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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 1489 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

SANZIONI - adempimenti fiscali - professionista incaricato - irregolarità - contribuente - onere di controllo - sussistenza - conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato imposte e interessi relativi agli anni 2007 e 2008 e aveva irrogato sanzioni del 30% per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Il contribuente sosteneva che le irregolarità fossero esclusivamente imputabili al commercialista, il quale aveva utilizzato ripetutamente crediti inesistenti, e invocava quindi l'esonero dalla responsabilità previsto per il fatto illecito del terzo denunciato all'Autorità giudiziaria. In primo grado le sanzioni erano state annullate.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha ripristinato la legittimità delle sanzioni. La reiterazione degli inadempimenti per più anni è stata ritenuta indice del mancato svolgimento, da parte del contribuente, dell'attività di controllo sull'operato del commercialista. L'incarico professionale non esonera il contribuente da ogni verifica e, in assenza della prova di una condotta totalmente incolpevole, le sanzioni restano a suo carico. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la mancata costituzione dell'appellato.

Norme richiamate

  • Disciplina sanzionatoria tributaria sull'esonero per fatto esclusivamente imputabile al terzo

    L'esonero dalla responsabilità del contribuente richiede che la violazione sia esclusivamente imputabile al terzo e che il fatto sia stato denunciato all'Autorità giudiziaria. La mera infedeltà o negligenza del commercialista non è sufficiente se il contribuente avrebbe potuto accorgersi delle irregolarità esercitando un controllo diligente.

  • Sanzione del 30% per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, applicabile alle violazioni commesse fino al 28 novembre 2008

    L'Ufficio ha applicato la sanzione prevista per l'indebita compensazione anche quando il credito utilizzato era totalmente inesistente, con riferimento alle violazioni anteriori al 28 novembre 2008.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 6930/2017

    Il principio richiamato afferma che l'affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista non elimina l'obbligo del contribuente di vigilare sul suo operato; l'assenza di controllo può impedire di escludere la colpevolezza necessaria per non applicare le sanzioni.

Massime di principio

  • Il contribuente resta responsabile degli adempimenti fiscali anche quando li affida a un commercialista, salvo dimostrare che la violazione sia stata esclusivamente causata dal professionista e che egli non avrebbe potuto ragionevolmente accorgersene.
  • La reiterazione delle irregolarità, soprattutto per più annualità, può essere considerata prova presuntiva di un insufficiente controllo da parte del contribuente.
  • Per contestare efficacemente le sanzioni non basta denunciare l'infedeltà del professionista: occorre documentare la propria estraneità, la diligenza esercitata e, ove necessario, la denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria.
  • In caso di crediti d'imposta inesistenti, il contribuente dovrebbe verificare periodicamente la presentazione delle dichiarazioni da cui derivano i crediti e la correttezza delle compensazioni effettuate.
  • L'incarico professionale trasferisce l'esecuzione materiale degli adempimenti, ma non trasferisce integralmente il dovere di vigilanza e la responsabilità fiscale verso l'Amministrazione.

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