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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore opponente)

La controversia

L’opponente aveva proposto davanti al Tribunale di Roma opposizione alla cartella di pagamento n. 09720240234696333000, dell’importo di € 3.065,88, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione su richiesta di Equitalia Giustizia S.p.A. per il recupero di € 3.000,00 di sanzioni processuali dovute alla Cassa delle Ammende e di € 60,00 di spese processuali fisse. Aveva dedotto, da un lato, l’irritualità della notificazione della cartella per violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione al difetto di motivazione e alla mancata allegazione o notificazione degli atti presupposti; dall’altro, la violazione dell’art. 97 c.p.c. per la difformità tra l’importo liquidato nel provvedimento giudiziale e quello richiesto con la cartella. Il Tribunale, con ordinanza depositata il 13 novembre 2025 nel procedimento n. 44730/2024, aveva qualificato l’azione come opposizione ex art. 615 c.p.c. e dichiarato la propria incompetenza per valore, indicando il Giudice di Pace di Roma. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza con due motivi: con il primo ha contestato la declaratoria d’incompetenza, sostenendo che la controversia riguardava spese processuali e una condanna in favore della Cassa delle Ammende, materia devoluta al Tribunale; con il secondo ha dedotto la tardività del rilievo d’ufficio dell’incompetenza e dell’eccezione formulata dalle controparti, richiamando l’art. 38 c.p.c. e la fase processuale in cui era intervenuta la decisione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato competente il Tribunale di Roma, davanti al quale ha rimesso le parti con termine di legge per la riassunzione; ha rimesso al giudice di merito la decisione sulle spese. Ha rigettato il secondo motivo: il rilievo officioso dell’incompetenza era stato effettuato con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 13 marzo 2025, entro il termine previsto dal nuovo art. 38 c.p.c.; la successiva ordinanza si era limitata a decidere la questione già rilevata e sottoposta al contraddittorio. Il primo motivo è stato accolto. La Corte ha ritenuto insufficiente la valutazione basata sul solo valore di € 3.065,88, poiché la cartella riguardava il recupero di spese di giustizia. In applicazione dell’orientamento richiamato, la cognizione sulla pretesa sottostante è attribuita al Tribunale per materia; inoltre, l’opposizione relativa alla regolarità degli atti della procedura, qualificabile ex art. 617 c.p.c., si cumulava con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, secondo i principi sul cumulo di domande di diversa competenza, ciò comportava la competenza del Tribunale sull’intera controversia. La Corte ha precisato che le spese di giustizia sono crediti pubblicistici non tributari e che non veniva quindi in rilievo la competenza residuale del Tribunale in materia di imposte e tasse.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    la barriera preclusiva al rilievo officioso dell’incompetenza per valore -per materia e per territorio, ex art.28 c.p.c.- è perciò fissata ex lege al decreto col quale il Giudice compie le verifiche preliminari.

    Nel regime applicabile, l’incompetenza per valore, materia e territorio nei casi indicati dall’art. 28 c.p.c. deve essere rilevata d’ufficio con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c.; il rilievo è tempestivo se effettuato con tale decreto.

  • art. 171-bis c.p.c.

    Nel caso di specie, come sopra esposto, la questione era stata rilevata con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c. pronunciato in data 13.3.2025 -che aveva differito l’udienza di comparizione al 6.11.2025 per permettere la chiamata in causa del Ministero della Giustizia nel rispetto dei termini di comparizione di cui all’art.163 bis c.p.c., ma aveva, appunto, prima rilevato che va sottoposta alle parti la questione rilevabile d’ufficio dell’incompetenza per valore -. Con l’ordinanza del 13.11.2025 il Tribunale ha perciò deciso la questione di competenza che aveva già rilevato in precedenza, col provvedimento a ciò deputato ex lege: la questione era stata pertanto correttamente sottoposto alle parti, con rispetto del principio del contraddittorio idoneamente stimolato.

    Il decreto ex art. 171-bis c.p.c. è il provvedimento deputato al rilievo officioso dell’incompetenza e alla sottoposizione della questione alle parti; la decisione successiva sulla competenza non è tardiva quando la questione è stata tempestivamente rilevata e sottoposta al contraddittorio con quel decreto.

  • art. 615 c.p.c.

    il secondo - violazione art. 97 c.p.c. per mancata corrispondenza tra l’importo liquidato nel provvedimento giudiziale e quanto richiesto nella cartella di pagamento – investe, invece, propriamente il diritto di procedere a esecuzione forzata di Equitalia Giustizia S.p.A. e rientra nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

    La contestazione che investe il diritto di procedere a esecuzione forzata, anche perché l’importo richiesto in cartella sarebbe difforme da quello liquidato nel provvedimento, appartiene all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

  • art. 617 c.p.c.

    il primo - violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per mancata notifica di atti antecedenti alla cartella di pagamento opposta - comporta la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., perché con esso non si contesta, nell’an o nel quantum, il diritto di agire in executivis dell’agente della riscossione, bensì la regolarità del procedimento che ha condotto all’emissione della cartella;

    La contestazione della mancata notificazione di atti antecedenti alla cartella, quando non investe l’esistenza o la misura del diritto di procedere in executivis ma la regolarità del procedimento di formazione della cartella, si qualifica come opposizione agli atti esecutivi.

  • artt. 10, secondo comma, e 104 c.p.c.

    Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l’organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell’intera controversia.

    Quando sono proposte domande connesse assoggettate a criteri di competenza diversi, tra cui una attribuita per materia al Tribunale e un’altra per valore al Giudice di Pace, il Tribunale conosce dell’intera controversia.

  • art. 9, comma 2, c.p.c.

    Viceversa, non entra in gioco la competenza residuale del tribunale in materia di imposte e tasse ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.c. Infatti, le spese di giustizia sono crediti pubblicistici di natura non tributaria.

    Il recupero delle spese di giustizia non ricade nella competenza residuale del Tribunale in materia di imposte e tasse, poiché tali spese sono crediti pubblicistici non tributari.

  • d.P.R. n. 115/2002, artt. 205 e 227-ter

    Si tratta dunque di spese di giustizia, il cui recupero coattivo è disciplinato dal d.p.r. n. 115 del 2002 (artt. 205 e 227-ter).

    La Corte qualifica le somme richieste come spese di giustizia soggette alla disciplina del recupero coattivo prevista dagli artt. 205 e 227-ter del d.P.R. n. 115/2002; sulla base di tale natura individua la competenza per materia del Tribunale.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni relative al recupero coattivo di spese di giustizia, la competenza non può essere determinata considerando soltanto il valore della cartella: la cognizione sulla pretesa creditoria sottostante è attribuita per materia al Tribunale, secondo il principio esteso analogicamente dalla giurisprudenza richiamata.
  • La contestazione della mancata notificazione di atti antecedenti alla cartella, se riguarda la regolarità del procedimento e non nega il diritto di procedere in executivis nell’an o nel quantum, è opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la contestazione della difformità tra importo richiesto e importo liquidato investe invece il diritto di procedere e rientra nell’art. 615 c.p.c.
  • Quando nell’ambito della controversia sono proposte domande connesse soggette a competenza diversa, una per materia del Tribunale e l’altra per valore del Giudice di Pace, il Tribunale è competente a decidere l’intera controversia.
  • Nel regime dell’art. 38 c.p.c. modificato dal d.lgs. n. 164/2024, l’incompetenza rilevabile d’ufficio deve essere sollevata con il decreto ex art. 171-bis c.p.c.; se la questione è rilevata e sottoposta alle parti con tale provvedimento, la decisione successiva non è tardiva.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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