Sentenza del 19/12/2019 n. 33927 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la riclassificazione catastale dell’immobile dalla categoria D/10 (fabbricato rurale) alla D/7 (fabbricato artigianale o commerciale), disposta dopo la denuncia DOCFA presentata nel marzo 2011. Con il primo motivo sosteneva che l’avviso fosse insufficientemente motivato; con il secondo affermava che il pensionamento del proprietario e l’affitto dell’azienda agricola non escludessero la ruralità; con il terzo sosteneva che la destinazione all’allevamento fosse sufficiente e che, dopo la modifica normativa del 2007, fosse irrilevante il limite dei mangimi ottenibili dai terreni aziendali. Il caso riguardava un allevamento avicolo condotto dal figlio affittuario, con mangimi aziendali inferiori a un quarto del fabbisogno.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito delle decisioni di merito: la CTR del Veneto, Sezione distaccata di Verona, aveva respinto l’appello contro la sentenza della CTP di Verona del 20 novembre 2012, che aveva a sua volta rigettato il ricorso contro l’accertamento catastale. Il primo motivo è stato rigettato: poiché i dati oggettivi dichiarati dal contribuente non erano contestati e la divergenza dipendeva dalla valutazione della destinazione e delle caratteristiche dell’immobile, la motivazione dell’avviso era sufficiente. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati: il pensionamento del proprietario e l’affitto dell’azienda non fanno, da soli, perdere la ruralità di un fabbricato strumentale, che dipende dall’effettivo collegamento con un’attività agricola; tuttavia, l’allevamento è agricolo, ai fini in esame, solo se i mangimi ottenibili dal terreno raggiungono almeno un quarto del fabbisogno. Poiché tale soglia non era rispettata, era legittima la classificazione D/7. M.L. è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita "solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati"
La motivazione semplificata è sufficiente quando l’ufficio non disattende i fatti dichiarati dal contribuente e la diversa rendita deriva soltanto da una valutazione tecnica. Se invece l’ufficio rileva fatti o caratteristiche diversi da quelli dichiarati, deve indicare le differenze riscontrate.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso
L’avviso deve esporre gli elementi che spiegano la divergenza dalla dichiarazione del contribuente quando l’ufficio ne disattende i dati di fatto, così da permettere la difesa e definire l’oggetto della controversia. Nel caso concreto, i dati dichiarati non erano contestati e la motivazione è stata ritenuta adeguata.
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, e D.M. 19 aprile 1994, n. 701
l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita "solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati"
Nella procedura DOCFA, l’avviso di classamento può limitarsi a indicare i dati oggettivi e la classe attribuita se la differenza rispetto alla proposta dipende da una valutazione tecnica e non dal rigetto di elementi di fatto forniti dal contribuente.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, convertito dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222
ai fini del riconoscimento della ruralità, deve sussistere, unitamente agli altri requisiti richiesti, anche la condizione di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3, lett. d), convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, quale novellato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, convertito nella L. 29 novembre 2007, n. 222, la quale dispone che il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Per gli immobili abitativi, la ruralità richiede anche i requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla norma. Se il fondo è concesso a terzi, il requisito relativo al volume d’affari agricolo va verificato in capo al soggetto che lo conduce; il trattamento pensionistico agricolo non concorre al reddito complessivo considerato.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, convertito dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222
nel silenzio del legislatore, si può desumere che la cessazione dell'attività imprenditoriale da parte del proprietario non fa venir meno la ruralità, sempre che continui a sussistere il rapporto di connessione tra l'attività agricola ed il fabbricato strumentale.
Per i fabbricati strumentali, la ruralità è legata all’effettiva destinazione a un’attività agricola e alla persistente connessione funzionale con essa, non alla qualifica personale o alla titolarità del proprietario. Il pensionamento o la locazione a un altro soggetto non bastano, da soli, a escluderla.
Codice civile, art. 2135
l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. A ben vedere, questa percentuale rappresenta la trasposizione normativa in un criterio aritmetico del collegamento necessario e funzionale col fondo che deve sussistere affinchè l'allevamento di bestiame (ivi compresa l'avicoltura) si possa considerare impresa agricola e non industriale
L’allevamento rientra nell’attività agricola quando è funzionalmente collegato al fondo; per l’allevamento di animali tale collegamento è espresso dal requisito che almeno un quarto dei mangimi sia ottenibile dal terreno. Se la soglia non è raggiunta, l’attività non è agricola ai fini della ruralità del fabbricato strumentale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32, comma 2
Ai sensi di tale disposizione, tra le tipologie di attività considerate "agricole" rientra "l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno".
La soglia di almeno un quarto dei mangimi ottenibili dal terreno è il criterio legale per qualificare l’allevamento come agricolo. Il suo superamento al ribasso, come nel caso concreto, esclude la ruralità fiscale del fabbricato strumentale adibito all’allevamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è citata nel testo soltanto per indicare il deposito della memoria del ricorrente; non fonda la decisione di merito né una statuizione processuale.
Massime di principio
- Nelle rettifiche DOCFA, l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita può bastare se la divergenza dalla rendita proposta è solo valutativa e l’ufficio non contesta i fatti dichiarati. Se invece l’ufficio disattende elementi di fatto, deve spiegare le differenze riscontrate.
- Per i fabbricati strumentali, pensionamento del proprietario, diversa titolarità dell’azienda o affitto a un altro imprenditore agricolo non escludono automaticamente la ruralità: conta l’effettivo uso del fabbricato e la sua connessione con un’attività agricola.
- La destinazione materiale all’allevamento non è sufficiente, da sola, a dimostrare la ruralità fiscale del fabbricato: l’allevamento deve soddisfare il criterio agricolo dei mangimi, con almeno un quarto ottenibile dal terreno.
- Per i fabbricati abitativi il regime è diverso da quello dei fabbricati strumentali: rilevano anche le condizioni relative agli utilizzatori e al volume d’affari agricolo, da verificare in capo al soggetto che conduce il fondo.
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