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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19292/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori imposte e accessori per l'anno 2007 nei confronti di un imprenditore individuale, disconoscendo la deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR Abruzzo, in accoglimento dell'appello del contribuente, aveva annullato l'atto impositivo ritenendo che le prestazioni indicate nelle fatture fossero state effettivamente eseguite, sebbene da soggetto diverso dall'emittente formale, e che i costi fossero riferibili all'attività d'impresa. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 39 e 41-bis del DPR 600/1973, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 e dell'art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR, pur richiamando correttamente il principio di deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti, non avrebbe verificato i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, in particolare, la congruità della spesa. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 19 DPR 633/1972, lamentando un erroneo riparto dell'onere probatorio in materia IVA e la mancata prova della consapevolezza, da parte del cessionario, della frode fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta accertata in fatto l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la loro riferibilità all'attività d'impresa, le contestazioni dell'Ufficio riguardavano soltanto l'effettività delle operazioni e non già specifici profili di incongruità quantitativa idonei a escludere l'inerenza. Ha inoltre rilevato che, in tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, salvo il contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il consolidato criterio di riparto dell'onere probatorio in materia IVA: l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà soggettiva del fornitore, ma anche che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere della partecipazione dell'operazione a un'evasione d'imposta; nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto l'assenza di tale consapevolezza, con motivazione ritenuta sufficiente e insindacabile in sede di legittimità. Nessuna liquidazione delle spese è stata effettuata per mancata attività difensiva dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    Norma richiamata come parametro del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge denunciate con i motivi di ricorso.

  • artt. 39 e 41-bis DPR 600/1973

    Richiamati dal ricorrente come disposizioni violate in tema di accertamento delle imposte sui redditi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in materia di inerenza e operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere probatorio può spostarsi secondo gli elementi allegati dalle parti.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993

    La Corte lo interpreta nel senso che, per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, vale la deducibilità se i costi sono stati effettivamente sostenuti, anche se il contribuente conosceva la frode, salvo che manchino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità o si tratti di costi per beni/servizi usati per un delitto non colposo.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi d'impresa e sui relativi requisiti di competenza e inerenza.

  • art. 19 DPR 633/1972

    Richiamato per il diritto alla detrazione IVA e per il regime probatorio nelle fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 14, comma 3, L. 537/1993

    Richiamato per affermare l'efficacia retroattiva in bonam partem del comma 4-bis introdotto nel 2012.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche quando il contribuente sia consapevole della frode, salvo che difettino effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure che i costi attengano a beni o servizi direttamente impiegati per commettere un delitto non colposo.
  • Il principio di inerenza ha natura qualitativa: il costo è inerente quando è concretamente riferibile all'attività d'impresa, anche indirettamente o in proiezione futura; tuttavia la sproporzione o antieconomicità della spesa può costituire indice sintomatico del difetto di inerenza.
  • Se il contribuente allega fatti idonei a collegare il costo all'impresa, e l'Amministrazione introduce ulteriori elementi contrari, quest'ultima deve dimostrare tali elementi, anche per presunzioni, mentre il contribuente conserva la possibilità di provare la regolarità dell'operazione.
  • In materia IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • Una volta che il giudice di merito abbia accertato in fatto, con motivazione congrua, l'assenza di consapevolezza del contribuente circa la frode, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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