Cassazione Civile, Ordinanza n. 26020/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società tre atti di recupero, contrassegnati dai nn. T63CRZC00339/2021, T63CRZC00334/2021 e T63CRZC00326/2021, contestando l’indebita compensazione di crediti IVA annuali e infrannuali e, per uno degli atti, di un credito IRAP. La contestazione riguardava l’assenza del visto di conformità oppure la sua apposizione da parte di una professionista che, alla data rilevante, non risultava ancora iscritta nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati; l’Ufficio aveva quindi recuperato i crediti, gli interessi e irrogato sanzioni. La società impugnava gli atti dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, sostenendo l’illegittimità del recupero e delle sanzioni, anche perché l’irregolarità era meramente formale. Riuniti i ricorsi, il giudice di primo grado li accoglieva con sentenza n. 188/02/2023, valorizzando l’effettività non contestata dei crediti e la posizione incolpevole della contribuente. L’Agenzia appellava, sostenendo che il visto fosse requisito sostanziale e che la sua mancanza o invalidità giustificasse sia il recupero sia la sanzione del 30 per cento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 434/05/2025, depositata il 4 luglio 2025, rigettava l’appello: la professionista era iscritta all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitata alla trasmissione telematica e munita di polizza assicurativa; l’iscrizione nell’elenco informatizzato era intervenuta successivamente e l’irregolarità non incideva sulla spettanza sostanziale dei crediti né ostacolava i controlli. In cassazione l’Agenzia proponeva due motivi, entrambi formulati come violazione di legge. Con il primo deduceva la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78/2009, dell’art. 17 e dell’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 e degli artt. 2 e 21 del d.m. n. 164/1999, sostenendo che il visto valido fosse requisito sostanziale per compensare crediti oltre soglia e che l’iscrizione successiva della professionista rendesse il visto inesistente o non valido. Con il secondo deduceva la violazione dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997, in relazione alla disciplina del visto, sostenendo che la sanzione del 30 per cento fosse dovuta per l’utilizzo di crediti in assenza di un visto valido, a prescindere dalla natura formale o sostanziale del vizio. L’Agenzia si era opposta alla proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e aveva chiesto la decisione ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati e connessi i due motivi. Ha confermato che la mancata apposizione del visto, o la sua irregolarità per iscrizione non ancora intervenuta nell’elenco informatizzato, non determina di per sé la perdita del diritto alla compensazione né equivale a omesso versamento, se l’esistenza e la spettanza sostanziale del credito sono accertate o non contestate e la violazione non pregiudica l’attività di controllo. La regola è stata applicata ai crediti IVA e al credito IRAP, precisando che la natura del tributo cui il credito si riferisce non modifica il criterio. Nel caso concreto la contestazione riguardava la regolarità del visto, non l’effettività dei crediti; inoltre, i giudici di merito avevano escluso frode e concreto pregiudizio per l’Erario, e tali accertamenti non erano stati specificamente scalfiti dal ricorso. La previsione normativa di recupero e sanzione, anche dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 50/2017, non esclude la verifica dell’offensività concreta secondo l’art. 10, comma 3, della l. n. 212/2000 e l’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997. La violazione è quindi rimasta formale e le sanzioni sono state ritenute non dovute per difetto di offensività. Poiché la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, la Corte ha inoltre condannato l’Agenzia, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., a pagare alla controricorrente euro 5.600,00 e alla Cassa delle ammende euro 2.800,00. Ha condannato l’Agenzia anche alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15 per cento, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n. 78/2009, convertito dalla l. n. 102/2009
l’utilizzo in compensazione di credito IVA senza l’apposizione sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella l. n. 102 del 2009, configura una violazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito IVA una volta accertata, sul piano sostanziale, l’esistenza dello stesso ovvero nell’ipotesi di sua mancata contestazione
La mancanza del visto non estingue il diritto alla compensazione se il credito risulta sostanzialmente esistente o non è contestato; in tali condizioni la violazione è formale.
art. 10, comma 3, l. n. 212/2000
La previsione del recupero dei crediti utilizzati in violazione delle modalità prescritte e dell’irrogazione delle sanzioni non elide la necessità di verificare, in concreto, l’offensività della condotta, secondo il paradigma tracciato dagli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Anche in presenza di una violazione delle modalità di compensazione, recupero e sanzione richiedono la valutazione concreta dell’offensività della condotta.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997
La previsione del recupero dei crediti utilizzati in violazione delle modalità prescritte e dell’irrogazione delle sanzioni non elide la necessità di verificare, in concreto, l’offensività della condotta, secondo il paradigma tracciato dagli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997.
La violazione non giustifica la sanzione quando, accertata la spettanza del credito, sia priva di concreta offensività e non ostacoli i controlli.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
sotto il profilo sanzionatorio, tale violazione «non è punibile per assenza di offensività della condotta».
La sanzione collegata all’utilizzo in compensazione senza visto non è applicabile quando la violazione è priva di offensività, in presenza di un credito esistente e non contestato.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c. ha comportato nel caso concreto la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica una ipotesi di abuso del processo già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Quando la decisione finale è conforme alla proposta di definizione anticipata, il mancato adeguamento alla proposta può fondare la presunzione di responsabilità aggravata e la condanna prevista dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Massime di principio
- La mancanza o l’irregolarità del visto di conformità, anche quando il visto sia stato apposto da un professionista non ancora iscritto nell’elenco informatizzato, non determina di per sé la perdita del diritto alla compensazione: se l’esistenza e la spettanza sostanziale del credito sono accertate o non contestate e la violazione non pregiudica i controlli dell’Amministrazione né incide sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento, l’irregolarità resta formale.
- L’omesso visto e il visto irregolare per mancata iscrizione del professionista nell’elenco al momento rilevante sono modalità diverse della violazione, ma non ne mutano la natura formale quando il credito è sostanzialmente esistente e non vi è concreto ostacolo all’attività di controllo.
- La sanzione per l’utilizzo in compensazione senza visto non è applicabile quando la condotta è priva di offensività; la previsione legislativa del recupero e della sanzione non dispensa dalla verifica concreta del pregiudizio e della spettanza del credito.
- Il criterio della natura formale della violazione del visto si applica anche ai crediti d’imposta diversi dall’IVA, quando la spettanza sostanziale del credito sia accertata e non risulti concretamente ostacolata l’attività di controllo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26029/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26019/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26024/2026 del 01/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →