L.R. Sicilia 44/1991
Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana istituisce e disciplina il Comitato regionale di controllo sugli atti di province, comuni, consorzi e unioni di comuni, definendone composizione, funzionamento, controlli preventivi di legittimità, termini, controlli sostitutivi e ispettivi. Stabilisce inoltre l’ineleggibilità a deputato regionale di componenti di organi di controllo e di altri organismi consultivi, con specifici termini di cessazione o dimissione. La disciplina si applicava agli atti adottati dopo l’insediamento dei nuovi organi.
Controllo regionale sugli atti degli enti locali e ineleggibilità a deputato regionale
Controllo regionale sugli atti degli enti locali in Sicilia
La legge regionale disciplina il Comitato regionale di controllo sugli atti delle province e dei comuni della Regione Siciliana e definisce le procedure di controllo di legittimità, i controlli sostitutivi e ispettivi, nonché alcune cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale.
Struttura e composizione degli organi di controllo
Il Comitato regionale di controllo è articolato in una sezione centrale, con sede a Palermo, e in sezioni provinciali presso i capoluoghi delle province regionali. La loro costituzione avviene con decreto del Presidente della Regione.
Ciascuna sezione è composta da un presidente, designato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore per gli enti locali, e da nove membri eletti dall’Assemblea regionale siciliana con voto limitato a uno. I componenti devono appartenere a categorie professionali o istituzionali qualificate, tra cui avvocati e commercialisti, dirigenti pubblici, magistrati o avvocati dello Stato in quiescenza e professori universitari di materie giuridiche o amministrative.
Le sezioni eleggono al proprio interno un vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale con qualifica non inferiore ad assistente. Gli organi sono rinnovati integralmente ogni cinque anni oppure quando venga meno la maggioranza dei componenti; presidente e componenti non sono immediatamente confermabili.
Incompatibilità, decadenza e sostituzione
Non possono far parte degli organi di controllo, tra gli altri:
- parlamentari europei, nazionali e deputati regionali;
- amministratori in carica, o cessati da meno di un anno, di province, comuni ed enti sottoposti al controllo;
- soggetti ineleggibili alle cariche indicate, salvo le eccezioni previste per magistrati e funzionari dello Stato;
- dipendenti e contabili degli enti locali controllati;
- dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali;
- componenti di altri comitati regionali di controllo;
- consulenti o collaboratori della Regione o di enti sottoposti al controllo;
- titolari di incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello nazionale, regionale o provinciale, o cessati da tali incarichi nell’anno precedente alla costituzione del Comitato.
Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive decade dalla carica. La decadenza opera anche quando sopravvenga una causa che avrebbe impedito la nomina, salvo che l’interessato elimini la situazione di incompatibilità entro quindici giorni dalla diffida. La pronuncia compete al Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per gli enti locali.
In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra cessazione, il sostituto viene designato o eletto con le medesime modalità e resta in carica fino alla scadenza del mandato originario. Nel frattempo la sezione può continuare a funzionare con i componenti rimasti, purché sia rispettato il quorum previsto.
Funzionamento, indennità e segreterie
Le sezioni sono convocate dal presidente con avviso contenente gli affari da trattare, da comunicare almeno ventiquattro ore prima della seduta. Entro lo stesso termine devono essere disponibili i documenti relativi agli atti da esaminare.
La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I provvedimenti istruttori sono sottoscritti da presidente e segretario, mentre quelli definitivi sono sottoscritti da presidente, relatore e segretario.
Al presidente spetta un’indennità pari alla misura massima prevista per il presidente della provincia sede dell’organo o, se maggiore, per il sindaco del comune capoluogo. Al vicepresidente spetta il 75 per cento di tale importo; agli altri componenti e al segretario il 65 per cento. Sono inoltre richiamate le disposizioni statali in materia di posizione giuridica, permessi e trattamento dei componenti degli organi di controllo.
Presso la sezione centrale e ciascuna sezione provinciale è istituito un ufficio di segreteria, diretto da un dirigente superiore e articolato in unità operative secondo quantità e complessità degli affari. Le spese, comprese quelle di funzionamento, missione e indennità, sono sostenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio mediante aperture di credito a favore del funzionario preposto alla segreteria.
Pubblicazione ed esecutività degli atti
Le deliberazioni provinciali e comunali sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all’albo dell’ente per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal primo giorno festivo successivo alla data dell’atto, salvo disposizioni speciali. La stessa regola vale per gli atti di concessione, comprese le concessioni edilizie comunali. La responsabilità della pubblicazione è attribuita al segretario dell’ente.
Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. In caso di urgenza possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto della maggioranza dei componenti.
