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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28085/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti a tempo determinato stipulati da una lavoratrice con un'azienda sanitaria pubblica. In primo grado era stata respinta sia la domanda di conversione del rapporto in tempo indeterminato sia quella di risarcimento del danno da illegittima precarizzazione. In appello, la lavoratrice aveva ottenuto una riforma parziale: la corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda principale, perché nelle more era intervenuta l'immissione in ruolo, e ha condannato l'azienda al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione ex art. 32 L. n. 183/2010, ritenendo che la stabilizzazione conseguita tramite concorso pubblico non eliminasse il danno derivante dall'abusiva reiterazione dei contratti a termine. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha sostenuto, in sintesi, che la stabilizzazione avrebbe dovuto far cessare integralmente la lite e comunque escludere il risarcimento; ha censurato la motivazione della sentenza d'appello come apparente o contraddittoria; ha dedotto la violazione della disciplina sulla stabilizzazione del personale precario e delle norme sul lavoro a termine; ha sostenuto che la stabilizzazione sarebbe misura più satisfattiva della conversione e che, pertanto, il danno andava allegato e provato; ha lamentato la violazione delle norme sul danno risarcibile e dell'art. 2697 c.c. per l'asserito errato riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo di vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché la sentenza d'appello non presentava alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti in sede di legittimità. Nel merito ha giudicato infondati gli altri motivi, affermando che la stabilizzazione conseguita all'esito di una procedura concorsuale non equivale alla stabilizzazione tecnica idonea a sanare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, né esclude automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Ha quindi confermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 impedisce la conversione, ma consente un ristoro indennitario/risarcitorio secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e dell'Unione, anche senza prova analitica del pregiudizio specifico nei limiti del danno presunto ex art. 32 L. n. 183/2010. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato per la dedotta violazione di legge nei motivi sul trattamento del rapporto e sul risarcimento

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; non ricorre l'anomalia motivazionale denunciata

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato come parametro per la liquidazione del danno presunto, con funzione anche sanzionatoria

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    impedisce la conversione del rapporto nel pubblico impiego contrattualizzato, ma non esclude il risarcimento del danno

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del contratto a termine

  • art. 1223 c.c.

    evocato quale criterio generale per la risarcibilità del danno e per il collegamento causale con il pregiudizio lamentato

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione equitativa

  • art. 2043 c.c.

    evocato dalla ricorrente nel sostenere che il danno deve essere provato e non può presumersi in re ipsa

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla risarcibilità del danno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova del danno

  • artt. 112, 113, 115, 116, 132 c.p.c.

    invocati per dedurre vizi processuali e motivazionali della sentenza d'appello

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sul processo del lavoro

  • art. 97 Cost.

    richiamato come base costituzionale del divieto di conversione nel pubblico impiego

  • direttiva 1999/70/CE

    la tutela va conformata alla clausola 5 dell'Accordo quadro contro l'abuso dei contratti a termine

  • Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 5

    deve essere interpretato nel senso che non osta a un sistema che preveda indennità e risarcimento, senza imporre necessariamente la conversione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • d.l. n. 101/2013

    richiamato dalla ricorrente come disciplina della stabilizzazione del personale precario

  • L. n. 125/2013

    norma di conversione del d.l. n. 101/2013 richiamata dalla ricorrente

  • d.P.C.M. 6 marzo 2015

    richiamato dalla ricorrente come disciplina attuativa delle procedure di stabilizzazione

  • L. n. 107/2015, art. 20, comma 1

    richiamato dalla ricorrente in tema di stabilizzazione del personale precario

  • L. n. 296/2006

    richiamata con riferimento a precedenti procedure di stabilizzazione del personale precario

  • L. n. 244/2007

    richiamata con riferimento a precedenti procedure di stabilizzazione del personale precario

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a termine non comporta la conversione del rapporto, essendo preclusa dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001; la tutela si realizza attraverso il risarcimento del danno, da conformare al canone di effettività del diritto UE.
  • La stabilizzazione conseguita all'esito di una procedura concorsuale non è, di per sé, misura satisfattiva equivalente alla conversione né elimina automaticamente il danno da abuso, se non risulta una stretta correlazione tra l'abuso del termine e l'immissione in ruolo.
  • La mera partecipazione a un concorso con riserva di posti non coincide con la stabilizzazione in senso tecnico, che presuppone un meccanismo normativo di assunzione legato alla pregressa condizione di precarietà e non una selezione di merito.
  • In materia di abusiva reiterazione di contratti a termine nella P.A., il danno può essere liquidato secondo criteri presuntivi e forfetari analoghi a quelli dell'art. 32 L. n. 183/2010, salvo prova di un maggior pregiudizio; non è richiesto che il lavoratore fornisca una prova piena e specifica del danno in ogni caso.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta la sinteticità della motivazione né il dissenso sulla valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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