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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27540/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione IVA su acquisti da alcuni fornitori, ritenendo le relative fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, in un contesto di acquisti intracomunitari di prodotti informatici intermediati da società prive di organizzazione. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo la società estranea alla frode IVA a monte; in appello, invece, la CGT di secondo grado ha ritenuto provata dall'Ufficio la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode e ha ritenuto non dimostrata la diligenza dell'operatore accorto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c. e dei principi CEDU/CGUE sulla prova nelle frodi IVA, sostenendo l'insufficienza del quadro indiziario e l'indebita configurazione di una responsabilità oggettiva; violazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 e delle medesime norme sulla prova, contestando la ritenuta partecipazione alla frode e valorizzando il fatto di avere rapporti solo con uno dei soggetti coinvolti e per importi marginali; violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo e dei principi di cui a Cass. S.U. 24823/2015, assumendo la necessità del previo confronto in materia IVA e deducendo una prova di resistenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sui primi due motivi perché dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi valorizzati dal giudice di merito circa la consapevolezza della cessionaria della frode IVA a monte; ha ritenuto inammissibile anche il richiamo agli esiti del procedimento penale, perché volto a rimettere in discussione la selezione delle prove compiuta dal giudice di appello e perché non risultava un giudicato penale assolutorio pieno rilevante ai fini invocati. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla diligenza dell'operatore, osservando che la buona fede va valutata con riferimento alle condizioni della specifica operazione e del periodo d'imposta in contestazione. È stata reputata infondata anche la censura sull'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, non applicabile ai giudizi pendenti. Infine, il terzo motivo sul contraddittorio preventivo è stato respinto per difetto di specificità, perché la ricorrente non ha indicato quali concrete ragioni difensive avrebbe potuto far valere in sede amministrativa. La società è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché volte a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova nelle controversie sulle operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per contestare gli indizi posti a base della decisione; la Corte ha confermato che la censura era in sostanza una richiesta di nuovo giudizio di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso che il motivo introducesse un vizio di violazione di legge, trattandosi di critica al merito.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha affermato che tale disposizione non si applica ai giudizi pendenti.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel contesto del recupero IVA; la Corte non ha accolto la doglianza sulla sua violazione perché la censura era sostanzialmente diretta contro l'accertamento di fatto.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000

    Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la sentenza penale richiamata era una pronuncia ex art. 425, comma 3, c.p.p., non rientrante nel perimetro della norma.

  • art. 425, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per qualificare la pronuncia penale prodotta, definita sentenza di merito su un aspetto processuale, non equiparabile a un giudicato assolutorio pieno sul fatto.

  • art. 416 c.p.p.

    Richiamato indirettamente per descrivere il parametro di valutazione della sufficienza/contraddittorietà degli elementi a sostegno della richiesta del pubblico ministero, non come giudizio sulla fondatezza dell'accusa.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata in conseguenza della conferma della proposta di definizione accelerata, liquidando equitativamente le somme dovute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio indiziario e probatorio: la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della consapevolezza del cessionario può essere desunta da un quadro indiziario relativo alla fittizietà del fornitore, alla catena di approvvigionamento e al vantaggio economico anomalo dell'operazione; il contribuente deve poi offrire prova contraria della propria buona fede e della diligenza esigibile in relazione alla specifica operazione e al periodo considerato.
  • La mera allegazione di precedenti o paralleli esiti del procedimento penale non è sufficiente a paralizzare l'accertamento tributario se non si tratta di un giudicato penale assolutorio pieno rilevante ai fini della norma invocata.
  • La deduzione della violazione del contraddittorio preventivo è inammissibile se non vengono specificate le concrete difese che il contribuente avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa e se la censura si risolve in una generica critica al contenuto dell'atto impositivo.
  • Le norme processuali o sopravvenute invocate dal contribuente devono essere dedotte in modo specifico e pertinenti al giudizio pendente; in difetto, la censura non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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