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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26066/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2012, emesso dal Comune nei confronti di una società per il valore di un’area edificabile. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il 9 luglio 2021, aveva rigettato l’appello principale della società e accolto l’appello incidentale del Comune, confermando i valori accertati dell’area. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione fosse apparente perché non aveva considerato i parametri indicati dalla contribuente e recepiti dal giudice di primo grado, idonei a giustificare una riduzione del valore dell’area; ha inoltre richiamato la mancata considerazione della questione relativa all’inapplicabilità delle sanzioni secondo il regolamento comunale. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha denunciato omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione della sanzione, pari al 100% dell’imposta evasa, per omessa dichiarazione. Ha sostenuto che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del regolamento comunale, la dichiarazione era dovuta solo per eventi non conoscibili dal Comune e che nel caso concreto non si era verificato alcun evento di tale natura.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile o comunque manifestamente infondato: la censura, formulata genericamente come denuncia di motivazione apparente, investiva in realtà la valutazione di fatto dei giudici di merito sul valore dell’area; la motivazione della sentenza regionale consentiva di percepire il fondamento della decisione. Ha accolto il secondo motivo, respingendo l’eccezione di difetto di autosufficienza, poiché il ricorso riportava specificamente le contestazioni sulla non debenza delle sanzioni formulate nei gradi di merito. In applicazione del principio secondo cui non sussiste l’obbligo dichiarativo quando la variazione della base imponibile dell’area edificabile deriva da una nuova stima dell’ente territoriale e il dato è già nella conoscenza qualificata dell’ente, la Corte ha rilevato che la CTR avrebbe dovuto esaminare, alla luce delle circostanze del caso e dell’art. 15 del regolamento comunale, se sussistesse l’obbligo dichiarativo e quale incidenza ne derivasse sulle sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La società ricorrente, invero, in modo del tutto generico lamenta una motivazione apparente ma, in realtà, censura sostanzialmente la valutazione in fatto dei giudici di merito in ordine al valore dell’area in questione ai fini ICI.

    La censura presentata come violazione di legge per motivazione apparente non consente di rimettere in discussione in cassazione la valutazione di fatto del merito quando, nella sostanza, è diretta a contestare il valore attribuito all’area.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Tale motivo è fondato, dovendosi disattendere l’eccezione di inammissibilità di tale censura per difetto di autosufficienza formulata dalla parte controricorrente, atteso che il ricorso riporta specificamente i motivi di opposizione relativi alla non debenza sanzioni nella misura richiesta per omessa dichiarazione, così come proposti tanto in primo quanto in secondo grado.

    La censura di omessa pronuncia è autosufficiente quando il ricorso riporta in modo specifico le contestazioni sulla non debenza delle sanzioni già formulate nei gradi di merito.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in tema di ICI) e dall’art. 13, comma 12–ter, d.l. n. 201/2011 (in tema di IMU e successivamente ribadito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell’ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997

    Per l’ICI non sussiste l’obbligo di dichiarare la variazione degli elementi imponibili quando essa consiste nella rideterminazione, da parte dell’ente territoriale, della base imponibile conseguente alla nuova stima del valore dell’area edificabile.

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011

    l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in tema di ICI) e dall’art. 13, comma 12–ter, d.l. n. 201/2011 (in tema di IMU e successivamente ribadito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell’ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997

    Per l’IMU, come per l’ICI, l’obbligo dichiarativo non sussiste quando la variazione della base imponibile dell’area edificabile deriva dalla nuova stima effettuata dall’ente territoriale.

  • art. 1, comma 769, legge n. 160/2019

    l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in tema di ICI) e dall’art. 13, comma 12–ter, d.l. n. 201/2011 (in tema di IMU e successivamente ribadito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell’ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997

    La disposizione, secondo il principio richiamato dalla Corte, conferma che non sussiste l’obbligo dichiarativo quando la variazione dipende dalla rideterminazione della base imponibile dell’area edificabile effettuata dall’ente territoriale.

