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Legge

LEGGE 10 marzo 2000, n. 62

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

Normativa italiana000G0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce il sistema nazionale di istruzione come composto da scuole statali e paritarie private/degli enti locali, disciplina il riconoscimento della parità scolastica, i requisiti organizzativi e didattici, il controllo ministeriale e alcune misure di sostegno economico e fiscale. Prevede anche finanziamenti per diritto allo studio e contributi alle scuole paritarie, con norme di spesa aggiornate nel tempo.

Sistema nazionale di istruzione e scuole paritarie

Sistema nazionale di istruzione e parità scolastica

La legge definisce l’assetto del sistema nazionale di istruzione e disciplina il riconoscimento della parità alle istituzioni scolastiche non statali. L’obiettivo dichiarato è l’espansione dell’offerta formativa e la generalizzazione della domanda di istruzione lungo tutto l’arco della vita.

Ambito del sistema e natura delle scuole paritarie

Il sistema nazionale di istruzione comprende le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali. Sono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, le istituzioni non statali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, si conformano agli ordinamenti generali dell’istruzione, rispondono alla domanda formativa delle famiglie e possiedono i requisiti di qualità ed efficacia previsti dalla legge.

Le scuole paritarie private godono di piena libertà per quanto riguarda l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. L’insegnamento deve comunque ispirarsi ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e devono accogliere chiunque chieda l’iscrizione, accettandone il progetto educativo, inclusi gli alunni e studenti con handicap. Non sono obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che richiedano adesione a una specifica ideologia o confessione religiosa.

Requisiti per il riconoscimento della parità

La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e che assumano l’impegno di attuare le regole previste per le scuole paritarie. I requisiti richiesti riguardano:

  • un progetto educativo in armonia con i principi costituzionali;
  • un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
  • l’attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
  • locali, arredi e attrezzature didattiche adeguati e conformi alle norme;
  • organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
  • l’ammissione di tutti gli studenti per i quali i genitori chiedano l’iscrizione, se in possesso di titolo valido;
  • l’applicazione delle norme sull’inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
  • la costituzione organica di corsi completi, senza riconoscimento della parità per singole classi salvo l’avvio di nuovi corsi dalla prima classe;
  • personale docente in possesso del titolo di abilitazione;
  • contratti individuali di lavoro per dirigente e docenti conformi ai contratti collettivi nazionali di settore.

Requisiti di abilitazione del personale e deroghe temporanee

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, per il personale delle scuole secondarie che chiedono o hanno già ottenuto la parità, il requisito dell’abilitazione si consegue secondo le modalità previste dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 59/2017. Per il personale docente delle scuole dell’infanzia paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico dell’istruzione.

In via straordinaria, fino all’anno scolastico 2027/2028, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione non sia stata accolta per mancanza di offerta formativa, è considerato valido, ai soli fini del requisito di cui al comma sulla parità, l’aver prestato servizio presso scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

Valutazione, controlli e limiti organizzativi

Le istituzioni scolastiche paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e dei risultati da parte del sistema nazionale di valutazione, secondo gli standard vigenti. È inoltre previsto che, entro il limite massimo di un quarto delle prestazioni complessive, esse possano avvalersi di prestazioni volontarie di docenti muniti dei relativi titoli scientifici e professionali oppure di contratti di prestazione d’opera con personale dotato dei requisiti necessari.

Il Ministero della pubblica istruzione accerta il possesso originario e la permanenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della parità. Inoltre, per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria, non può essere autorizzata più di una classe terminale collaterale; l’attivazione richiede notifica del provvedimento di autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, su motivata richiesta del gestore da presentare entro il 31 luglio dell’anno scolastico di riferimento.

Scuole non paritarie e trattamento fiscale

Alle scuole non statali che non chiedono la parità continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico dell’istruzione richiamate dalla legge, nei limiti in cui la disciplina sia vigente. Alle scuole paritarie senza fini di lucro in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 460/1997 è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto.

Diritto allo studio e borse di studio

La legge prevede un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria. Le risorse devono essere utilizzate per sostenere la spesa documentata sostenuta dalle famiglie mediante l’assegnazione di borse di studio di importo pari, eventualmente differenziato per ordine e grado di istruzione.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri di riparto tra regioni e province autonome, l’individuazione dei beneficiari in base alle condizioni reddituali delle famiglie e le modalità di fruizione e di utilizzo del beneficio. I beneficiari individuati dal decreto possono fruire della borsa di studio tramite detrazione dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Gli interventi sono prioritariamente rivolti alle famiglie in condizioni svantaggiate e restano fermi gli interventi regionali e delle province autonome in materia di diritto allo studio.

Spese autorizzate e copertura finanziaria

Per le finalità relative a borse di studio e diritto allo studio è autorizzata una spesa iniziale di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi annui dal 2001, con successive modifiche normative dell’importo del contributo per le scuole paritarie. Per il sostegno agli alunni con handicap nelle istituzioni scolastiche che li accolgono è autorizzata, a decorrere dal 2000, la spesa di lire 7 miliardi.

La legge prevede inoltre incrementi di stanziamento per contributi alle scuole elementari parificate e per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Le coperture sono affidate a riduzioni di fondi speciali e a successive modalità di finanziamento previste dalla normativa di contabilità pubblica; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Aggiornamenti normativi rilevanti

La disciplina finanziaria del comma 13 è stata aggiornata: l’importo è stato reso applicabile dall’esercizio 2000; successivamente è stato previsto che, per le finalità del medesimo comma, siano autorizzati 200 milioni di euro annui dal 2015. Nel 2022 il contributo è stato incrementato di 30 milioni di euro per fronteggiare il maggior fabbisogno energetico delle scuole paritarie.

Obsolescenza

La legge contiene una disciplina ancora strutturalmente rilevante sul riconoscimento della parità scolastica, ma alcune previsioni economiche originarie sono datate e più volte modificate. Nel complesso non è da considerarsi obsoleta, perché continua a regolare in modo attuale il regime delle scuole paritarie.

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