Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
L’attore aveva chiesto al Tribunale di Foggia la condanna della proprietaria di alcuni fondi ubicati a Vieste al pagamento di euro 90.195,07, di cui euro 42.195,07 per spese di coltivazione e oneri contributivi anticipati e euro 48.000 per un compenso annuo di euro 6.000, asseritamente maturato tra il 1996 e il 2003. Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 4 aprile 2016, aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato l’incarico di gestione conferito al padre dell’attore in nome e per conto della proprietaria, l’obbligo di rimborso delle anticipazioni e la pattuizione del compenso, tenuto conto di quanto già corrisposto mediante una quota degli aiuti comunitari e dell’olio prodotto. L’appello fu rigettato dalla Corte d’appello di Bari con sentenza pubblicata il 9 giugno 2023; dopo il decesso della proprietaria, il giudizio era stato interrotto e riassunto nei confronti dei suoi eredi. L’attore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La Corte non ne ha esaminato il contenuto, dichiarando il ricorso inammissibile in via preliminare per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: l’esposizione dei fatti ometteva la domanda di primo grado e gli elementi sostanziali e processuali necessari a comprendere la vicenda, le questioni affrontate nei gradi di merito e le ragioni della decisione impugnata; il richiamo all’atto di appello e la lettura dei motivi non colmavano tali lacune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza scrutinare nel merito i tre motivi, perché la ricostruzione dei fatti di causa era lacunosa e non permetteva di comprendere la controversia e la portata delle censure senza consultare direttamente gli atti processuali. Ha condannato il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.850 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Per adempiere tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti impone una ricostruzione chiara e sintetica delle pretese, delle difese e delle allegazioni delle parti, dello svolgimento dei gradi di merito e delle ragioni essenziali delle decisioni, così da rendere comprensibili le censure senza dover ricorrere direttamente agli atti.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'inosservanza di tali doveri, tuttavia, può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.
La carenza espositiva rileva ai fini dell’inammissibilità quando rende oscura o lacunosa la ricostruzione dei fatti o compromette la comprensione dei motivi di ricorso; i requisiti di esposizione dei fatti e dei motivi operano in rapporto di complementarità.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di declaratoria d’inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico le pretese delle parti, i rispettivi presupposti di fatto e ragioni di diritto, le difese e le eccezioni, lo svolgimento dei giudizi di merito e le ragioni essenziali delle decisioni, così da consentire alla Corte di comprendere la controversia e scrutinare le censure sulla base del ricorso stesso.
- L’insufficienza dell’esposizione dei fatti determina l’inammissibilità quando la ricostruzione è oscura o lacunosa al punto da pregiudicare l’intelligibilità delle censure; non è sufficiente rinviare ad altri atti o confidare che le lacune siano colmate dalla lettura dei motivi o dalla consultazione diretta del fascicolo.
- I requisiti di esposizione sommaria dei fatti e di formulazione dei motivi del ricorso sono complementari: la sintesi selettiva dei fatti sostanziali e processuali rilevanti fornisce alla Corte le conoscenze necessarie per valutare deducibilità e pertinenza delle censure.
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