Cassazione Civile, Ordinanza n. 14621/2025 del 31/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento di cui aveva appreso l'esistenza dopo una comunicazione bancaria relativa a un pignoramento presso terzi promosso dall'allora agente della riscossione. Richiesto l'elenco dei carichi iscritti a ruolo, il contribuente aveva riscontrato la presenza di due iscrizioni a ruolo per importi rilevanti e aveva quindi contestato la cartella davanti al giudice tributario. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della notificazione della cartella, sostenendo che l'atto fosse stato consegnato al portiere dello stabile senza che la relata desse conto delle ricerche compiute per verificare la presenza di soggetti preferenzialmente legittimati a riceverlo ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle regole sulla notificazione e dell'art. 2697 c.c., contestando che vi fosse prova della riconducibilità della raccomandata informativa alla specifica notifica della cartella impugnata. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata produzione in giudizio della cartella di pagamento e l'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha rilevato, quanto ai primi due motivi, che il ricorrente non aveva prodotto la relata di notifica, sicché la Corte non era posta in condizione di verificare la dedotta nullità, e che la censura sulla raccomandata informativa era infondata/inutile perché l'esistenza della raccomandata risultava attestata dal soggetto recapitante; inoltre, il collegamento di tale raccomandata alla notifica della cartella è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile richiamando il principio consolidato secondo cui, una volta provata la notificazione della cartella di pagamento, non è necessario il deposito in giudizio della cartella stessa, essendo sufficiente la prova della notificazione e il deposito dell'estratto di ruolo. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento; la Corte ne assume la rilevanza ai fini della prova della regolare notifica e del collegamento con la raccomandata informativa.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come disciplina applicabile alle notificazioni in materia tributaria; la Corte lo usa, insieme all'art. 26 d.P.R. 602/1973, per escludere il vizio denunciato.
La Corte non entra nel merito della doglianza sulla graduazione delle persone abilitate a ricevere l'atto, perché manca nel ricorso la relata di notifica necessaria a verificare la censura.
È invocato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ritiene però non utile la censura sulla prova della raccomandata informativa e rimarca che il collegamento tra raccomandata e notifica è un fatto rimesso al giudice di merito.
art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982
È richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul procedimento notificatorio e sulla prova della raccomandata informativa.
art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
È indicato quale norma processuale del giudizio tributario in base alla quale vengono formulati i motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo in applicazione del filtro di inammissibilità, in presenza di orientamento consolidato contrario alla tesi del ricorrente.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel terzo motivo come parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
art. 111, comma 6, Cost.
È invocato nel terzo motivo quale parametro costituzionale sul dovere di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà atto per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la regolarità della notificazione di una cartella non può essere esaminata se il ricorrente non produce la relata di notifica o altro documento indispensabile a verificare il vizio dedotto.
- La contestazione dell'efficacia probatoria della raccomandata informativa non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso quando l'esistenza della raccomandata risulti attestata dal soggetto che l'ha recapitata; il collegamento della raccomandata alla specifica notificazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Una volta provata la notificazione della cartella di pagamento, non è necessario che l'agente della riscossione depositi in giudizio la cartella stessa, essendo sufficiente la prova della notifica e il deposito dell'estratto di ruolo.
- In cassazione non è sindacabile il giudizio di fatto del giudice di merito sul perfezionamento della notificazione, salvo vizi denunciabili nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze incompatibili con un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamabile tramite l'art. 360-bis c.p.c.
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