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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva prestato servizio presso il Comune dal 7 luglio 2010 al 7 luglio 2011 come responsabile del settore economico-finanziario. Era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 328 c.p., in relazione a condotte ascrittegli nell’esercizio delle funzioni, definito con sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. Non avendo ottenuto dall’ente il rimborso delle spese legali sostenute, agiva per ottenere euro 5.936,69. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 39 l.r. Sicilia n. 145/1980 e dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 30/2000, assumendo che tali norme derogassero all’art. 67 d.P.R. n. 268/1987 e all’art. 28 CCNL 14 settembre 2000 e non imponessero la previa comunicazione del nominativo del difensore né l’accordo sul suo nome; 2) violazione degli artt. 1353, 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., sostenendo che l’art. 28 CCNL non fosse applicabile ai dipendenti siciliani e non potesse derogare alla normativa regionale, e che l’unico limite al rimborso fosse il conflitto di interessi, nella specie assente; 3) violazione degli artt. 1719 e 1720 c.c., per avere la corte territoriale escluso l’applicabilità della disciplina del mandato; 4) violazione dell’art. 43 CCNL 14 settembre 2000 Comparto autonomie locali e dell’art. 1218 c.c., prospettando una copertura assicurativa per la responsabilità civile collegata all’incarico; 5) violazione dell’art. 2041 c.c., per omessa considerazione della domanda subordinata di arricchimento senza causa. La Suprema Corte ha respinto le censure centrali, ritenendo che la disciplina regionale riconosca il rimborso ma non elimini la necessità, ricavabile dal sistema e dall’art. 28 CCNL, di una previa comunicazione all’ente, così da consentire la verifica ex ante dell’assenza di conflitto di interessi e la scelta di un difensore di comune gradimento; ha giudicato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché implicanti accertamenti di merito o comunque già esaminati dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato degli enti locali, il rimborso delle spese legali non spetta quando il dipendente abbia scelto e nominato unilateralmente il proprio difensore senza previa comunicazione all’amministrazione, oppure quando, dopo la nomina, si limiti a comunicarla. Ha ritenuto che l’ente debba essere posto in condizione di valutare ex ante l’eventuale conflitto di interessi e, in assenza di tale verifica, non sorge l’obbligo di rimborso. Ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo alla disciplina del mandato, nonché inammissibili le doglianze relative alla copertura assicurativa e alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. Nessuna statuizione sulle spese di lite, perché il comune intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 39 l.r. Sicilia n. 145/1980

    "Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da ogni responsabilità"

    riconosce il diritto all’assistenza legale/rimborso ai dipendenti regionali o locali assolti, ma non esclude le condizioni ricavabili dal sistema per l’operatività concreta della copertura.

  • art. 24 l.r. Sicilia n. 30/2000

    "L’articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità"

    estende la disciplina del rimborso a tutti i soggetti, compresi gli amministratori pubblici.

  • art. 67 d.P.R. n. 268/1987

    richiamato come precedente disciplina dei dipendenti degli enti locali, in continuità con l’art. 28 CCNL 14 settembre 2000.

  • art. 28 CCNL 14 settembre 2000 comparto regioni e autonomie locali

    "L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente ... assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento"

    impone all’ente l’assunzione diretta degli oneri di difesa sin dall’inizio del procedimento solo se manca il conflitto di interessi e il difensore è di comune gradimento; non prevede il rimborso delle spese di un legale scelto unilateralmente dal dipendente senza previa comunicazione.

  • art. 69 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per la riferibilità ratione temporis del CCNL al rapporto dedotto in causa.

  • artt. 1353, 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.

    invocati per l’interpretazione della disciplina contrattuale, ma la Corte li reputa non decisivi rispetto alla regola della previa comunicazione e del comune gradimento.

  • art. 1719 c.c.

    richiamato dal ricorrente per ricondurre la vicenda alle regole del mandato; la Corte lo ritiene irrilevante.

  • art. 1720 c.c.

    evocato dal ricorrente come base generale del rimborso delle spese del mandatario, ma la Corte esclude che nel pubblico impiego operi un diritto incondizionato al rimborso.

  • art. 43 CCNL 14 settembre 2000 Comparto autonomie locali

    richiamato per sostenere una diversa disciplina assicurativa; la censura è dichiarata inammissibile perché richiedeva accertamenti di merito.

  • art. 1218 c.c.

    invocato insieme all’art. 43 CCNL, ma la doglianza è ritenuta inammissibile.

  • art. 2041 c.c.

    la domanda di arricchimento senza causa è ritenuta comunque esaminata e respinta dalla corte territoriale, quindi la censura è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni non è automatico né incondizionato: va verificata la ricorrenza delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
  • La disciplina dell’assistenza legale richiede che l’amministrazione sia posta in condizione di effettuare una valutazione ex ante circa l’assenza di conflitto di interessi e di esprimere il proprio gradimento sul difensore; in mancanza di previa comunicazione del procedimento e del nominativo del legale, non sorge l’obbligo di rimborso delle spese unilateralmente sostenute dal dipendente.
  • Il presupposto della copertura non è la sola assoluzione del dipendente, ma la combinazione tra connessione dei fatti al servizio, assenza originaria di conflitto di interessi e rispetto del meccanismo procedurale di comune gradimento del difensore.
  • Le regole generali sul mandato non possono essere invocate per trasformare l’onere di assistenza legale del datore pubblico in un diritto assoluto del dipendente al rimborso delle spese sostenute di propria iniziativa.
  • Le censure di legittimità che presuppongono nuovi accertamenti di fatto o che investono questioni già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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