Gli impegni di spesa richiedono l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. In mancanza dell’attestazione, l’atto è nullo di diritto.
Oggetto e limiti del controllo di legittimità
Il controllo consiste nella verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti e alle norme statutarie dell’ente. Non è consentita una diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito e il controllo non può essere sottoposto a condizioni.
Per bilanci preventivi e conti consuntivi il controllo comprende anche la verifica della coerenza interna, della corrispondenza dei dati contabili con le deliberazioni e della loro coerenza con i documenti giustificativi allegati.
Sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni riguardanti:
- materie attribuite alla competenza dei consigli provinciali e comunali;
- acquisti, alienazioni, appalti e contratti in generale di competenza delle giunte;
- contributi;
- assunzioni e stato giuridico ed economico del personale;
- altre deliberazioni che consiglio o giunta decidano autonomamente di sottoporre a controllo.
Sono inoltre sottoposte a controllo le deliberazioni di giunta concernenti indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi, quando la richiesta sia presentata entro dieci giorni dall’affissione da un decimo dei consiglieri o da un gruppo consiliare regolarmente costituito.
Un quinto dei consiglieri può chiedere, entro dieci giorni dall’affissione, il controllo delle deliberazioni di giunta ritenute viziate da incompetenza o contrastanti con atti fondamentali del consiglio. La richiesta deve essere scritta, motivata e indicare i vizi denunciati; il controllo opera nei limiti di tali vizi.
Sono escluse dal controllo preventivo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni. Le deliberazioni sottoposte a controllo possono essere dichiarate urgenti e immediatamente esecutive, in caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, con il voto dei due terzi dei votanti.
Riparto delle competenze tra sezione centrale e sezioni provinciali
La sezione centrale controlla le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali relative a:
- statuti degli enti e delle aziende speciali;
- regolamenti;
- ordinamento degli uffici e dei servizi;
- disciplina generale dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
- recepimento dei provvedimenti sul trattamento economico del personale;
- bilanci preventivi e consuntivi, programmi e relazioni previsionali e programmatiche.
Le altre deliberazioni soggette a controllo sono attribuite alla sezione provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ente.
La sezione centrale può avocare il controllo sulle deliberazioni delle sezioni provinciali quando occorra risolvere questioni di massima di particolare importanza o evitare decisioni contrastanti. La devoluzione avviene con ordinanza, d’ufficio o su richiesta dell’ente, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione da parte della sezione provinciale.
La sezione centrale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento. Una conferenza dei presidenti, integrata dai direttori regionali competenti, può definire interpretazioni vincolanti quando siano coinvolti interessi generali della Regione; l’inosservanza reiterata delle direttive comporta l’applicazione della disciplina richiamata dalla legge regionale n. 25 del 1962.
Trasmissione degli atti e termini del controllo
Le deliberazioni soggette a controllo devono essere trasmesse all’organo competente entro i seguenti termini:
- quindici giorni dall’adozione per gli atti sottoposti obbligatoriamente o volontariamente a controllo;
- quindici giorni dalla ricezione della richiesta per gli atti sottoposti a controllo su iniziativa dei consiglieri;
- cinque giorni dall’adozione, a pena di decadenza, per le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive.
La trasmissione avviene in duplice esemplare autenticato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, accompagnata da un elenco firmato dal segretario.
Se l’organo ricevente ritiene competente un altro organo del Comitato, trasmette l’atto entro dieci giorni e ne informa l’ente.
Le deliberazioni diventano esecutive se entro venti giorni dalla ricezione l’organo di controllo non adotta e comunica un provvedimento di annullamento. Per bilanci e conti consuntivi il termine è di quaranta giorni. Per le deliberazioni immediatamente esecutive l’annullamento può essere pronunciato entro quindici giorni dalla ricezione, restando salvi gli effetti già prodotti prima della decadenza o dell’annullamento.
Il provvedimento di annullamento deve indicare le norme violate, anche con riferimento ai principi dell’ordinamento giuridico. L’esecutività può maturare anticipatamente se l’organo comunica di non aver riscontrato vizi di legittimità.
Il termine è interrompibile una sola volta quando, entro dieci giorni dalla ricezione, l’organo chieda chiarimenti o elementi integrativi. Il termine riprende dalla ricezione della documentazione richiesta. Le deliberazioni immediatamente esecutive decadono se l’ente non fornisce i chiarimenti entro venti giorni.
Esame dei conti consuntivi e partecipazione dell’ente
Durante l’esame del conto consuntivo l’organo di controllo può indicare modificazioni specifiche da apportare alle risultanze e invitare l’ente ad adottarle entro un termine massimo di trenta giorni.
La mancata adozione del conto consuntivo entro il termine previsto, la mancata adozione delle modificazioni richieste o l’annullamento della deliberazione di approvazione sono segnalati all’Assessore regionale per gli enti locali.
Gli organi deliberativi degli enti possono chiedere per iscritto l’audizione in relazione ad atti determinati. L’audizione deve essere disposta in tempo utile e comunque entro il decimo giorno successivo alla ricezione dell’atto. La stessa facoltà spetta ai rappresentanti della minoranza, se la richiesta è presentata entro il medesimo termine.
L’organo di controllo non può esaminare l’atto prima del decimo giorno successivo alla ricezione. I rappresentanti dell’ente e della minoranza possono essere invitati alle adunanze per fornire chiarimenti prima della relazione sull’atto.
Pubblicità delle decisioni del Comitato
Le deliberazioni della sezione centrale e delle sezioni provinciali sono pubblicate mediante affissione all’albo dell’ufficio. Ogni interessato può ottenere copia, sostenendo le relative spese.
L’Assessore regionale per gli enti locali cura la raccolta informatizzata dei provvedimenti di annullamento, alla quale possono accedere gli enti interessati.
Controlli sostitutivi e ispettivi
Quando gli organi provinciali o comunali omettono o ritardano, nonostante una preventiva diffida, il compimento di atti obbligatori per legge, oppure non sono in grado di compierli, l’Assessore regionale per gli enti locali provvede tramite commissario.
La durata dell’incarico commissariale non può superare un mese, prorogabile fino a tre mesi per gravi e giustificati motivi amministrativi. Il termine assegnato all’ente per provvedere non può essere inferiore a trenta giorni, salvo termini più brevi nei casi urgenti, da motivare specificamente. Le spese del commissario sono a carico dell’ente, salva rivalsa sugli amministratori eventualmente responsabili.
L’Assessore può inoltre disporre ispezioni saltuarie o periodiche presso amministrazioni provinciali e comunali, anche tramite funzionari delle sezioni provinciali, per verificare:
- la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici;
- il regolare andamento dei pubblici servizi;
- l’osservanza delle leggi e dei regolamenti.
I controlli sostitutivi e ispettivi sono esercitati tramite l’ufficio ispettivo previsto dalla legge regionale n. 25 del 1962.
In caso di gravi disfunzioni accertate dei servizi comunali o provinciali, può essere nominato un commissario-provveditore per la riorganizzazione, istituzione o regolamentazione dei servizi. L’incarico dura al massimo sei mesi, prorogabili per non oltre tre mesi per gravi motivi. Il commissario propone ai consigli degli enti i provvedimenti finali necessari. Possono essere nominati funzionari regionali, statali o di enti pubblici, in servizio o a riposo, con qualifica dirigenziale e adeguata qualificazione. L’eventuale emolumento di soggetti esterni all’amministrazione regionale è fissato con decreto del Presidente della Regione e resta a carico dell’ente interessato.
Applicazione a consorzi e unioni di comuni
Le disposizioni in materia di controllo e vigilanza si applicano, in quanto compatibili, anche ai consorzi e alle unioni di comuni. È competente l’organo di controllo nella cui circoscrizione ha sede il consorzio o l’unione.
Abrogazioni e disciplina transitoria
La legge abroga numerose disposizioni dell’ordinamento regionale degli enti locali, regolamenti e leggi regionali previgenti, nonché ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la nuova disciplina. L’articolo 30 risulta omesso perché dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 385.
Le nuove disposizioni si applicano agli atti adottati dopo l’insediamento degli organi di controllo istituiti dalla legge. Per gli atti adottati fino a tale insediamento continuano ad applicarsi le norme dell’ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, con controllo esercitato dalle sezioni provinciali competenti.
Ineleggibilità a deputato regionale
Il presidente e i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che abbiano cessato le funzioni almeno sei mesi prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.
La stessa disciplina si applica ai componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali e ai componenti di comitati, commissioni e organismi che esprimono pareri obbligatori su atti dell’Amministrazione regionale.
I soggetti appartenenti a queste ultime categorie che intendessero candidarsi alle elezioni regionali immediatamente successive alla pubblicazione della legge dovevano rassegnare le dimissioni entro dieci giorni dalla pubblicazione.
Entrata in vigore e copertura finanziaria
La legge è entrata in vigore il 7 dicembre 1991, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Per l’esercizio finanziario 1991 gli oneri derivanti dalle indennità sono stati quantificati in 2.000 milioni di lire e coperti mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 18210 del bilancio regionale.
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