ancora passata in giudicato, non opera la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma può operare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Nel procedimento di regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione, la Corte verifica non solo i motivi dedotti ma anche se, nella situazione processuale concreta, la sospensione dovesse o meno essere disposta.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione diventa inammissibile sopravvenutamente per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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