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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fondazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un soggetto che si dichiarava proprietario di un appezzamento di terreno in contrada Salinella, acquistato con atto del 5 luglio 2017, per ottenere l’inibizione dell’occupazione del fondo da parte di una fondazione e la rimozione dell’opera d’arte "Montagna di Sale". La fondazione si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione dell’intero fondo, deducendo di averlo coltivato, utilizzato per impianti e infrastrutture e occupato stabilmente anche mediante installazione dell’opera d’arte. Il Comune interveniva ad adiuvandum della fondazione. Il Tribunale qualificava la domanda attorea come rivendicazione e la rigettava per difetto di prova della proprietà dell’attore, accogliendo la domanda di usucapione dell’intero fondo proposta dalla fondazione. La Corte d’appello riformava parzialmente, riconoscendo l’usucapione solo sulla porzione di terreno su cui insisteva l’opera "Montagna di Sale", ritenendo che la coltivazione e il cavidotto non bastassero a manifestare in modo univoco l’esclusione dei terzi dal bene e che la recinzione dell’intero fondo sarebbe stata l’elemento più significativo. In Cassazione la fondazione ricorrente principale denunciava violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, trattandosi di fondo agricolo poi trasformato in spazio museale all’aperto, la recinzione non poteva essere considerata elemento dirimente per l’animus possidendi e che la Corte territoriale aveva trascurato la peculiarità della destinazione del bene. Il ricorrente incidentale, invece, censurava la qualificazione della domanda come rivendicazione e non negatoria servitutis, contestava l’estensione dell’usucapione alla porzione occupata dall’opera d’arte e deduceva un error in procedendo sull’art. 112 c.p.c. oltre a una questione relativa al decorso del termine utile all’usucapione dalla personalità giuridica della fondazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della fondazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto fondato il motivo della fondazione perché la Corte territoriale aveva valorizzato in modo decisivo la mancata recinzione dell’intero fondo senza considerare adeguatamente la specifica destinazione del bene, divenuto uno spazio museale all’aperto: in tale contesto la recinzione non può essere assunta come elemento dirimente dell’animus rem sibi habendi. Il ricorso incidentale del possessore/proprietario asserito è stato invece dichiarato inammissibile o infondato nei vari motivi: la censura sulla qualificazione della domanda è stata ritenuta inammissibile per doppia conforme e comunque infondata; quella sulla valutazione del possesso e delle prove è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito; quella sull’omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d’appello si era pronunciata sull’intero fondo; quella sul decorso del termine utile all’usucapione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché l’autorizzazione amministrativa ex art. 17 c.c. non riguarda l’usucapione e, comunque, il termine ventennale era già maturato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    definisce il possesso rilevante ai fini dell’usucapione come potere di fatto corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

  • art. 1158 c.c.

    l’usucapione richiede un possesso continuato, pacifico e non interrotto per il tempo previsto dalla legge.

  • art. 948 c.c.

    richiamato per la qualificazione della domanda come rivendicazione.

  • art. 949 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale come possibile azione negatoria servitutis.

  • art. 112 c.p.c.

    evoca il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude l’omessa pronuncia perché il giudice di merito si era espresso sulla domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare asseriti errori nella valutazione della prova; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del travisamento della prova.

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sull’eccezione relativa al periodo utile per l’usucapione; la Corte lo ritiene non decisivo alla luce della manifesta infondatezza della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    serve per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    serve per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l’omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    limita il sindacato di legittimità all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato in tema di doppia conforme, che preclude il motivo ex n. 5.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito dei documenti e atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 17 cod. civ.

    la Corte esclude che l’autorizzazione amministrativa prevista dalla norma condizioni l’acquisto a titolo originario per usucapione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente incidentale.

  • art. 1159 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale nella censura sull’usucapione, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

Massime di principio

  • Ai fini dell’usucapione, il possesso deve manifestarsi con continuità, esclusività e inequivocità, ma la verifica della sua idoneità va compiuta in concreto, tenendo conto della specifica natura, destinazione e utilità economica del bene.
  • In relazione a un fondo agricolo, la mera coltivazione non basta di per sé a dimostrare il possesso uti dominus; la recinzione è normalmente un indice rilevante, ma non può essere elevata a requisito assoluto o dirimente quando la destinazione del bene renda quel segno non decisivo o incompatibile.
  • Quando il bene ha una funzione diversa da quella agricola, il giudice deve valutare l’insieme dei comportamenti materiali del possessore e non ancorare la decisione a un solo indice esteriore della signoria di fatto.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una revisione del convincimento del giudice di merito sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di fatti.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, anche implicitamente, o l’abbia assorbita in altre statuizioni; non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a qualificare giuridicamente la domanda entro il bene della vita richiesto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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