Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario immobile)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua verificatesi in un fabbricato condominiale e lamentate dai proprietari di un appartamento danneggiato. In primo grado gli attori avevano chiesto il risarcimento alla proprietaria dell'appartamento soprastante, sostenendo che la perdita provenisse da un tubo posto nella sua unità immobiliare; la convenuta aveva chiamato in causa il condominio, affermando che la rottura riguardasse un tratto di proprietà comune. Il tribunale aveva condannato la proprietaria ex art. 2051 c.c.; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione attribuendo la responsabilità al condominio. Il condominio aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ottenendo una prima cassazione con rinvio che aveva enunciato il principio secondo cui la presunzione di condominialità dell'impianto idrico non si estende alla parte ricompresa nell'appartamento del singolo condomino. In sede di rinvio, gli attori avevano riassunto il giudizio nei confronti della proprietaria e del condominio; la corte di rinvio aveva rigettato l'appello della proprietaria e confermato la sua condanna al risarcimento. La stessa proprietaria ha allora proposto il presente ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. per asserito difetto di legittimazione dei fratelli Fiore a riassumere il giudizio, perché non si erano difesi in cassazione e avrebbero prestato acquiescenza; 2) violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. c.c. per asserita carenza di interesse dei fratelli Fiore alla riassunzione e per erronea interpretazione della scrittura privata che, secondo la ricorrente, avrebbe transatto la lite o comunque escluso il loro interesse; 3) violazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. perché il giudice di rinvio avrebbe deciso senza nuovi accertamenti e senza rivalutare il fatto decisivo della collocazione del punto di rottura della tubazione, che secondo la ricorrente sarebbe stato in tratto condominiale e non nella sua sfera di custodia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 392 c.p.c. consente la riassunzione a ciascuna delle parti del giudizio, e che i fratelli Fiore restavano parti del processo in quanto originari attori, ritualmente intimati nel giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, rilevando il difetto di specificità nella trascrizione della presunta transazione e degli atti rilevanti, nonché la correttezza dell'interpretazione data dal giudice di merito alla scrittura privata, limitata alla regolazione di profili restitutori; ha inoltre ribadito che, in caso di mancata riassunzione, l'estinzione ex art. 393 c.p.c. travolge l'intero processo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che il giudice di rinvio si era uniformato al principio di diritto già fissato e che, comunque, l'accertamento in fatto non censurato aveva individuato la rottura della valvola all'interno dell'appartamento della ricorrente, con ulteriore rilievo della condotta omissiva consistente nel mancato svuotamento invernale delle tubature, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore sia dei fratelli Fiore sia del condominio.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia richiede una relazione qualificata di fatto con la cosa, fondata sull'effettiva disponibilità; nel caso concreto, la custodia è stata ritenuta della proprietaria dell'appartamento per la valvola e le tubature interne, con esclusione del condominio.
art. 1117 c.c.
La presunzione di comunione non si estende alla parte dell'impianto idrico ricompresa nell'ambito dell'appartamento del singolo condomino, né alle diramazioni che si innestano nel tratto di proprietà esclusiva.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
art. 392 c.p.c.
Ciascuna delle parti del giudizio è legittimata a proporre la riassunzione dopo la cassazione con rinvio.
art. 393 c.p.c.
La mancata riassunzione comporta l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle attività e delle pronunce anteriori non coperte da giudicato.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire o a riassumere deve essere concreto e attuale; nel caso concreto è stato ritenuto sussistente per evitare la perdita del titolo ottenuto.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile anche perché non è stato dimostrato che la circostanza del risarcimento fosse pacifica e non considerata dal giudice.
artt. 1362 ss. c.c.
L'interpretazione della scrittura privata è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali di ermeneutica, qui non rispettati.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state scrutinatate nei limiti del vizio di violazione di legge e del vizio motivazionale; i motivi che in realtà miravano a una nuova valutazione del fatto sono stati dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione con rinvio, la riassunzione può essere proposta da ciascuna delle parti originarie del processo, anche se una di esse non abbia svolto difese nel giudizio di legittimità, purché sia stata parte nei gradi precedenti e ritualmente intimata.
- L'estinzione ex art. 393 c.p.c. per mancata riassunzione travolge l'intero processo e le attività svolte nei precedenti gradi, salvo i capi passati in giudicato.
- La scrittura privata invocata per dimostrare una transazione o la cessazione dell'interesse alla riassunzione deve essere specificamente trascritta e allegata nei suoi elementi essenziali; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- L'interpretazione del negozio giuridico compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti; non è consentita una nuova valutazione del merito.
- La presunzione di condominialità dell'impianto idrico non si estende alla porzione dell'impianto collocata nella sfera di proprietà esclusiva del singolo condomino, che resta nella sua custodia ai fini dell'art. 2051 c.c.
- Ai fini della responsabilità da cosa in custodia, rileva la concreta disponibilità del bene e la relazione di fatto con esso; può integrare responsabilità anche una condotta omissiva del custode, come il mancato impedimento del guasto prevedibile o la mancata manutenzione dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03054/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03057/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03059/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03062/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03067/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →