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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09252/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Una parte aveva chiesto al Tribunale la declaratoria di intervenuta usucapione di un immobile sito in Velletri, evocando in giudizio alcuni soggetti che risultavano interessati al bene. Il tribunale accoglieva la domanda, ma in appello uno dei convenuti otteneva la riforma della decisione: la Corte territoriale dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del medesimo appellante, ritenendo incompleta la procedura ex art. 143 c.p.c. perché mancavano attestazioni di effettive ricerche del destinatario prima del ricorso alla notifica per irreperibili. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 139, 140, 143 e 327, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato precedenti notificazioni e che la condizione di sconosciuto attestata dall'ufficiale giudiziario giustificasse la notifica ex art. 143 c.p.c.; con il secondo deduceva violazione degli artt. 161, 332, 324 e 327 c.p.c., sostenendo che l'eventuale nullità avrebbe dovuto colpire solo il capo relativo alla quota/particella riferibile al convenuto appellante, essendo la posizione scindibile rispetto a quella degli altri convenuti. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale condizionato su ulteriori profili della notificazione e della motivazione, ma tali censure restavano assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era conforme all'orientamento consolidato secondo cui la notifica ex art. 143 c.p.c. presuppone ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota e l'ufficiale giudiziario deve darne espresso conto, non essendo sufficienti mere risultanze anagrafiche; nel caso concreto tali ricerche non risultavano compiute. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la controversia riguardava un bene che, al momento del giudizio di primo grado, non era ancora stato oggetto di assegnazione esclusiva e quindi la causa non poteva considerarsi scindibile; inoltre la ricorrente non aveva provato il giudicato invocato. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la ritualità di una precedente notificazione personale.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle modalità di notificazione, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione.

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione per irreperibili richiede effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota e l'espressa attestazione di tali ricerche nella relata; non bastano dati anagrafici o la sola constatazione dell'assenza del destinatario.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della censura sulla validità della notifica e dei termini di impugnazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere gli effetti della nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato per la tesi della scindibilità della decisione impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato parziale o la stabilità di alcuni capi di sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione ai requisiti della decisione e della motivazione.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di contenuto-forma della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma sulla memoria depositata in prossimità dell'udienza.

  • art. 366 bis c.p.c.

    Evocato nel testo come ragione di inammissibilità del motivo, in relazione al difetto di conformità ai requisiti di specificità/quesito allora richiesti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione ex art. 143 c.p.c. non può essere validamente disposta sulla sola base di una certificazione anagrafica: occorre che l'ufficiale giudiziario compia ricerche effettive presso l'ultimo domicilio o la ultima residenza nota del destinatario e che di tali ricerche dia conto nella relata.
  • Se il giudice di merito applica un principio di diritto conforme all'orientamento consolidato della Cassazione, la censura che si limiti a riproporre una diversa lettura senza indicare elementi idonei a mutare orientamento è destinata a essere dichiarata inammissibile.
  • Ai fini dell'annullamento totale o parziale della sentenza di primo grado, la scindibilità della causa dipende dalla struttura del rapporto sostanziale e dall'autonomia delle posizioni delle parti: quando la controversia riguarda un bene non ancora oggetto di assegnazione esclusiva, la nullità può investire l'intero giudizio e non solo un singolo capo.
  • La parte che invoca un giudicato parziale o la separabilità della decisione ha l'onere di provarne rigorosamente i presupposti processuali e sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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