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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall’avviso di accertamento n. TK503M104450/2020, relativo al periodo d’imposta 2015, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava maggiori importi a titolo di IVA e IRAP, oltre a sanzioni e interessi, nei confronti di più società ritenute coobbligate in solido ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. L’accertamento si fondava su una verifica della Guardia di finanza svolta nei confronti di una società fornitrice e sulla contestazione di un sistema fraudolento basato su fatture per operazioni inesistenti e illecita somministrazione di manodopera dissimulata mediante appalti di servizi. Secondo l’Ufficio, la società fornitrice era priva di effettiva organizzazione e autonomia operativa e aveva agito da soggetto interposto; alle società ricorrenti venivano contestati il coinvolgimento nel meccanismo e una continuità aziendale rilevante ai fini della responsabilità solidale per cessione in frode. Le contribuenti contestavano la genuinità dell’accertamento, l’esistenza della frode e i presupposti della responsabilità solidale e della cessione d’azienda. La Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 1943/2025 depositata il 25 marzo 2025, rigettava l’appello. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 51, 112 e 158 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per la mancata astensione del giudice di primo grado, che avrebbe già deciso controversie connesse fondate sul medesimo verbale di verifica, e per la conseguente dedotta nullità della sentenza; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione per omesso esame della sentenza del Tribunale del lavoro di Roma, di altre pronunce favorevoli e della specifica posizione di una delle società, che sosteneva di non avere acquistato beni aziendali, ricevuto personale o acquisito una licenza dalle società indicate dall’Ufficio; 3) omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali, contestando la prova della partecipazione alla frode, il valore del quadro indiziario, la ripartizione dell’onere probatorio e la mancata considerazione di pagamenti, documenti, testimonianze e decisioni favorevoli. Le ricorrenti avevano inoltre presentato istanza di decisione dopo la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., insistendo nelle censure.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato: in assenza di tempestiva ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non è deducibile in impugnazione come causa di nullità della sentenza; l’astensione prevista dall’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. riguarda la conoscenza della stessa causa in altro grado del medesimo processo, non controversie distinte, anche se connesse o fondate sullo stesso presupposto istruttorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure eterogenee senza individuare con chiarezza il vizio denunciato; inoltre, l’omessa pronuncia riguarda domande, eccezioni o capi autonomi, non singoli argomenti, documenti o risultanze istruttorie. La sentenza del giudice del lavoro era stata considerata e ritenuta non decisiva, anche per la diversità del giudizio e la mancata partecipazione dell’Amministrazione finanziaria; le ulteriori doglianze e quella relativa alla posizione della singola società miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre, non individuava un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione complessiva di elementi istruttori e presunzioni, chiedendone una rivalutazione non consentita in cassazione. La Corte ha ritenuto non apparente la motivazione della sentenza impugnata. Le ricorrenti sono state condannate a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA. In applicazione degli artt. 380-bis e 96, commi 3 e 4, c.p.c., sono state inoltre condannate al pagamento di euro 2.400,00 in favore dell’Agenzia e di euro 1.200,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Né ricorre, nella specie, l’ipotesi di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., poiché l’obbligo di astensione ivi previsto riguarda il giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado del medesimo processo, e non anche il magistrato che abbia trattato controversie distinte, ancorché connesse, fondate sul medesimo presupposto istruttorio o su questioni analoghe.

    L’obbligo di astensione previsto da questa disposizione ricorre quando il giudice abbia già conosciuto della stessa causa in altro grado del medesimo processo; non si estende alla trattazione di controversie distinte solo perché connesse o basate su elementi istruttori o questioni analoghi.

  • art. 112 c.p.c.

    In ogni caso, nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., la doglianza non coglie nel segno, poiché l’omessa pronuncia è configurabile solo con riferimento a domande, eccezioni o capi autonomi di domanda, e non anche rispetto a singoli argomenti difensivi, documenti o risultanze istruttorie.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste in relazione a domande, eccezioni o capi autonomi, non per la mancata risposta a singoli argomenti difensivi o per l’omessa menzione o valutazione di specifici documenti e risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Una simile prospettazione esula dai limiti del sindacato di legittimità, tanto più dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che consente il controllo soltanto sull’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, e non sulla sufficienza, logicità o maggiore persuasività della motivazione.

    Il sindacato previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la sufficienza o persuasività della motivazione né la rivalutazione degli elementi istruttori.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. — doppia conforme

    In tale evenienza, il ricorrente che intenda denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza d’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse; onere che, nella specie, non risulta assolto.

    Quando le decisioni di merito sono conformi, chi denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento di ciascuna decisione e dimostrare che sono diverse; in mancanza, la censura è preclusa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica un’ipotesi di abuso del processo già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

    Quando la decisione finale conferma la proposta di definizione anticipata, la disciplina dell’art. 380-bis c.p.c. consente di ricondurre alla responsabilità aggravata, nei termini richiamati dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., la prosecuzione del giudizio nonostante la proposta poi confermata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Pertanto, le parti ricorrenti vanno condannate, nei confronti della controparte, al pagamento della somma di euro 2.400,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.200,00 in favore della Cassa delle ammende.

    In conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte applica la responsabilità aggravata e condanna le ricorrenti al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà atto del fatto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • In assenza di tempestiva ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non può essere fatta valere in sede di impugnazione come causa di nullità della sentenza, se non ricorrono i presupposti tipici di invalidità della costituzione dell’organo giudicante.
  • L’obbligo di astensione per precedente conoscenza della causa riguarda la medesima controversia trattata in altro grado dello stesso processo; non sussiste per il solo fatto che il giudice abbia deciso controversie distinte, ancorché connesse o fondate sul medesimo presupposto istruttorio.
  • L’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. riguarda domande, eccezioni e capi autonomi, non singoli argomenti difensivi, documenti o risultanze istruttorie.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica delle diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni e la dimostrazione della loro diversità.
  • Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non permette di censurare la sufficienza o la maggiore persuasività della motivazione né di ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Il motivo di ricorso che cumula censure eterogenee senza individuare chiaramente il paradigma di vizio denunciato e l’errore imputato alla sentenza è inammissibile.
  • La mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé omessa pronuncia; la contestazione del peso attribuito a documenti, testimonianze e presunzioni non consente, se diretta a una rivalutazione complessiva del merito, il riesame della controversia in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

Testo integrale

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