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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19365/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 con cui l'Ufficio gli aveva contestato maggiori imposte, sulla base di un processo verbale della Guardia di finanza che ricostruiva una presunta frode carosello nel settore del commercio di pellami. Secondo l'accertamento, la società di cui il ricorrente era legale rappresentante avrebbe operato come cartiera di secondo livello, interposta tra società estere e altre cartiere, con rivendita della merce fino al destinatario finale. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la regionale aveva confermato. In cassazione il contribuente articolava sette motivi: 1) illegittimo ricorso al metodo induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973 e vizio motivazionale; 2) nullità della sentenza per avere ritenuto necessaria una domanda di correzione dell'avviso anche con riguardo a un terzo soggetto, che il ricorrente assumeva non considerato nella ripartizione del reddito; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per la notificazione di un PVC composto da pagine numerose e non ordinate; 4) omessa pronuncia e vizi motivazionali sulla non corrispondenza al vero dei fatti dell'avviso; 5) violazione delle norme sulle presunzioni ex art. 2727 ss. c.c. e vizio motivazionale sulla sua buona fede e sull'assenza di dolo; 6) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e vizio motivazionale sul preteso acquisto sottocosto e sulla consapevolezza del ricorrente; 7) violazione delle norme sulle presunzioni e vizio motivazionale sulla rilevanza delle dichiarazioni di un terzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi dal primo al settimo nella parte in cui cumulavano censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo inoltre non più deducibile la vecchia formulazione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per sentenza pubblicata dopo l'11 settembre 2012, con conseguente inammissibilità delle doglianze che miravano a una rivalutazione del merito e delle prove. Ha poi ritenuto inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo relativo al coinvolgimento di un terzo, poiché l'accertamento riguardava solo i proventi attribuiti al ricorrente. Il terzo motivo è stato respinto/inammissibile perché il PVC era stato notificato con attestazione di conformità e la censura era troppo generica. Il ricorso è stato infine rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita; è stato tuttavia dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    invocato dal ricorrente per contestare il ricorso al metodo induttivo; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile per commistione di doglianze e, sul versante motivazionale, per il nuovo perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge, che devono essere formulate in modo specifico e distinto rispetto ai vizi motivazionali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per denunciare nullità della sentenza ed errori in procedendo; la Corte reputa inammissibile il motivo per carenza di interesse quanto alla pretesa necessità di coinvolgere un terzo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte applica il testo riformato, limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 7 L. 212/2000

    la censura sulla redazione del PVC è dichiarata inammissibile per genericità, anche perché l'atto risultava notificato con attestazione di conformità.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la censura è inammissibile perché formulata in modo promiscuo con vizi motivazionali e rivolta alla rivalutazione del merito.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2727 c.c. nelle doglianze sulle presunzioni; la Corte non esamina il merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    invocato per contestare il preteso sottocosto e la consapevolezza dell'operazione; la censura è assorbita/inammissibile per le stesse ragioni di commistione e rivalutazione del fatto.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che cumuli, senza netta distinzione, censure di violazione di legge e vizi motivazionali, perché la Corte non può essere onerata di separare e ricostruire d'ufficio le doglianze.
  • Per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione e le richieste di rivalutazione del merito.
  • È inammissibile la censura che solleciti una nuova valutazione complessiva delle prove e degli indizi, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • Manca di interesse il motivo che pretenda di estendere l'accertamento fiscale a soggetti terzi, se l'atto impugnato riguarda esclusivamente la pretesa tributaria nei confronti del ricorrente.
  • La deduzione di vizi relativi alla formazione o alla notificazione di un atto impositivo deve essere specifica e circostanziata; la mera genericità della doglianza ne comporta l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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