Cassazione Civile, Ordinanza n. 24373/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Una società, destinataria di fatture di energia elettrica in cui il fornitore aveva riversato in rivalsa l'addizionale provinciale versata all'erario, aveva chiesto il rimborso di quanto pagato. La domanda era stata respinta in sede amministrativa; nei gradi di merito era stata poi dichiarata inammissibile o comunque rigettata per difetto di legittimazione attiva e per intervenuta decadenza biennale ex art. 14 TUA, sul rilievo che il consumatore finale potesse agire solo nei confronti del fornitore e, solo in casi eccezionali, direttamente verso l'Amministrazione, ipotesi ritenuta non ricorrente perché il fornitore era in concordato preventivo e non in una situazione tale da rendere impossibile la ripetizione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sull'accisa e sul rimborso, dell'art. 2033 c.c., delle norme della legge fallimentare richiamate e dell'art. 2697 c.c., oltre ai principi unionali di effettività e proporzionalità, contestando la negazione della legittimazione a chiedere il rimborso direttamente all'Erario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l'evoluzione della giurisprudenza unionale e interna in tema di addizionale provinciale sull'energia elettrica, precisando che, dopo la decisione della Corte di giustizia nella causa Gabel (11 aprile 2024), il consumatore finale che abbia sopportato l'onere in rivalsa può agire direttamente contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quando non possa far valere l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore. In tale prospettiva, l'impossibilità di agire contro il fornitore deriva non solo dalla sua insolvenza o da situazioni analoghe, ma anche dalla giuridica impossibilità di far valere contro di lui l'incompatibilità della norma interna con la direttiva non correttamente trasposta. La sentenza impugnata, avendo escluso la legittimazione straordinaria del consumatore sulla base della sola situazione del fornitore in concordato, senza considerare il diverso presupposto individuato dalla CGUE, è stata cassata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 511 del 1988
comma 2; comma 3; comma 4
L'addizionale provinciale sull'energia elettrica, applicata al consumatore finale in rivalsa, è stata ritenuta incompatibile con il diritto unionale; la sua indebita corresponsione può fondare un'azione di ripetizione dell'indebito.
art. 14 TUA
Il rimborso dell'accisa indebitamente pagata è disciplinato da questa norma e, in via generale, va richiesto entro il termine decadenziale previsto; tuttavia la disciplina deve essere letta in coerenza con il principio di effettività e con la possibilità, in casi eccezionali, di azione diretta verso l'Amministrazione.
art. 2033 c.c.
Viene richiamato come base dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitabile dal consumatore finale.
art. 160 l. fall.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma ratio decidendi nel provvedimento.
art. 168 l. fall.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma ratio decidendi nel provvedimento.
art. 185 l. fall.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma ratio decidendi nel provvedimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova circa i presupposti che consentono l'azione diretta contro l'Amministrazione.
art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
La Corte richiama la declaratoria di incompatibilità dell'addizionale provinciale con la direttiva, quale base dell'indebito.
art. 9, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
È richiamato come norma che lascia agli Stati membri la disciplina delle modalità di rimborso, purché nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
art. 48 direttiva 2008/118/CE
È indicato come disposizione con cui l'addizionale provinciale si pone in contrasto, secondo l'impostazione accolta dalla Corte.
art. 29 l. n. 428 del 1990
La disciplina interna sul rimborso dei tributi incompatibili con norme comunitarie opera nei limiti in cui il tributo rileva per l'ordinamento unionale e secondo le condizioni di non traslazione dell'onere.
art. 19 d.l. n. 688 del 1982
Richiamato quale disciplina generale del rimborso dei diritti doganali e tributi interni, ma ritenuto non decisivo per la fattispecie unionale in esame.
art. 366 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso è stata disattesa perché l'atto risultava conforme ai requisiti di specificità e contenuto richiesti.
Massime di principio
- L'azione di ripetizione dell'indebito per somme addebitate al consumatore finale a titolo di rivalsa spetta, in via ordinaria, contro il fornitore che abbia effettuato l'addebito; l'azione diretta contro l'Amministrazione finanziaria ha carattere eccezionale.
- Ai fini dell'azione diretta verso l'Erario, l'"impossibilità" di agire contro il fornitore non coincide soltanto con la sua insolvenza o con difficoltà esecutive, ma può derivare anche dalla giuridica impossibilità di far valere contro di lui l'incompatibilità della norma interna con la direttiva unionale non correttamente trasposta.
- Quando una imposta o addizionale riscossa in rivalsa sia incompatibile con il diritto dell'Unione, il principio di effettività impone che l'ordinamento interno consenta al consumatore finale di ottenere la restituzione dell'onere economico indebitamente sopportato.
- La legittimazione straordinaria del consumatore verso l'Amministrazione non è esclusa dal solo fatto che il fornitore sia in continuità aziendale o in concordato; occorre verificare se il consumatore abbia, in concreto e in diritto, un'azione effettiva contro il fornitore.
- La decadenza e le modalità di rimborso dei tributi devono essere lette in modo conforme al diritto unionale, senza svuotare la tutela sostanziale del soggetto che abbia sopportato l'onere indebitamente versato.
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