Cassazione Civile, Ordinanza n. 03129/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA e violazioni collegate per l’anno d’imposta 2008 nei confronti del titolare di una piccola impresa di panificazione. L’Ufficio ha fondato la ripresa, tra l’altro, sulle movimentazioni dei conti correnti intestati al contribuente, alla moglie e ai figli, ritenendo non giustificati vari versamenti e prelevamenti e imputando le somme a ricavi non dichiarati e a maggior reddito d’impresa. Il contribuente ha impugnato l’accertamento, ma i giudici di merito hanno respinto sia il ricorso sia l’appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione della disciplina delle presunzioni bancarie e omessa valutazione della documentazione contabile, sostenendo di aver giustificato parte dei versamenti e che i prelevamenti fossero individuati quanto al beneficiario; 2) violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, contestando il collegamento delle operazioni sui conti intestati a terzi con l’attività d’impresa; 3) omessa considerazione della pretesa doppia imposizione dei ricavi già determinati sulla base dei corrispettivi; 4) vizio motivazionale per mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il terzo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando correttamente i principi sulle presunzioni bancarie e sulla verifica analitica delle giustificazioni offerte dal contribuente. La regolazione delle spese è stata demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
in materia di accertamenti bancari pone una presunzione legale a favore dell’erario, superabile dal contribuente con prova analitica e specifica riferita a ogni singola movimentazione; il giudice deve verificare con rigore le giustificazioni offerte.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
prevede, per l’IVA, una presunzione legale relativa sulle movimentazioni bancarie, con onere del contribuente di fornire prova contraria specifica.
non si applicano ai controlli bancari i requisiti propri delle presunzioni semplici, trattandosi di presunzione legale.
art. 66 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente per la contabilizzazione in contabilità semplificata dei ricavi derivanti dall’attività di impresa.
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente di riferire all’imprenditore operazioni bancarie intestate a terzi in presenza di elementi sintomatici di stretta contiguità familiare e di collegamento con l’attività d’impresa.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel terzo motivo come norma che il ricorrente assumeva erroneamente applicata in relazione alla doppia imposizione dei ricavi.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel terzo motivo come norma che il ricorrente assumeva erroneamente applicata.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel quarto motivo in relazione ai poteri istruttori del giudice tributario e alla consulenza tecnica d’ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro invocato per i vizi motivazionali e l’omesso esame di fatti decisivi.
richiamato nel ragionamento della Corte per affermare che, nella rettifica analitico-induttiva, i costi possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, fermo il diverso regime quando si procede in via induttiva pura.
art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione al registro dei corrispettivi tenuto dall’impresa e al collegamento tra incassi giornalieri e versamenti bancari.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti del contribuente costituiscono una presunzione legale di ricavi non dichiarati o di operazioni imponibili non contabilizzate; il contribuente può superarla solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna operazione.
- Il giudice di merito, quando il contribuente offre giustificazioni documentali alle movimentazioni bancarie contestate, deve esaminarle puntualmente e dar conto in motivazione, per ciascuna operazione, delle ragioni per cui le ritiene o meno idonee a escludere la rilevanza fiscale.
- In presenza di accertamento analitico-induttivo, la ripresa a tassazione non può prescindere dalla considerazione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati, anche in via forfettaria, se il regime probatorio altrimenti condurrebbe a un trattamento irragionevolmente più severo rispetto all’accertamento induttivo puro.
- L’accertamento fiscale dell’imprenditore individuale può estendersi a conti intestati a terzi quando sussistano elementi sintomatici di collegamento con l’attività d’impresa e di stretta contiguità familiare, come la collaborazione dei congiunti nell’impresa o l’assenza di una autonoma capacità reddituale.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio è scelta discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti rigorosi del vizio motivazionale deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., senza trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.
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