Cassazione Civile, Ordinanza n. 03062/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo alle annualità 2006 e 2007, emesso per maggiori redditi accertati sinteticamente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma in pendenza del giudizio depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del processo perché aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193/2016, documentando la domanda, i provvedimenti di accoglimento, i versamenti eseguiti e l'aggiornamento dell'elenco dei carichi, dal quale non risultavano più i debiti oggetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate si era costituita solo con atto non depositato nei termini e non aveva prodotto alcuna documentazione contraria.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata del debito fiscale e ha ritenuto che la presentazione della domanda, il pagamento delle somme dovute e il deposito della relativa documentazione integrassero una manifestazione inequivoca di adesione all'impegno di rinuncia al contenzioso, anche in mancanza di una rinuncia espressa agli atti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese, in ragione della mancata tempestiva costituzione dell'Agenzia, e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché l'estinzione dipendeva da sopravvenienze normative e non dall'iniziativa originaria del ricorrente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'avviso di accertamento impugnato per la determinazione sintetica del reddito.
art. 6 d.l. n. 193/2016
la domanda di definizione agevolata del debito fiscale, con il relativo pagamento, è stata ritenuta idonea a manifestare l'adesione all'impegno di rinuncia al contenzioso e a far venir meno l'interesse al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'estinzione del giudizio dipende da sopravvenienze normative e non dall'esito del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ma ritenuto non dovuto nel caso concreto per le ragioni sopra indicate.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata del debito fiscale, accompagnata dai pagamenti previsti e dal deposito della documentazione comprovante l'adesione alla procedura, può equivalere a una rinuncia sostanziale al contenzioso e determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
- Non è indispensabile una rinuncia espressa agli atti del giudizio quando dal comportamento processuale e documentale della parte emerga in modo inequivoco la volontà di aderire alla definizione agevolata e di non proseguire la lite.
- Quando l'estinzione del giudizio deriva da una definizione agevolata sopravvenuta e non dall'iniziativa processuale originaria del ricorrente, non sussistono i presupposti per porre a suo carico l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- In difetto di tempestiva costituzione della controparte, può disporsi la compensazione implicita o l'assenza di pronuncia sulle spese, con statuizione di "nulla per le spese".
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