Cassazione Civile, Ordinanza n. 03057/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di falso proposta da una persona fisica per contestare la veridicità delle dichiarazioni contenute in due avvisi di ricevimento relativi alla notifica di un'ordinanza ingiuntiva emessa dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una cooperativa e della stessa ricorrente quale legale rappresentante. In particolare, si assumeva che le notifiche fossero state eseguite in modo difforme da quanto attestato: la consegna sarebbe avvenuta in luogo diverso da quello indicato; la persona che ricevette gli atti non avrebbe posseduto la qualifica riportata negli avvisi; inoltre, la notifica alla persona fisica sarebbe stata effettuata a soggetto non idoneo alla ricezione. Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d'appello rigettò il gravame, rilevando tra l'altro la mancata prova della falsità intrinseca delle relate, l'assenza di deduzione di alterazioni materiali, e l'inattendibilità del teste principale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. per mancato riconoscimento della falsità delle notifiche e per errata valutazione della qualifica del consegnatario; violazione dell'art. 7 l. n. 890/1982 e dell'art. 2700 c.c. per l'erronea equiparazione dei soggetti legittimati alla consegna nell'ambito della notifica postale rispetto a quelli previsti dall'art. 139 c.p.c.; violazione degli artt. 115 e 245, comma 2, c.p.c. e 2727 c.c. per l'erronea valutazione delle testimonianze e delle presunzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale e, più in generale, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della concludenza delle prove e del relativo peso probatorio sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione логica e corretta. Nel caso concreto, le doglianze della ricorrente miravano a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla veridicità delle relate di notifica e sull'attendibilità del teste principale. La Cassazione ha quindi confermato la decisione impugnata, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in un riesame del merito quando il giudice di appello abbia svolto una valutazione logica e motivata delle risultanze istruttorie.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata dell'atto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale nei limiti dell'attività da lui svolta; la ricorrente non ha dimostrato un vizio idoneo a superare tale efficacia probatoria.
art. 7 l. n. 890/1982
La disciplina della notificazione a mezzo posta impone di verificare i soggetti legittimati alla ricezione del piego, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibilmente diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso criterio di legittimazione alla ricezione, ma la relativa questione è stata reputata assorbita dal giudizio di inammissibilità delle censure di merito.
art. 115 c.p.c.
La doglianza non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.
art. 245, comma 2, c.p.c.
Il motivo che investe l'ammissione e la valutazione della prova testimoniale è insindacabile in legittimità quando tende solo a sostituire una diversa lettura del fatto.
art. 2727 c.c.
Il ricorso tentava di fondare una diversa ricostruzione presuntiva dei fatti, ma la relativa valutazione appartiene al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il mero apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia assente, apparente, illogica o giuridicamente erronea.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della concludenza delle prove e del peso da attribuire alle singole risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova lettura dei fatti e delle prove sono inammissibili in cassazione.
- La fede privilegiata dell'atto pubblico o della relata di notificazione può essere superata solo mediante una contestazione specifica e idonea nei limiti consentiti dall'ordinamento, non attraverso una mera rilettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Quando la doglianza riguarda la validità o la regolarità della notificazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto già compiuti, senza trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.
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