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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03728/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; società)

La controversia

La controversia nasce da accertamenti fiscali emessi a seguito di PVC nei confronti di una società immobiliare e dei suoi soci. L'Ufficio contestava, per il 2016, l'indeducibilità di costi e l'indetraibilità dell'IVA relativi a fatture ritenute oggettivamente inesistenti emesse da una fornitrice; inoltre sosteneva che la società fosse un mero schermo societario e che, in realtà, i redditi dovessero essere imputati ai soci di fatto, quali interponenti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973. Venivano anche irrogate sanzioni collegate alle operazioni fittizie e ad altre violazioni formali. La Commissione/CGT di secondo grado aveva accolto solo in parte gli appelli: confermava le riprese su costi e IVA per operazioni oggettivamente inesistenti, ma escludeva la prova dell'abuso dello schema societario e, di conseguenza, annullava gli atti nei confronti delle persone fisiche e le relative sanzioni; riteneva invece fondato solo in parte l'atto sanzionatorio rivolto alla società per specifiche violazioni formali. In cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, vizio di motivazione e violazione delle regole sulle presunzioni, sostenendo che la CGT avesse illogicamente distinto tra prova dell'inesistenza delle operazioni e prova dell'interposizione fittizia; dall'altro, denunciava violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 d.l. 269/2003 per avere il giudice di merito escluso l'imputazione ai soci e l'applicazione delle sanzioni alle persone fisiche. La società, nel proprio ricorso incidentale/principale riunito, contestava a sua volta la competenza territoriale dell'Ufficio, il difetto di motivazione degli atti, la prova dell'inesistenza delle operazioni, la motivazione e la quantificazione delle sanzioni, nonché varie ulteriori censure processuali e sostanziali, ma tali motivi restavano in gran parte assorbiti o inammissibili per effetto dell'accoglimento dei motivi dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso della società relativo all'incompetenza territoriale dell'Ufficio; ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CGT avesse erroneamente valutato il materiale indiziario e non avesse esaminato globalmente gli elementi che potevano dimostrare l'interposizione fittizia e il totale asservimento della società ai soci di fatto. Ha invece rigettato il primo motivo dell'Agenzia sulla motivazione apparente. L'accoglimento dei motivi dell'Agenzia ha comportato l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    "sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"

    La norma consente di imputare i redditi all'effettivo possessore anche quando formalmente intestati ad altri soggetti; la prova può essere presuntiva e non richiede necessariamente la dimostrazione di una frode in senso tecnico.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato per l'imputazione per trasparenza dei redditi ai soci in caso di qualificazione della società come società di fatto.

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato per la responsabilità illimitata e solidale dei soci nella prospettata società di fatto.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    La Corte afferma che non si applica alla fattispecie di interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, perché le sanzioni seguono il rapporto fiscale dell'interponente e non quello proprio di società dotata di personalità giuridica.

  • art. 31 d.P.R. n. 600/1973

    La competenza territoriale dell'Ufficio accertatore è collegata al domicilio fiscale del contribuente; in difetto di diversa comunicazione rileva l'ultimo domicilio noto risultante dall'anagrafe tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato ai fini del vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce il criterio del 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione nelle sentenze tributarie.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate secondo un ragionamento logico unitario e non atomistico.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere valutati complessivamente per verificare gravità, precisione e concordanza; il controllo di legittimità riguarda anche l'applicazione concreta di tali criteri.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla società in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte non entra nel merito per l'assorbimento.

  • artt. 19 e 26 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati dalla società in tema di detrazione/ravvedimento IVA e di operazioni inesistenti; non esaminati nel merito finale per assorbimento.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012

    Richiamato per la sanzione sui costi relativi ad operazioni non effettivamente scambiate; la questione resta assorbita.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 417/1997

    Richiamato dall'Ufficio per sanzioni in materia di infedele fatturazione/operazioni non imponibili.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato dall'Ufficio per dati inesatti in dichiarazione.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato dalla società per contestare una sanzione relativa alle scritture contabili; motivo assorbito.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dalla società per la continuazione e il cumulo giuridico delle sanzioni; motivo assorbito.

  • art. 16 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dalla società in tema di irrogazione delle sanzioni; motivo assorbito.

  • art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78/2010

    Richiamato dalla società sul fondato pericolo per la riscossione e l'affidamento anticipato all'agente della riscossione; motivo assorbito.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato il termine semestrale per l'impugnazione, con successiva sospensione straordinaria prevista dalla legge di bilancio 2023.

  • art. 335 c.p.c.

    Usato per disporre la riunione dei ricorsi contro la stessa sentenza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione, pur sintetica, è ritenuta sufficiente se consente di comprendere il decisum e supera il 'minimo costituzionale'.

  • art. 1, comma 199, L. n. 197/2022

    "Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge [1 gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023"

    La sospensione di undici mesi si aggiunge al termine ordinario di impugnazione, rendendo tempestivi i ricorsi notificati nel maggio 2024.

  • L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 58, comma 1

    La modifica dell'art. 327 c.p.c. si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

Massime di principio

  • In tema di interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione deve dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il soggetto destinatario dell'accertamento è l'effettivo possessore dei redditi formalmente intestati a un altro soggetto; non è necessaria la prova di una frode in senso tecnico, ma è sufficiente un uso improprio o deviante dello schermo negoziale o societario.
  • La prova presuntiva va valutata in modo globale e non atomistico: il giudice di merito non può isolare alcuni indizi e trascurarne altri potenzialmente convergenti, dovendo verificare se il complesso degli elementi consenta di inferire il totale asservimento della società interposta all'interponente.
  • Quando l'interposizione fittizia è accertata, le imposte e le sanzioni si imputano all'effettivo possessore del reddito; l'art. 7 d.l. 269/2003, relativo alle sanzioni delle società o enti con personalità giuridica, non opera se il rapporto fiscale viene riallineato sull'interponente.
  • La motivazione della sentenza è censurabile per apparenza solo quando manchi la reale intelligibilità del percorso logico-giuridico; una motivazione sintetica è sufficiente se consente il controllo del ragionamento decisorio e supera il minimo costituzionale.
  • Ai fini della competenza territoriale dell'Ufficio accertatore, in difetto di una diversa comunicazione del contribuente, rileva il domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sede legale.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si somma al termine ordinario, se il termine scade nel periodo di sospensione, rendendo tempestivi i ricorsi proposti entro il nuovo termine finale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImputazione per interposta personaImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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