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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03059/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., in relazione all'art. 395, n. 4, c.p.c., contro l'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso avverso la sentenza resa nel giudizio di rinvio sulla dichiarazione di fallimento. La censura assumeva che la Corte avesse errato nel ritenere che il giudice di merito, nel riesaminare il reclamo contro la sentenza di fallimento, non fosse tenuto a esercitare necessariamente i poteri istruttori ufficiosi, dovendo invece valutare gli elementi disponibili per accertare il superamento delle soglie di fallibilità. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe quindi travisato il contenuto dell'ordinanza di rinvio e fondato la decisione su un presupposto fattuale errato, deducendo un errore revocatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma contestasse in realtà l'interpretazione e la valutazione giuridica del contenuto degli atti e dell'ordinanza di rinvio, dunque un errore di giudizio non emendabile con revocazione. La Corte ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo stati specificamente indicati i passaggi della motivazione asseritamente viziati. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei soli casi di errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., nei limiti in cui la Corte sia giudice del fatto processuale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in un errore meramente percettivo, risultante dagli atti, e non può coincidere con una valutazione o interpretazione dei fatti o degli atti di causa.

  • art. 1 l.f.

    Richiamato quale parametro per lo scrutinio dei requisiti dimensionali di fallibilità della società.

  • art. 15, comma 4, l.f.

    Richiamato nel pregresso giudizio di merito come norma sulla prova dei requisiti di non fallibilità, in relazione all'ammissibilità di mezzi probatori alternativi al deposito dei bilanci.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la Corte abbia supposto inesistente un fatto positivamente risultante dagli atti, o viceversa abbia considerato esistente un fatto che dagli atti risulti escluso; non è invece deducibile per contestare l'interpretazione o la valutazione giuridica degli atti di causa.
  • Il rimedio della revocazione contro le ordinanze della Corte di cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o per censurare un presunto errore di diritto mascherato da errore di fatto.
  • Quando il ricorso per revocazione si limita a prospettare una diversa lettura della motivazione o dell'ordinanza impugnata, senza indicare con precisione il fatto percettivo erroneamente supposto, il ricorso è inammissibile.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per revocazione è necessario che il motivo sia specifico e autosufficiente, indicando chiaramente il punto della decisione e il fatto processuale asseritamente travisato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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