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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33928 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il classamento catastale di un fabbricato a Megliadino San Fidenzio (PD). Dopo la procedura DOCFA, l’Ufficio aveva ripristinato la categoria catastale originaria A/10, mentre la contribuente chiedeva l’attribuzione della categoria A/2. La Commissione Tributaria Provinciale di Padova aveva respinto il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 926/05/2017 depositata il 20 settembre 2017, aveva invece accolto l’appello, attribuendo al fabbricato la categoria A/7 e la classe 2A, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con tre motivi: difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; violazione dei criteri normativi di classamento, anche perché la CTU avrebbe comparato immobili di altre zone censuarie; violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la categoria A/7 non era stata richiesta e che il giudice non poteva rideterminare il classamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto ammissibile l’esame congiunto delle distinte censure formulate nel primo motivo, ma infondata la denuncia di motivazione mancante o apparente: la CTR aveva spiegato l’adesione alla CTU, richiamando lo stato, la consistenza e l’ubicazione dell’immobile e le ragioni per cui non ricorrevano i presupposti del classamento superiore. Le doglianze sull’asserita mancata valutazione dei lavori di rifacimento e dell’inserimento tra le Ville Venete sono state dichiarate inammissibili, perché riferite a errori percettivi e, comunque, non decisive secondo la stessa resistente. La censura sui criteri tecnici della CTU è stata respinta: l’Agenzia non aveva dimostrato di aver mosso nel giudizio di merito critiche specifiche e decisive alla consulenza, né aveva indicato elementi idonei a consentire il controllo di legittimità. È stata infine respinta la censura di ultrapetizione: nel processo tributario il giudice può rideterminare nel merito la pretesa entro i limiti delle domande, e l’attribuzione della categoria A/7 costituiva un parziale accoglimento della richiesta di classamento, pur non coincidendo con la categoria A/2 auspicata dalla contribuente. La sentenza della CTR è rimasta quindi ferma. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a L.M. € 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4

    Per cui, nonostante la enunciazione estremamente sintetica e concisa delle argomentazioni addotte a sostegno della decisione riformatrice (carenza di vincolo storico - artistico, posizione periferica e collocazione in contesto privo di pregio) non si può dire che la relativa motivazione sia mancante o apparente.

    La sentenza tributaria non è nulla per difetto di motivazione solo perché concisa o perché richiama una CTU: è sufficiente che renda riconoscibili le ragioni della decisione e il percorso che conduce al dispositivo.

  • Codice di procedura civile, art. 132, n. 4

    Invero, in materia di contenuto della sentenza, affinchè sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

    La nullità per mancanza di motivazione ricorre quando le ragioni siano totalmente assenti oppure così contraddittorie da non poter essere identificate come giustificazione della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4

    Precisamente, la doglianza concerne, per un verso, l'affermazione di "lavori di rifacimento" che non sarebbero mai stati eseguiti sul fabbricato (secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio) e, per un altro verso, la negazione (secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio) dell'inserimento del fabbricato nell'elenco ufficiale delle "Ville Venete" ove lo stesso sarebbe menzionato al n. 2818 con la denominazione di "Villa Fava Dosson Pomello detta il Paviglione". A ben vedere, l'incidentale riferimento in motivazione all'esecuzione di presunti "lavori di rifacimento" mai realizzati dal contribuente (nè dai suoi danti causa) non è frutto dell'inesatta percezione da parte del giudice di secondo grado di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con le risultanze degli atti processuali, e che comunque non potrebbero costituire motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma al più di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4,

    L’errore percettivo su un fatto risultante dagli atti, assunto erroneamente come certo dal giudice, non integra di per sé il vizio di omesso esame deducibile in Cassazione: può ricadere, ricorrendone i presupposti, nell’errore revocatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Secondo l'indirizzo costante di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

    Per contestare in Cassazione una decisione che recepisce una CTU, occorre documentare le critiche già formulate davanti al giudice di merito e indicarne i passaggi rilevanti e decisivi; non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione tecnica del merito.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Difatti, è orientamento consolidato che il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio, con la conseguenza che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

    Il giudice tributario può rideterminare la pretesa o il classamento invece di limitarsi ad annullare l’atto, purché decida nel merito e rispetti i limiti delle domande delle parti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    La disposizione individua il motivo di ricorso per Cassazione relativo alla nullità della sentenza o del procedimento; nel caso concreto, la doglianza per motivazione mancante è stata esaminata ma respinta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione individua il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; le censure dell’Agenzia relative ai criteri di classamento e ai limiti della domanda sono state respinte.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 4, 5, 6, 7, 9 e 75

    L’Agenzia ha invocato queste disposizioni per contestare i criteri di classamento applicati dalla CTU, ma la Corte non ha accolto la censura per la mancata formulazione e illustrazione di contestazioni tecniche specifiche e decisive nel giudizio di merito.

  • D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

    La norma è stata invocata dall’Agenzia in relazione ai criteri di classamento catastale; la relativa censura non è stata accolta, poiché non erano state specificate critiche tecniche alla CTU idonee al controllo di legittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione riguarda il deposito della memoria illustrativa in Cassazione; la resistente ne ha depositata una, senza che la Corte abbia deciso una distinta questione interpretativa relativa a tale norma.

Massime di principio

  • Una motivazione breve, anche fondata sul richiamo a una CTU, non è apparente se consente di individuare le ragioni essenziali della decisione e mostra che il giudice ha fatto proprie le valutazioni tecniche, anziché limitarsi a riprodurne le conclusioni.
  • Chi contesta in Cassazione una CTU recepita dal giudice deve indicare le critiche specifiche già sottoposte al giudice di merito e trascriverne i passaggi decisivi: contestazioni generiche o una nuova lettura dei dati tecnici non consentono un riesame del merito.
  • Nel processo tributario, quando la contestazione riguarda il merito della pretesa e non soltanto un vizio formale, il giudice può sostituire la propria valutazione a quella dell’Ufficio e rideterminare la misura della pretesa entro i limiti delle domande, anche attribuendo una categoria diversa da quella specificamente auspicata dal contribuente.
  • Un errore di percezione del contenuto degli atti non va automaticamente qualificato come omesso esame di un fatto decisivo: a seconda dei suoi caratteri può essere deducibile con il rimedio revocatorio, mentre in Cassazione resta necessario dimostrare la decisività del fatto e il pertinente vizio processuale o motivazionale.
  • La riunione di più censure in un unico motivo non comporta automaticamente inammissibilità se le questioni sono esposte in modo distinto e chiaro, così da permetterne l’esame separato.

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