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997

    l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in tema di ICI) e dall’art. 13, comma 12–ter, d.l. n. 201/2011 (in tema di IMU e successivamente ribadito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell’ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997

    La nuova stima del valore dell’area edificabile effettuata dall’ente territoriale ai sensi della disposizione esclude l’obbligo del contribuente di dichiarare la conseguente variazione della base imponibile.

  • art. 10, comma 1, legge n. 212/2000

    In seno a detta pronunzia è stato, in particolare, chiarito che alla luce del precetto di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, la ratio della soppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (secondo cui resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico), va individuata nell’irrilevanza della dichiarazione non solo tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le procedure telematiche, ma anche altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibile sia già nella conoscenza qualificata dell’ente impositore in ragione dell’esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità non strettamente tributarie

    Il principio di collaborazione e buona fede richiamato dalla Corte concorre a fondare l’irrilevanza della dichiarazione quando il dato imponibile sia già nella conoscenza qualificata dell’ente impositore acquisita nell’esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità non tributarie.

  • art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006

    In seno a detta pronunzia è stato, in particolare, chiarito che alla luce del precetto di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, la ratio della soppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (secondo cui resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico), va individuata nell’irrilevanza della dichiarazione non solo tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le procedure telematiche, ma anche altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibile sia già nella conoscenza qualificata dell’ente impositore in ragione dell’esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità non strettamente tributarie

    La soppressione dell’obbligo dichiarativo è coerente con l’irrilevanza della dichiarazione quando l’ente impositore possa conoscere il dato imponibile tramite procedure telematiche oppure ne abbia già conoscenza qualificata nell’ambito della propria attività amministrativa.

  • art. 15, comma 1, del regolamento comunale IMU

    i giudici di appello - avendo la società contribuente espressamente eccepito l'operatività dell'art. 15 comma 1 del regolamento comunale suddetto secondo cui: “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui si sono verificati eventi non conoscibili dal comune che hanno determinato una variazione dell'imposta utilizzando il modello approvato nel decreto di cui all'articolo 9, comma sei, del d.lgs. n 23/2011”, lamentando che, nella specie, non sussisteva alcun obbligo di presentazione della dichiarazione in quanto nell’anno in questione non si era verificato nessun evento non conoscibile dal Comune che avrebbe dovuto essere oggetto di dichiarazione - avrebbero dovuto esaminare, sulla scorta delle complessive emergenze fattuali, la sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo, con conseguente incidenza di tale profilo sull’ammontare delle sanzioni dovute.

    Quando il contribuente invoca la disciplina regolamentare che limita la dichiarazione agli eventi non conoscibili dal Comune, il giudice deve verificare concretamente se si sia verificato un evento di tale natura; l’accertamento incide sulla debenza e sull’ammontare delle sanzioni.

Massime di principio

  • Non è apparente la motivazione che consente di percepire il fondamento della decisione; la denuncia di motivazione apparente non può essere usata per contestare in realtà la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sul valore imponibile.
  • È autosufficiente la censura di omessa pronuncia sulla non debenza delle sanzioni quando il ricorso espone specificamente le contestazioni già formulate nei giudizi di merito.
  • Non sussiste l’obbligo dichiarativo della variazione degli elementi imponibili quando la variazione consiste nella rideterminazione, da parte dell’ente territoriale, della base imponibile conseguente alla nuova stima del valore di un’area edificabile.
  • L’obbligo dichiarativo è irrilevante anche quando il dato imponibile sia già nella conoscenza qualificata dell’ente impositore acquisita nello svolgimento della propria attività amministrativa, anche per finalità non strettamente tributarie.
  • Se il contribuente deduce che il regolamento comunale impone la dichiarazione soltanto per gli eventi non conoscibili dal Comune, il giudice deve accertare in concreto se si sia verificato un evento non conoscibile e valutare la conseguente incidenza sulle sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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