Cassazione Civile, Ordinanza n. 03795/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento riferiti al periodo d’imposta 2005 e collegati alla stessa fattura per operazione oggettivamente inesistente: uno notificato al professionista che aveva emesso la fattura, con recupero a tassazione dell’IVA; l’altro notificato alla società destinataria della fattura, poi cancellata dal registro delle imprese, e ai suoi soci, con contestazione dell’indebita detrazione IVA. Nel primo giudizio il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato l’accertamento, deducendo: (1) violazione del giudicato e degli artt. 336 c.p.c. e 2909 c.c., perché la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto per la società sarebbe dovuta valere anche a suo favore; (2) erronea valutazione delle presunzioni e dell’onere probatorio sulla fittizietà dell’operazione; (3) divieto di praesumptum de praesumpto e insufficienza della prova indiziaria, sostenendo che la fattura era in acconto per prestazioni da eseguire e che esistevano rapporti professionali precedenti. Nel secondo giudizio l’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello, sostenendo che la cancellazione della società non impediva di far valere la pretesa verso i soci e che il contenzioso avrebbe dovuto considerarsi valido nei confronti della società estinta e/o dei soci successori.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente nel procedimento n. 21611/2017 R.G., ritenendo che le censure sul giudicato fossero infondate o carenti di autosufficienza e che i motivi sulla prova fossero diretti, in realtà, a contestare la valutazione di merito delle presunzioni, non sindacabile in cassazione. Per il procedimento n. 5638/2018 R.G. ha invece accolto il ricorso dell’Agenzia limitatamente al rilievo pregiudiziale sulla legittimazione/capacità processuale: poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso e prima dell’instaurazione del giudizio, il ricorso introduttivo era improponibile per difetto originario di capacità processuale e di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla. La sentenza della CTR è stata quindi annullata senza rinvio, con compensazione integrale delle spese nel secondo procedimento e condanna del contribuente alle spese nel primo.
Norme richiamate
ha regolato la trattazione camerale dei ricorsi riuniti
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il motivo sul giudicato era carente di autosufficienza perché non indicava con precisione la sentenza invocata e il suo passaggio in giudicato
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso l’operatività del giudicato esterno nei termini prospettati
il ricorrente lo invocava per il giudicato; la Corte ha escluso che nel caso si fosse formato un giudicato utile a paralizzare la decisione impugnata
citato per errore materiale al posto dell’art. 2909 c.c. dal ricorrente
richiamato nel primo motivo dell’Agenzia nel procedimento societario per contestare la legittimazione processuale
richiamato nel primo motivo dell’Agenzia nel procedimento societario come norma processuale violata
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma di rinvio ai principi del processo civile nel giudizio tributario
richiamato dall’Agenzia, ma la Corte ha ritenuto decisivo il difetto originario di capacità/legittimazione della società estinta e dell’ex liquidatore
richiamato dall’Agenzia in modo non pertinente al tema della legittimazione processuale
la cancellazione della società dal registro imprese ne determina l’estinzione e il trasferimento dei rapporti ai soci; la pretesa verso i soci richiede specifica azione/atto motivato
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"
la norma introduce una finzione legale di ultrattività della società estinta per i rapporti fiscali, ma si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13/12/2014 in poi ed è di natura sostanziale, non retroattiva
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
disciplina una responsabilità speciale di amministratori/liquidatori e soci; per agire verso i soci occorre uno specifico avviso motivato
richiamato per descrivere la responsabilità civilistica per fatto proprio dell’amministratore/liquidatore
richiamato per la responsabilità dell’amministratore/liquidatore per inadempimento
consente l’annullamento senza rinvio quando il vizio è originario e insanabile, senza possibilità di prosecuzione del giudizio
richiamato nei motivi del contribuente e nel ragionamento sulla rettifica IVA e sulla prova delle operazioni inesistenti
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
esprime il principio di cartolarità: in caso di fattura per operazione oggettivamente inesistente l’imposta è dovuta per l’intero importo indicato, salvo specifiche ipotesi di neutralizzazione del rischio erariale
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
la regolarizzazione è ammessa solo per operazioni effettive e reali, non per operazioni oggettivamente inesistenti
in tema di presunzioni semplici il fatto noto può fondare inferenze purché il ragionamento sia conforme ai criteri di gravità, precisione e concordanza
la valutazione delle presunzioni resta apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo per violazione del corretto metodo di inferenza
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosta dalle regole legali di valutazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di nullità processuale nel primo motivo dell’Agenzia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato il raddoppio del contributo unificato nel procedimento del contribuente
richiamato per la liquidazione delle spese
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la società è stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento e prima della proposizione del giudizio, manca in radice la capacità processuale dell’ente estinto e l’ex liquidatore non ha legittimazione a rappresentarlo; il vizio è originario e comporta annullamento senza rinvio della sentenza, quando non sia possibile la prosecuzione del processo.
- L’estinzione della società per cancellazione determina un fenomeno successorio nei rapporti obbligatori verso i soci, ma ciò non consente di considerare automaticamente validamente instaurato un giudizio promosso o proseguito in nome della società estinta tramite l’ex liquidatore.
- Per agire nei confronti dei soci della società estinta in materia fiscale non basta una generica pretesa rivolta alla società: occorre un autonomo e specifico atto motivato diretto ai soggetti obbligati secondo la disciplina speciale applicabile.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, di per sé, la tutela del credito erariale, ma impone di individuare correttamente il soggetto passivo della pretesa e la relativa base normativa della responsabilità.
- In tema di IVA, l’Amministrazione può fondare l’accertamento sull’utilizzo di presunzioni semplici per dimostrare l’inesistenza oggettiva dell’operazione; una volta allegati elementi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente fornire prova contraria rigorosa.
- Le censure di legittimità che attaccano la valutazione del materiale probatorio o il ragionamento presuntivo del giudice di merito sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare una vera violazione del metodo legale di valutazione delle presunzioni.
- Il giudicato esterno non può essere invocato in cassazione se la sua esistenza e rilevanza non sono state dedotte tempestivamente nel giudizio di merito; se il giudizio di appello si è svolto in difformità da un giudicato già formatosi e non eccepito, il rimedio è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
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