Cassazione Civile, Ordinanza n. 25584/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva chiesto la ricostruzione/revisione della classe e della rendita catastale di un immobile sito in Roma, in una microzona determinata. La commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale della società contribuente, rilevando che la motivazione dell'atto era generica e che la perizia prodotta dalla contribuente conteneva elementi specifici non efficacemente contestati dall'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione della normativa sulla motivazione degli atti amministrativi e degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che la CTR si fosse discostata dai principi della giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione degli atti di revisione del classamento. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR implicitamente rigettato l'eccezione di illegittimità dell'avviso per carenza di prova; con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina catastale per avere la sentenza di primo grado attribuito all'immobile la classe 3 anziché la classe originaria 2.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., ritenendo che la doglianza fosse in contrasto con l'orientamento consolidato sulla motivazione degli atti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 e che il ricorso non offrisse una valida critica a tale indirizzo. Quanto al ricorso incidentale della società, il primo motivo è stato dichiarato assorbito e il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la censura si limitava a riproporre le doglianze già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel motivo del ricorso principale come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nel motivo del ricorso principale come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
"non può ritenersi congruamente motivato" l'atto di revisione del classamento che faccia esclusivo riferimento al rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona senza indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e il modo in cui incidono sul classamento della singola unità immobiliare
Per la revisione del classamento occorre una motivazione specifica e concreta, non essendo sufficiente il solo richiamo allo scostamento statistico tra valori di mercato e catastali.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte e non offre argomenti idonei a mutarlo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato dalla contribuente per dedurre la violazione delle regole sull'onere della prova.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti; non è sufficiente un rinvio generico agli atti di merito senza indicarne il contenuto rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo nei confronti del ricorrente incidentale.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato nel secondo motivo del ricorso incidentale come disciplina catastale applicabile.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato nel secondo motivo del ricorso incidentale come disciplina catastale applicabile.
D.M. 2 agosto 1969
Richiamato nel secondo motivo del ricorso incidentale come disciplina catastale applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile se si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte sulla stessa questione e non contiene una critica specifica e argomentata idonea a sollecitare un mutamento di indirizzo.
- In tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto non è sufficiente se si limita al mero scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona, dovendo indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla singola unità immobiliare.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è consentito limitarsi alla riproposizione di censure già svolte nei gradi di merito o al generico rinvio ad atti processuali, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del motivo per difetto di specificità ricorre quando non sono indicati in modo puntuale gli elementi di fatto e gli atti su cui la censura si fonda, impedendo alla Corte il controllo diretto sulla decisività della questione.
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