Sentenza del 19/12/2019 n. 33914 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti chiedevano il rimborso dell’IVA pagata sulla TIA per le annualità 2006-2009. Il Giudice di Pace di Genova aveva respinto la domanda; il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1009/2015, aveva accolto l’appello e disposto la restituzione delle somme, ritenendo la TIA non assoggettabile a IVA. A.M.I.U. ha impugnato tale decisione con quattro motivi: violazione della direttiva IVA 2006/112/CE, sostenendo che la tariffa fosse il corrispettivo di un servizio imponibile anche se determinata per legge; violazione delle norme nazionali che, secondo la società, imponevano di applicare l’IVA e addebitarla agli utenti; errata applicazione dell’esclusione prevista per gli enti pubblici, poiché A.M.I.U. avrebbe operato come soggetto privato e autonomo; infine, omessa pronuncia sulla dedotta inapplicabilità dell’art. 13 della direttiva alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di A.M.I.U. Ha stabilito che, per le annualità 2006-2009, era applicabile la TIA 1 prevista dal D.Lgs. n. 22/1997, avente natura tributaria e non di corrispettivo; pertanto, le somme non erano soggette a IVA e i contribuenti avevano diritto al rimborso riconosciuto dal Tribunale. I motivi della società, diretti a sostenere l’imponibilità della tariffa e la natura commerciale dell’attività svolta, sono quindi stati respinti; la questione dell’art. 13 della direttiva non ha modificato l’esito, poiché è stata ritenuta decisiva la natura tributaria della TIA nel periodo considerato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione della complessità e dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione deliberata il 23 ottobre 2019 e depositata il 19 dicembre 2019.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 (TIA 1)
Dunque Fino alla scadenza del termine per l'emanazione del regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, (il 30 giugno 2010), i Comuni dovevano continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti in materia di TIA, ritenuta essere una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conservava la qualifica di tributo.
La TIA 1 continuava a essere applicata secondo la disciplina previgente e conservava natura tributaria fino alla scadenza del termine del 30 giugno 2010; per il periodo 2006-2009 non costituiva quindi un corrispettivo imponibile a IVA.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1, 6 e 11
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, (Codice dell'Ambiente), che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, ha previsto, al comma 1, che "La tariffa di cui al D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11", il quale recita che "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma, 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti."
La soppressione della TIA 1 e la sua sostituzione con la TIA 2 dipendevano dall’emanazione del regolamento attuativo e dagli adempimenti per applicare la nuova tariffa. In mancanza, continuava a operare il regime TIA previgente.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 2-quater, convertito dalla L. n. 13/2009
Il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009, ha altresì disposto che, "Ove il regolamento di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti."
La norma consentiva ai Comuni, in assenza del regolamento attuativo entro il termine stabilito, di adottare la tariffa integrata secondo le disposizioni vigenti; non mutava, per le annualità 2006-2009, la natura tributaria della TIA 1 applicata.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33
Con il D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, è stato previsto che "le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria", e ciò al fine di sottoporre ad IVA le somme versate, in passato, a titolo di TIA. A detta norma non è stata riconosciuta natura interpretativa.
La previsione sulla natura non tributaria riguarda la tariffa prevista dall’art. 238 (TIA 2) e non attribuisce natura interpretativa alla norma con effetto retroattivo sulla TIA 1; non può quindi rendere imponibile a IVA la TIA pagata nel 2006-2009.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3
La Corte non ha accolto la lettura della ricorrente che avrebbe ricondotto la TIA a un corrispettivo per servizi imponibile. Per il periodo in esame è determinante la qualificazione tributaria della TIA 1, incompatibile con l’assoggettamento a IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 2, n. 1
La presunzione di commercialità invocata da A.M.I.U. non prevale sulla qualificazione della TIA 1 come tributo per le annualità considerate e non fonda l’applicazione dell’IVA alle somme richieste ai contribuenti.
Direttiva 2006/112/CE, art. 13
La questione se A.M.I.U. operasse come ente pubblico nell’esercizio di pubblici poteri non è decisiva per il caso: la Corte risolve la controversia sulla base della natura tributaria della TIA 1 nel periodo 2006-2009.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Per stabilire se una tariffa sui rifiuti sia soggetta a IVA, occorre identificare con precisione il regime applicabile nell’annualità contestata: l’etichetta di "tariffa" non basta a dimostrarne la natura di corrispettivo.
- Per la TIA 1 applicata prima del 30 giugno 2010, in assenza del regolamento necessario all’operatività della TIA 2, la tariffa conservava natura tributaria; l’IVA pagata su tali somme è quindi rimborsabile.
- Una disciplina successiva che qualifica come non tributaria una diversa tariffa non trasforma automaticamente e retroattivamente la TIA 1 in un corrispettivo imponibile.
- La natura privata o autonoma del gestore e la presunzione di commercialità dell’attività non sono sufficienti, da sole, a rendere imponibile una somma che, per il periodo controverso, ha natura tributaria.
- La conclusione è circoscritta alla TIA 1 e alle annualità 2006-2009: per periodi successivi o per differenti prelievi sui rifiuti occorre verificare la normativa e la tariffa effettivamente applicabili.
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