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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15282/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente regionale volta a ottenere l'attribuzione di una posizione economica superiore nell'ambito della progressione orizzontale prevista dal CCRL dipendenti Regione siciliana 2002-2005, con decorrenza dal 1° marzo 2005 e, per un diverso periodo, dal 1° gennaio 2008. In primo grado la domanda era stata rigettata: per il primo periodo era stata accolta l'eccezione di prescrizione; per il secondo, il Tribunale aveva ritenuto che l'art. 109 del CCRL fosse norma programmatica e finanziaria, non tale da imporre automaticamente il passaggio alla posizione economica superiore. In appello la decisione di rigetto era stata confermata, ma per una ragione diversa: la Corte territoriale aveva ritenuto che la dipendente, in un precedente verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 1° giugno 2010 in altra controversia, avesse accettato l'inquadramento nella categoria C5 con effetti che impedivano di mettere in discussione quella posizione fino alla data dell'accordo. Nel ricorso per cassazione la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come giudicato implicito ciò che invece derivava da una conciliazione/transazione giudiziale. A suo dire, poiché la causa originaria era stata introdotta prima dell'entrata in vigore dell'art. 109 CCRL 2002-2005, la transazione del 2010 non avrebbe potuto ricomprendere quella disposizione; inoltre, il giudicato copre solo il dedotto e il deducibile, ma non avrebbe potuto operare qui, mancando un necessario antecedente logico-giuridico tra il verbale di conciliazione e la diversa domanda proposta nel presente giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente costruita come violazione dell'art. 2909 c.c., non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza d'appello. Quest'ultima non si era fondata sul giudicato sostanziale, ma sull'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale come atto negoziale transattivo, idoneo a definire la lite e a coprire il dedotto e il deducibile. La Corte ha richiamato il principio per cui la conciliazione giudiziale, pur intervenendo davanti al giudice, conserva natura consensuale e la sua interpretazione è riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici. Poiché la ricorrente non aveva dedotto specifiche violazioni delle regole di interpretazione contrattuale, ma aveva solo contrapposto una diversa lettura dell'accordo, il motivo è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese perché le amministrazioni intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea applicazione del giudicato; la Corte precisa però che la decisione impugnata non si fondava sul giudicato, bensì sull'efficacia negoziale della conciliazione giudiziale

  • art. 109 CCRL 2002/2005

    norma collettiva invocata per la progressione economica orizzontale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile

  • artt. 1362 ss. c.c.

    le regole di ermeneutica contrattuale si applicano anche all'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale

  • art. 185 c.p.c.

    richiamato per qualificare la conciliazione giudiziale come convenzione con effetti processuali di chiusura del giudizio e sostanziali negoziali

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 185 c.p.c. quale base della conciliazione giudiziale nel rito del lavoro

  • art. 88 disp. att. c.p.c.

    richiamato per le formalità del verbale di conciliazione giudiziale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il verbale di conciliazione giudiziale è un atto negoziale a contenuto transattivo, non assimilabile al giudicato sostanziale: i suoi effetti discendono dalla volontà delle parti e non dall'autorità della decisione.
  • L'oggetto della transazione o conciliazione va individuato in base alla situazione oggettiva di contrasto che le parti hanno inteso comporre mediante reciproche concessioni, non in base alla mera formulazione letterale del verbale.
  • La conciliazione giudiziale, pur essendo formalizzata davanti al giudice e producendo effetti processuali di definizione della lite, mantiene natura consensuale; la sua interpretazione segue i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.
  • In cassazione, la censura sull'interpretazione di un verbale di conciliazione o di un contratto è ammissibile solo se deduce specifiche violazioni delle regole ermeneutiche, non se si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o del significato dell'accordo.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2909 c.c. è inidonea quando la decisione di merito si fonda non sul giudicato, ma sull'efficacia transattiva di una conciliazione giudiziale già intervenuta tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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