Cassazione Civile, Ordinanza n. 23690/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza e del conseguente PVC, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società in accomandita semplice l’inesistenza delle scritture contabili e della dichiarazione annuale, nonché una gestione di fatto attribuita ai soci accomandanti, tra cui il ricorrente. Nei suoi confronti veniva emesso un avviso di accertamento per maggiori redditi d’impresa dell’anno 2008, con recupero di IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. Il contribuente impugnava l’atto davanti ai giudici tributari sostenendo, in sintesi: 1) violazione degli artt. 2313 e 2320 c.c. e delle norme sull’onere e presunzioni probatorie, perché la sua qualifica di amministratore di fatto e la sua responsabilità per i debiti erariali sarebbero state affermate senza adeguata base; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, poiché l’avviso non avrebbe indicato gli atti gestori da cui desumere la gestione di fatto; 3) violazione del diritto al contraddittorio preventivo e delle garanzie dello Statuto del contribuente e della Carta dei diritti fondamentali UE; 4) erronea applicazione del regime sanzionatorio, chiedendo il favor rei in ragione dello ius superveniens del d.lgs. n. 158 del 2015, più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e un diverso apprezzamento di fatto rispetto a quello già compiuto dalla CTR sull’effettiva gestione societaria e sulla posizione del ricorrente. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che non sussista un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli accertamenti fiscali, ma soltanto nei casi previsti dalla disciplina richiamata e, in particolare, negli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente. Ha invece accolto il quarto motivo: poiché l’avviso comprendeva sanzioni per violazioni IVA e IRAP, la Corte ha ritenuto applicabile lo ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria e ha cassato la sentenza limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, rinviando alla CTR della Campania in diversa composizione per rideterminarle secondo la disciplina sopravvenuta. Il giudice di rinvio dovrà anche liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Invocati per contestare l’attribuzione al socio accomandante della gestione di fatto e la conseguente responsabilità; la Corte non li applica nel merito perché il primo e il secondo motivo sono dichiarati inammissibili in quanto diretti a una rivalutazione del fatto.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla prova della gestione di fatto; la Corte osserva che la censura tendeva a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ribadisce che non introduce un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per ogni accertamento fiscale, ma si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell’avviso; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente volta a contestare l’accertamento di fatto.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per il contraddittorio preventivo; la Corte ne limita l’operatività ai casi previsti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
Richiamato per sostenere l’esistenza di un diritto al contraddittorio preventivo; la Corte non ne ricava un obbligo generalizzato negli accertamenti fiscali interni.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato per il principio del favor rei in materia sanzionatoria; la Corte accoglie il motivo e dispone la rideterminazione delle sanzioni secondo lo ius superveniens più favorevole.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Considerato ius superveniens applicabile alle sanzioni non definitive; la Corte ordina la loro rimodulazione secondo la nuova disciplina.
art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma sanzionatoria IVA richiamata per evidenziare che la sanzione era stata irrogata nella misura del 100%, mentre la disciplina sopravvenuta prevede una forbice edittale diversa.
art. 6, commi 1, 4 e 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norme sanzionatorie IVA richiamate per le violazioni di omessa/infedele/tardiva registrazione; la Corte applica il favor rei e rimette la quantificazione al giudice di rinvio.
art. 32 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Richiamato per la decorrenza e l’operatività della riforma sanzionatoria sopravvenuta.
art. 1, comma 133, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato insieme al d.lgs. n. 158/2015 per individuare l’entrata in vigore della disciplina più favorevole.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito mascherare come violazione di legge una censura che, in concreto, mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e un diverso accertamento dei fatti già compiuto dal giudice di merito.
- La qualificazione di un soggetto come amministratore di fatto o gestore effettivo, quando sorretta da un percorso argomentativo immune da violazioni di diritto e da un complesso di circostanze convergenti, non può essere ribaltata in cassazione mediante una mera contestazione di merito.
- Lo Statuto del contribuente non configura un generale e indiscriminato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per ogni atto impositivo; il contraddittorio preventivo è imposto solo nei casi tipizzati dalla disciplina applicabile e, secondo la giurisprudenza richiamata, negli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
- In materia sanzionatoria tributaria, quando interviene uno ius superveniens più favorevole e la pretesa non è definitivamente consolidata, il giudice deve applicare la disciplina sopravvenuta più mite e demandare al giudice di rinvio la rideterminazione della sanzione entro i nuovi limiti edittali.
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