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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 370

Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Normativa italiana070U0370Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale docente e direttivo delle scuole statali e pareggiate, con regole diverse per grado di scuola e limiti massimi di valutazione. Prevede una disciplina transitoria per la ricostruzione di carriera con decorrenze dal 1 luglio 1970, 1 luglio 1971 e 1 gennaio 1972, oltre a coperture di spesa e termine per l’ordinanza ministeriale attuativa.

Riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico

Riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico

Il provvedimento disciplina la valutazione del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e direttivo delle scuole statali, pareggiate, parificate e di altre tipologie indicate. L’obiettivo è incidere sulla ricostruzione di carriera e sugli effetti economici del servizio pre-ruolo, con regole differenziate per ordine di scuola e per categoria di personale.

Ambito soggettivo e servizi riconoscibili

Per il personale docente delle scuole secondarie e artistiche statali, è riconosciuto il servizio prestato come insegnante non di ruolo presso scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, purché con qualifica non inferiore a "buono" o, in mancanza di qualifica, se prestato senza demerito. Lo stesso vale per il servizio prestato nelle scuole degli educandati femminili statali.

Ai medesimi fini è riconosciuto anche il servizio prestato dal personale indicato come insegnante di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, sempre con qualifica non inferiore a "buono" o senza demerito.

Per il personale docente delle scuole elementari statali è riconosciuto il servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali o parificate, nelle scuole secondarie e artistiche statali o pareggiate, e nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. Sono inoltre riconosciuti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.

Limiti quantitativi e criteri di valutazione

Il servizio pre-ruolo del personale insegnante è riconosciuto per intero, agli effetti giuridici ed economici, fino a un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso del titolo di studio richiesto o comunque validamente riconosciuto da apposito provvedimento legislativo.

Il servizio eccedente i quattro anni è valutato, secondo il testo originario, in aggiunta al precedente ai medesimi effetti nella misura di un terzo e, per i restanti due terzi, ai soli fini economici; gli effetti economici derivanti dagli ultimi due terzi si conservano e si valutano anche nelle classi successive di stipendio. Per il personale docente privo della vista e per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero sia ai fini giuridici sia economici.

È inoltre richiamato un successivo intervento del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che ha modificato il trattamento del servizio eccedente i quattro anni, prevedendone il riconoscimento in misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici.

Criteri di computo del servizio

Ai fini del riconoscimento, il servizio di insegnamento è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. Sono computati anche i periodi di congedo retribuito e quelli per gravidanza e puerperio.

Esclusioni e non cumulabilità

Non è disposto il riconoscimento del servizio non di ruolo compreso in periodi già considerati come servizio di ruolo per effetto di retrodatazione della nomina in ruolo prevista da leggi speciali.

Il beneficio previsto dal decreto assorbe quello stabilito dal primo comma dell’art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e non è cumulabile con quello previsto dall’ultimo comma del medesimo articolo.

Ricostruzione di carriera e disciplina transitoria

Per il personale insegnante contemplato dal provvedimento la carriera è ricostruita secondo i criteri indicati, con decorrenza 1 luglio 1970 per non più di due anni di servizio. Il restante servizio utile ai fini della progressione di carriera è riconosciuto con decorrenza 1 luglio 1971, mentre gli effetti economici del riconoscimento del restante servizio decorrono dal 1 gennaio 1972.

Tali riconoscimenti operano anche nei confronti di chi cessi dal servizio, per qualsiasi motivo, nel periodo compreso tra il 1 luglio 1970 e il 1 gennaio 1972. Per il personale direttivo delle scuole elementari, secondarie e artistiche già in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto, il servizio di insegnamento non di ruolo non già fruito ai sensi della legge n. 165 del 1958, o eccedente i limiti ivi previsti, è riconosciuto ai soli fini economici in tre quote uguali: un terzo dal 1 luglio 1970, un altro terzo dal 1 luglio 1971 e il restante terzo dal 1 gennaio 1972. Il beneficio può essere applicato, su richiesta, nella classe di stipendio successiva alla prima.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 402 del 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte dell’art. 8 che non prevedeva l’operatività dei riconoscimenti anche per chi fosse cessato dal servizio nel periodo 1 luglio 1970 - 1 gennaio 1972.

Personale non insegnante

Per il personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso quello dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli stessi istituti e scuole è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo. È richiamata una modifica successiva del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, che ha previsto per il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali il riconoscimento fino a due anni agli effetti giuridici ed economici e, per la parte residua, nella misura di due terzi ai soli fini economici.

Adempimenti attuativi e copertura finanziaria

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, il Ministro per la pubblica istruzione deve emanare un’ordinanza che stabilisca modalità e termini per la presentazione delle domande di riconoscimento del servizio.

Per l’attuazione sono previsti incrementi degli stanziamenti del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1970, 1971 e dal 1972 in poi. La copertura dell’onere per l’anno finanziario 1970 è assicurata mediante riduzione di un fondo del Ministero del tesoro, con autorizzazione al Ministro per il tesoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

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