Sentenza del 19/12/2019 n. 33913 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.A. ha impugnato un avviso di irrogazione sanzioni relativo al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti, per Euro 421.235,70, oltre a sanzioni pari a Euro 2.107.527,30. Sul terreno nella disponibilità del contribuente erano stati rinvenuti circa 28.082 metri cubi di terre, rocce e altri materiali di scarto, in assenza di autorizzazione ambientale. Il contribuente sosteneva che i materiali non fossero rifiuti, che parte del deposito risalisse agli anni Settanta, che il tributo fosse applicabile solo dal 1° gennaio 2008 e che non sussistessero dolo o colpa. La Regione sosteneva invece l'esistenza di un deposito abusivo e l'applicabilità della disciplina regionale sul tributo speciale, anche mediante la presunzione secondo cui, ove non sia determinabile la data del conferimento, essa coincide con quella dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale della Regione Puglia, ha rigettato il quarto e il settimo motivo e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi. Ha rilevato una contraddizione nella sentenza della CTR: da un lato aveva ritenuto non provata la tesi del deposito negli anni Settanta e aveva individuato la data del conferimento nel 25 settembre 2007; dall'altro aveva escluso le sanzioni ritenendo che i fatti risalissero proprio agli anni Settanta. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia, che dovrà riesaminare la decorrenza del tributo, l'applicabilità delle sanzioni e gli ulteriori profili rimasti da valutare, decidendo anche sulle spese. Non vi è stata una definitiva vittoria né del contribuente né della Regione.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e seguenti, nonché commi 31 e 32
Disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e il relativo sistema sanzionatorio. La sua applicazione dipende dalla qualificazione dei materiali come rifiuti secondo la disciplina vigente al momento dei fatti.
Legge regionale Puglia 22 gennaio 1997, n. 5, artt. 2 e 3, comma 5
Nel caso in cui non sia possibile determinare la data di conferimento in discarica, questa si presume coincidente con la data dell'accertamento medesimo.
La norma introduce una presunzione relativa sulla data del conferimento, superabile dal contribuente mediante prova contraria. La CTR aveva ritenuto applicabile tale presunzione, individuando il 25 settembre 2007 come data del conferimento.
Legge regionale Puglia 3 agosto 2007, n. 25, artt. 8 e 9
La legge disciplina il tributo regionale sul deposito in discarica e si pone, secondo la Corte, in rapporto di complementarietà con la precedente legge regionale n. 5 del 1997, senza modificare necessariamente il presupposto, i soggetti passivi e il sistema sanzionatorio già previsto.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186, nel testo applicabile ratione temporis
Disciplina le terre e rocce da scavo. La loro esclusione dalla nozione di rifiuto dipende dal rispetto delle condizioni, dei tempi, delle formalità e delle modalità di gestione previste dalla normativa applicabile nel periodo considerato.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 177 e seguenti
Contiene la disciplina generale della gestione dei rifiuti. La Corte ha precisato che l'applicabilità dell'ecotassa alle terre e rocce da scavo dipende dalla loro qualificazione come rifiuti secondo la disciplina vigente ratione temporis.
Impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda e sui motivi dedotti dalle parti. Nel caso concreto, le censure fondate sull'extrapetizione sono state rigettate perché il richiamo a una diversa norma regionale non aveva alterato i presupposti fattuali della pretesa.
Regola l'onere della prova. La mera affermazione che il deposito risalisse agli anni Settanta, in assenza di adeguata documentazione, è stata ritenuta insufficiente a superare la presunzione relativa sulla data del conferimento.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 6, 7 e 16
Riguarda i principi generali delle sanzioni tributarie, tra cui l'elemento soggettivo, la determinazione della sanzione e il procedimento di irrogazione. Nel giudizio di rinvio dovranno essere esaminati i profili sanzionatori ancora non definiti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 10
Tutela il contribuente in materia di motivazione degli atti e affidamento. Le relative questioni erano state dedotte dal contribuente ma non sono state definitivamente esaminate, essendo state dichiarate inammissibili le corrispondenti censure in Cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione di terre, rocce e materiali da scavo come rifiuti non dipende soltanto dalla loro natura fisica o dalla dichiarata intenzione di riutilizzarli, ma dal rispetto concreto delle condizioni e delle formalità previste dalla normativa vigente al momento del deposito.
- Quando la data effettiva del conferimento non è dimostrabile, una presunzione legale può farla coincidere con la data dell'accertamento; tuttavia il contribuente può superarla fornendo prove documentali, tecniche e circostanziate dell'epoca del deposito.
- La data del deposito è decisiva per stabilire sia la debenza del tributo sia l'applicabilità delle sanzioni. Non è coerente utilizzare una data presunta per il tributo e, contemporaneamente, una data diversa e non provata per escludere le sanzioni.
- Le norme tributarie e sanzionatorie non possono essere applicate retroattivamente. Se il deposito è effettivamente anteriore all'entrata in vigore della disciplina impositiva o sanzionatoria, occorre verificare se il tributo e le sanzioni siano giuridicamente applicabili.
- L'erroneo o incompleto richiamo normativo nell'atto impositivo non comporta automaticamente la nullità se i fatti posti a fondamento della pretesa sono descritti in modo sufficiente e consentono al contribuente di comprendere e contestare l'addebito.
- Per contestare efficacemente un accertamento ambientale o fiscale è necessario documentare la proprietà e la disponibilità dell'area, l'origine dei materiali, la loro destinazione, l'epoca del deposito, eventuali condotte di terzi e il rispetto delle procedure di gestione previste dalla legge.
- La responsabilità tributaria e quella sanzionatoria devono essere valutate separatamente: anche se il tributo è dovuto sulla base di una presunzione, le sanzioni richiedono un esame specifico della disciplina temporale e dell'elemento soggettivo.
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