Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino macedone aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 8, del d.lgs. 286/1998. Il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 18, comma 7, d.lgs. 150/2011, sostenendo che il decreto fosse stato confermato in violazione del contraddittorio; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 183, comma 1, c.p.c. e 24 Cost., lamentando che non si fosse svolto un regolare processo e che non gli fosse stato concesso un termine per controdedurre, anche a fronte della tardiva costituzione della Questura; con il terzo ha censurato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che il giudice non avesse valutato un biglietto di ingresso emesso da una regolare agenzia di viaggio, che a suo dire costituiva prova decisiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché il ricorrente non ha specificato quale concreta lesione del diritto di difesa fosse derivata dalla dedotta tardiva costituzione dell'amministrazione, tenuto conto che il procedimento si svolgeva con trattazione scritta secondo la disciplina allora applicabile e che le doglianze erano costruite come violazioni del diritto di difesa in udienza. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congruamente motivata, come ritenuto nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 13, commi 2 e 8, d.lgs. 286/1998
individua il potere amministrativo di adottare il decreto di espulsione dal territorio nazionale oggetto di opposizione
art. 18, comma 7, d.lgs. 150/2011
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione o falsa applicazione di legge
art. 183, comma 1, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata concessione di un termine per controdedurre
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa nel procedimento di opposizione
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di legge
art. 360 c.p.c.
richiamato per il motivo relativo al vizio di motivazione, nei limiti del testo riportato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di una violazione del contraddittorio o del diritto di difesa è inammissibile se non è specificato in concreto quale pregiudizio processuale sia derivato dalla dedotta irregolarità.
- Quando il procedimento di merito è disciplinato da trattazione scritta, le censure costruite esclusivamente sulla mancata difesa in udienza non colgono la reale struttura del processo e non sono idonee a fondare il ricorso.
- La valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, anche quando la parte censuri l'omesso esame di un singolo documento ritenuto decisivo.
- La doglianza di violazione di legge deve essere accompagnata da una chiara indicazione del modo in cui la norma sarebbe stata concretamente disapplicata o falsamente applicata nel caso specifico.
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