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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15384/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione proposta contro un estratto di ruolo relativo a carichi previdenziali, del quale era venuta a conoscenza solo tramite richiesta all'agente della riscossione, lamentando la mancata notificazione rituale degli atti prodromici. Nel ricorso per cassazione erano stati articolati sette motivi: contestazione del mancato riconoscimento del tempestivo disconoscimento delle copie delle relate di notifica e della mancata verificazione; omessa pronuncia sul disconoscimento; invalidità o inesistenza delle notifiche via PEC per asserita violazione della L. n. 53/1994; nullità per uso di indirizzo PEC non inserito nel pubblico elenco IPA; nullità per mancata prova del ricevimento dell'avviso di raccomandata informativa dopo il deposito all'ufficio postale; violazione della L. n. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c.; infine, violazione dell'art. 2944 c.c. sul rilievo che le domande di rateazione non avrebbero interrotto la prescrizione. La Corte, tuttavia, ha ritenuto preliminare il tema dell'interesse ad agire nell'opposizione all'estratto di ruolo e ha applicato lo ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, rilevando che l'estratto di ruolo non è, di regola, impugnabile e che la diretta impugnazione è ammessa solo in tre ipotesi tassative non allegate nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo al fine di cassare senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l'opposizione non fosse originariamente proponibile per difetto di interesse ad agire, perché l'estratto di ruolo è in linea generale non impugnabile e la ricorrente non aveva dedotto alcuna delle eccezioni normative che consentono l'impugnazione diretta. Le spese dell'intero processo sono state compensate in ragione della sopravvenienza normativa e dei successivi arresti giurisprudenziali richiamati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Sono stati evocati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa omessa pronuncia o ultrapetizione in tema di disconoscimento delle scritture di notifica.

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    Richiamati in relazione al disconoscimento della genuinità delle copie delle relate di notifica e al preteso obbligo di verificazione.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per contestare l'efficacia probatoria delle scritture e sottoscrizioni apposte sui referti di notifica.

  • art. 3-bis L. n. 53/1994

    Evocato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza delle notifiche via PEC compiute dagli enti.

  • L. n. 890/1982, art. 8, comma 2

    Richiamata per contestare la ritualità della notifica postale e l'efficacia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riguardo al riparto dell'onere della prova della notificazione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato per sostenere che le domande di rateazione non integrano atti interruttivi della prescrizione.

  • art. 615 c.p.c.

    La lite originaria è stata qualificata come opposizione all'esecuzione proposta contro l'estratto di ruolo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta ammessa solo se il debitore dimostri un pregiudizio per appalto, pagamenti pubblici ex art. 48-bis o perdita di un beneficio nei rapporti con la PA

    La Corte applica la disciplina sopravvenuta ritenendola applicabile anche ai giudizi pendenti e afferma che, fuori dalle tre ipotesi tipizzate, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021

    Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, incidendo sull'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo.

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    Richiamato per l'equiparazione dell'avviso di addebito alla cartella esattoriale nel sistema della riscossione previdenziale.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Citato quale una delle ipotesi di pregiudizio che consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Citato quale ulteriore ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può essere impugnata direttamente per il pregiudizio derivante dai controlli sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato per identificare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della seconda ipotesi di pregiudizio tipizzata.

  • sentenza Cass., Sez. Un., n. 26283/2022

    Richiamata per il principio secondo cui l'art. 12, comma 4-bis, si applica anche ai debiti previdenziali, l'opposizione è inammissibile fuori dalle ipotesi tipizzate e l'interesse va valutato al momento della decisione.

  • sentenza Cass. n. 3511/2024

    Richiamata come precedente conforme sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse.

  • sentenza Cass. n. 7348/2023

    Richiamata per confermare l'applicabilità della disciplina anche ai debiti previdenziali.

  • sentenza Corte cost. n. 190/2023

    Richiamata per la declaratoria di legittimità costituzionale della limitazione legislativa dell'impugnazione anticipata dell'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella equiparata è consentita solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge, che devono essere specificamente allegate e dimostrate dal debitore.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e l'interesse ad agire deve essere verificato al momento della decisione, tenendo conto dello ius superveniens.
  • In mancanza della deduzione di uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma, l'opposizione proposta avverso il solo estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito.
  • Nei rapporti di riscossione previdenziale l'avviso di addebito è equiparato alla cartella esattoriale ai fini del regime di impugnazione del ruolo e dell'estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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