Cassazione Civile, Ordinanza n. 15283/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due dipendenti della Regione siciliana, assunti con contratti a tempo determinato e poi prorogati, avevano agito per ottenere il riconoscimento della progressione economica orizzontale prevista per il personale regionale, con attribuzione della categoria C6 per il periodo 1 marzo 2005 - 31 dicembre 2007 e della categoria C7 dal 1 gennaio 2008. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che la quota del FAMP destinata alla progressione economica del personale a tempo determinato fosse stata istituita solo dal 2008. In appello la domanda era stata comunque rigettata, ma sulla diversa base di precedenti verbali di conciliazione giudiziale, ritenuti transattivi, con cui i lavoratori avevano accettato specifici inquadramenti economici e che, secondo la Corte d'appello, precludevano di rimettere in discussione la posizione fino alla data delle intese. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente equiparato gli effetti della conciliazione giudiziale al giudicato, facendo discendere da tali verbali una preclusione sulla domanda di progressione economica ex art. 109 CCRL dipendenti Regione siciliana quadriennio 2002-2005. Sostenevano inoltre che le cause definite con conciliazione erano state introdotte prima dell'entrata in vigore dell'art. 109 e che, comunque, quelle conciliazioni non potevano coprire la nuova disciplina contrattuale, né la mancata deduzione della sua violazione poteva essere ritenuta irrilevante sul piano del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo principale perché diretto in realtà a censurare l'interpretazione dei verbali di conciliazione giudiziale e non la reale ratio decidendi della sentenza d'appello. Ha ribadito che la conciliazione giudiziale ha natura negoziale, è espressione dell'autonomia delle parti e il suo contenuto va interpretato secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.; l'interpretazione del verbale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, che deve essere dedotta in modo specifico e non mediante mera contrapposizione di una lettura alternativa. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale; il ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriori effetti in tema di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma sul giudicato, ma ritenuto non pertinente alla ratio decidendi della sentenza d'appello, che si fondava invece sugli effetti negoziali della conciliazione giudiziale.
la conciliazione giudiziale, in quanto atto negoziale, va interpretata secondo i criteri di ermeneutica contrattuale.
la conciliazione giudiziale è una convenzione con intervento necessario del giudice, che chiude il processo e produce effetti sostanziali derivanti dall'accordo tra le parti.
richiamato per le formalità del verbale di conciliazione giudiziale.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 109 CCRL dipendenti Regione siciliana quadriennio 2002-2005
"in sede di contrattazione di cui all'art. 33, comma 3, per l'anno 2005 la quota del F.A.M.P. da destinare alle progressioni economiche (...) sarebbe stata determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005"
richiamato dai ricorrenti come base sostanziale della pretesa alla progressione economica, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- La conciliazione giudiziale ha natura negoziale: l'oggetto dell'accordo non si individua sulla sola base delle espressioni letterali usate, ma in relazione alla situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre mediante reciproche concessioni.
- Il verbale di conciliazione giudiziale, pur inserito in un procedimento e con intervento del giudice, resta un atto consensuale i cui effetti sostanziali derivano dalla volontà delle parti; la sua interpretazione è rimessa al giudice di merito.
- La contestazione in cassazione dell'interpretazione di un verbale di conciliazione deve denunciare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contenuto dell'accordo.
- La censura formulata come violazione dell'art. 2909 c.c. è inammissibile se la decisione impugnata non si fonda sul giudicato, ma sull'efficacia preclusiva di una transazione o conciliazione giudiziale come negozio.
- L'effetto preclusivo della transazione o conciliazione giudiziale copre il dedotto e il deducibile rispetto alla concreta lite definita, nei limiti oggettivi dell'accordo interpretato secondo i criteri contrattuali.
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