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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16118/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguardava un contributo di bonifica per l’anno 2011 riferito a terreni e fabbricati ubicati in Piacenza, inizialmente richiesto con un avviso di pagamento preventivo e poi con cartella di pagamento per l’importo di euro 3.531,00. Il giudice di merito aveva rigettato l’appello del consorzio, ritenendo da un lato che le opere idrauliche non arrecassero un beneficio diretto e specifico agli immobili del contribuente, anche in ragione della loro ubicazione sopraelevata rispetto ai fondi circostanti, e dall’altro che l’avviso fosse carente di motivazione per il rinvio per relationem a una pagina del sito web per l’identificazione degli immobili. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente o carente, con riferimento all’affermazione dell’assenza di beneficio e alla presunta contraddittorietà della motivazione sull’onere della prova; 2) violazione delle norme sull’onere probatorio e sulle presunzioni, per avere la CTR omesso di verificare se il contribuente avesse provato la mancanza di benefici; 3) nullità per errata valutazione della prova contraria alla presunzione di beneficio; 4) violazione dell’obbligo di motivazione degli atti tributari, per avere ritenuto insufficiente il rinvio per relationem a una pagina web per l’individuazione dei beni interessati. La Corte ha rilevato, in via preliminare, che l’impugnazione dell’avviso di pagamento atipico e quella della successiva cartella tipica determinavano la cessazione della materia del contendere quanto al primo atto, concentrandosi il giudizio sulla cartella. Ha poi ritenuto fondato il quarto motivo, osservando che la motivazione per relationem è ammessa anche mediante rinvio a documenti consultabili sul sito internet dell’ente, se agevolmente conoscibili dal contribuente, e che nel caso concreto la CTR non si era attenuta a tali principi. Ha ritenuto inoltre fondati i motivi relativi al beneficio di bonifica, perché la CTR aveva tratto l’inesistenza del beneficio dalla sola circostanza del dislivello naturale tra i terreni, senza spiegare perché le opere consortili non potessero arrecare un beneficio diretto e specifico; la motivazione è stata giudicata insufficiente al di sotto del minimo costituzionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente al ricorso concernente l’avviso di pagamento, perché la successiva impugnazione della cartella di pagamento ha assorbito la cognizione sulla pretesa tributaria. Quanto alla cartella, ha accolto il ricorso del consorzio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. Il rinvio è stato disposto perché la motivazione della CTR sulla mancanza di beneficio e sulla pretesa nullità della motivazione dell’atto non era conforme ai principi di diritto applicabili.

Norme richiamate

  • art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    "I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche... hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate"

    Attribuisce ai consorzi il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate per i fini istituzionali.

  • art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    "I contributi ... costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti ... Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette"

    I contributi di bonifica sono oneri reali e si riscuotono secondo le regole dell'esazione delle imposte dirette.

  • art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Conferma l’applicabilità del sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi di bonifica.

  • art. 1, comma 161 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Esclusa l’applicazione ai contributi di bonifica, perché presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma può essere interpretato estensivamente per ammettere l’impugnazione di atti che manifestino una pretesa tributaria ben individuata.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per il termine generale di impugnazione della cartella di pagamento.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata per il giudizio sull’avviso di pagamento, dopo la sopravvenuta impugnazione della cartella.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro della censura sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla motivazione apparente o mancante.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura sul governo della prova.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova sul beneficio di bonifica.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e prova del beneficio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e prova contraria.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi/tributari.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, se gli atti richiamati sono allegati o il loro contenuto essenziale è riprodotto o comunque agevolmente conoscibile.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per l’interesse ad agire del contribuente contro atti che esprimano una pretesa tributaria.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale ed essere controllabile sul piano logico-giuridico.

  • artt. 24, 53, 97 e 111 Cost.

    Richiamati a fondamento dell’interpretazione estensiva dell’impugnabilità degli atti e del bilanciamento tra difesa del contribuente e buon andamento dell’amministrazione.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per i poteri ufficiosi del giudice tributario, inclusa la disapplicazione di atti amministrativi generali illegittimi nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nei contributi di bonifica, quando esiste un piano di classifica approvato e l’immobile ricade nel perimetro di contribuenza, il beneficio fondiario si presume; l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, ma il contribuente può fornire prova contraria dell’assenza di un vantaggio diretto e specifico.
  • La presunzione del beneficio nei contributi di bonifica è iuris tantum e non assoluta: il giudice deve consentire al contribuente di contestare sia l’esistenza del beneficio sia i criteri applicativi del consorzio, anche mediante disapplicazione dell’atto generale se illegittimo nel caso concreto.
  • La motivazione degli atti tributari può essere resa per relationem, anche mediante rinvio a documenti consultabili su un sito internet dell’ente, purché il contenuto essenziale del richiamo sia conoscibile agevolmente dal contribuente; se l’accesso richiede ricerche complesse o l’atto non consente di individuare i presupposti della pretesa, la motivazione è insufficiente.
  • L’elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario è tassativo ma suscettibile di interpretazione estensiva: è ammissibile l’impugnazione di atti atipici che manifestino una pretesa tributaria ben individuata.
  • L’impugnazione di un atto atipico o facoltativamente impugnabile non preclude l’autonoma impugnazione dell’atto tipico successivamente emesso; una volta sopravvenuto l’atto tipico, il giudizio sul primo atto perde interesse e la cognizione si concentra sull’atto successivo.
  • Una motivazione della sentenza che si limiti a un dato fattuale neutro, senza spiegare perché da esso derivi l’assenza del beneficio di bonifica, non supera il minimo costituzionale richiesto per il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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