Cassazione Civile, Ordinanza n. 03054/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione di due buoni postali fruttiferi emessi l'8 novembre 1986 e acquisiti dalla ricorrente per successione del padre. La ricorrente lamentava di avere ricevuto da Poste Italiane una somma inferiore rispetto a quella che, a suo dire, risultava promessa dalla tabella dei rendimenti stampata sul retro dei buoni, che prevedeva interessi progressivi fino al 20° anno e poi una rendita fissa per i successivi 10 anni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo applicabile il dm 13 giugno 1986, che aveva ridotto i rendimenti della serie Q/P, e aveva quindi escluso ulteriori somme dovute, condannando la beneficiaria a restituire quanto ricevuto in eccesso in esecuzione della decisione riformata. Avverso la sentenza di cassazione che aveva già rigettato il ricorso ordinario contro tale decisione, la ricorrente proponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo tre errori di fatto: 1) erronea rappresentazione dei fatti di causa nella sentenza, che avrebbe confuso i buoni della serie P con quelli in concreto discussi; 2) errore sul significato del timbro apposto sui titoli, sostenendo che il timbro parziale non potesse integrare una mera imperfezione materiale e che la Corte avesse trascurato l'obbligo di chiara informazione in capo a Poste Italiane; 3) errore sulla sopravvenienza del decreto ministeriale, ritenendo inesistente una sopravvenienza normativa rispetto alla data di sottoscrizione dei moduli. La società resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso e difendeva la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto percettivo, cioè l'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto in contrasto con la realtà processuale, e non consente di sindacare valutazioni o interpretazioni giuridiche delle risultanze di causa. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non era trascritta la parte della sentenza asseritamente viziata e comunque la censura non evidenziava un fatto decisivo, ma mirava a contestare una valutazione di irrilevanza dell'originaria indicazione della serie. Il secondo motivo è stato considerato una critica alla motivazione e in sostanza un errore di diritto, non un errore revocatorio. Il terzo motivo è stato giudicato non chiaramente sviluppato, privo di autosufficienza e comunque diretto a contestare l'interpretazione della Corte circa la disciplina dei buoni, senza che risultasse affrontato il tema di un ulteriore decreto ministeriale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, non per errori di giudizio o di diritto.
art. 398, comma 2, c.p.c.
Il ricorso per revocazione deve indicare il motivo della revocazione e, insieme, esporre i fatti di causa in modo chiaro.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La domanda deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa, a pena di inammissibilità, per consentire la comprensione immediata della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
dm 13 giugno 1986
È il decreto ministeriale ritenuto applicabile ai buoni postali oggetto della controversia, con disciplina dei rendimenti della serie Q/P.
art. 173 cod. postale
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro della disciplina dei moduli postali, ma non ritenuto decisivo nella definizione del vizio revocatorio.
Massime di principio
- L'errore revocatorio della sentenza di cassazione ricorre solo quando la decisione si fondi sull'esistenza o inesistenza di un fatto in contrasto con gli atti di causa; non è configurabile quando la censura mira a contestare l'interpretazione delle risultanze processuali o la valutazione giuridica della controversia.
- Il ricorso per revocazione deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o comunque riportare gli snodi della decisione impugnata e indicare con precisione il fatto decisivo asseritamente mal percepito, altrimenti la censura è inammissibile.
- La decisività dell'errore di fatto è requisito essenziale: se la circostanza asseritamente omessa o erroneamente percepita non incide sulla ratio decidendi, il motivo non può sorreggere la revocazione.
- Non integra errore revocatorio la scelta del giudice di non valorizzare un elemento fattuale ritenuto irrilevante ai fini della decisione, quando la motivazione si fondi su rationes autonome e decisive.
- La revocazione non può essere utilizzata come strumento surrettizio per riesaminare questioni di diritto già decise con sentenza passata in giudicato interno o esterno nel giudizio di legittimità.
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