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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23495/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista aveva ottenuto in sede arbitrale il riconoscimento del compenso per un incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativo all'ampliamento di un porto turistico, conferito da un comune. Il comune aveva impugnato il lodo arbitrale e la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità del lodo e, in via rescissoria, aveva escluso ogni obbligazione del comune, ritenendo nullo il conferimento dell'incarico perché disposto senza previo impegno di spesa e senza adeguata copertura finanziaria nel bilancio comunale, in violazione dell'art. 191 TUEL e della normativa regionale richiamata. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 191 e 194 TUEL e della L.R. Sicilia n. 44/1991, sostenendo che la delibera non dovesse considerarsi nulla e che dovesse operare la disciplina dei debiti fuori bilancio; 2) omesso esame del fatto decisivo della asserita responsabilità esclusiva del comune nella revoca del finanziamento concesso da un ente terzo; 3) violazione di norme pubblicistiche e dei principi di responsabilità contrattuale, oltre che dei criteri ermeneutici contrattuali, per avere la Corte escluso il diritto al compenso nonostante l'incarico fosse stato conferito; 4) violazione delle regole del giudizio rescissorio e decadenza del comune dall'impugnare la propria responsabilità per la revoca del finanziamento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, rilevando che l'incarico affidato a un professionista da un comune in assenza di impegno contabile registrato e di copertura nel bilancio dell'ente è nullo; che il finanziamento proveniente da un terzo ente non sostituisce l'impegno di spesa che deve comunque risultare nel bilancio del comune contraente; che la questione del debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL era nuova e non adeguatamente introdotta; che l'eventuale responsabilità del comune per la revoca del finanziamento non sana la nullità del contratto e non può fondare responsabilità precontrattuale in presenza di una norma pubblicistica presuntivamente conosciuta dal professionista; e che il motivo sul giudizio rescissorio era generico e non confrontato con la ratio decidendi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva accolto l'impugnazione del comune contro il lodo arbitrale, dichiarando la nullità della delibera di conferimento dell'incarico e, conseguentemente, la nullità del contratto e del lodo, con esclusione del diritto del professionista al compenso richiesto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    È richiamato come base dell'impugnazione del lodo arbitrale; la declaratoria di nullità del lodo discende dalla nullità dell'atto presupposto e dalla violazione di norme imperative.

  • art. 191 d.lgs. n. 267/2000

    Per gli enti locali è necessaria la previa registrazione dell'impegno contabile e la copertura finanziaria; la sua violazione comporta nullità della delibera di incarico e del contratto stipulato.

  • art. 194 d.lgs. n. 267/2000

    Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non è un atto dovuto a favore del privato, ma esito di un procedimento discrezionale dell'ente; nel caso concreto la questione era comunque nuova e non utilmente dedotta.

  • art. 13 L.R. Sicilia n. 44/1991

    Richiamato insieme all'art. 191 TUEL quale norma che impone il rispetto delle regole contabili per l'assunzione dell'incarico.

  • art. 30 d.lgs. n. 50/2016

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a superare il vincolo pubblicistico della copertura finanziaria e la conseguente nullità dell'affidamento.

  • art. 11, comma 4, l. n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente come norma espressiva di principi generali, ma ritenuto non incidente sulla nullità derivante dalla violazione dell'art. 191 TUEL.

  • artt. 1362, 1366 e 1371 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione del parere finanziario, ma ritenuti irrilevanti perché la questione centrale era la nullità del conferimento dell'incarico.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici, nuovi o non autosufficienti.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'onere di specifica indicazione delle norme violate, dei fatti storici omessi e degli atti processuali in cui le questioni sarebbero state dedotte.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per il rigoroso onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata in questa sede non può integrare i motivi di ricorso né introdurre nuove questioni o eccezioni di fatto.

  • art. 1338 c.c.

    Esclude, nel caso di specie, una responsabilità precontrattuale fondata sull'affidamento incolpevole del professionista, dato il carattere pubblicistico della norma violata.

  • art. 1337 c.c.

    La Corte esclude che la responsabilità ipotizzata dal ricorrente sia riconducibile alla responsabilità precontrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Negli affidamenti di incarichi professionali da parte di enti locali, la mancanza di impegno contabile registrato e di adeguata copertura nel bilancio dell'ente determina la nullità della delibera di conferimento e del contratto stipulato in esecuzione di essa.
  • La copertura finanziaria proveniente da un ente terzo non sostituisce l'obbligo del comune contraente di appostare nel proprio bilancio l'impegno di spesa relativo al compenso del professionista, poiché il rapporto obbligatorio resta in capo al comune.
  • La violazione delle norme imperative in materia di contabilità pubblica può essere rilevata d'ufficio anche in appello e travolge il titolo negoziale, rendendo irrilevanti argomenti fondati sulla sola esecuzione o sull'asserita utilità dell'incarico.
  • Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL non configura un diritto soggettivo del privato al pagamento, ma dipende da un procedimento discrezionale dell'ente; la questione deve inoltre essere tempestivamente dedotta nel merito e specificamente riprodotta in cassazione.
  • Un eventuale comportamento dell'ente che abbia inciso sulla revoca del finanziamento non sana la nullità originaria del contratto né consente di fondare automaticamente una responsabilità contrattuale o precontrattuale in presenza di una regola pubblicistica che il contraente privato deve presumersi conoscere.
  • Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, autosufficienti e confrontarsi con la ratio decidendi; non è consentito introdurre con la memoria nuove questioni di fatto o integrare ex post censure già formulate in modo generico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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