Sentenza del 11/01/2022 n. 498 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava la sentenza sostenendo, in particolare, che l'avviso di accertamento fosse illegittimo per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 7, essendo stato notificato soli 6 giorni dopo il rilascio della copia del processo verbale di constatazione. Altri motivi dedotti riguardavano omessa pronuncia su questioni sollevate in primo grado e la mancata prova, da parte dell'Amministrazione, della natura fittizia delle fatture passive; contestata inoltre la valutazione probatoria operata dalla Commissione d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'avviso di accertamento era stato emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale (PVC redatto l'11/12/2009 e avviso emesso/notificato il 17/18/12/2009). L'Agenzia aveva giustificato l'anticipazione solo con l'imminente scadenza dei termini decadenziali, che la Corte ha ritenuto insufficiente a comprovare uno stato di urgenza esonerativo. Perciò l'avviso è illegittimo salvo prova dell'effettiva urgenza, onere che incombe all'Ufficio. Cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito compensate; spese di cassazione a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso decorrente dal rilascio al contribuente della copia del PVC è a presidio del contraddittorio; la violazione determina l'illegittimità dell'atto emesso ante tempus salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza fondate su fatti concreti e precisi.
Richiamati nei motivi ma non decisivi rispetto al vizio principale; posti a cornice delle deduzioni relative agli obblighi documentali e di conservazione.
Norme sul documento fiscale e fatturazione richiamate in relazione alla contestazione di fatture ritenute fittizie; utilizzate come riferimento normativo per la valutazione della regolarità formale delle fatture.
T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), art. 109
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla loro esclusione se relativi a operazioni inesistenti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Articolazione dei motivi di cassazione (violazione di legge, omessa pronuncia, mancata motivazione) con i quali la società ha impugnato la decisione di merito.
Richiamato in ordine all'onere della prova: la Corte conferma che l'onere di provare le ragioni di urgenza grava sull'Amministrazione.
Massime di principio
- Se l'avviso di accertamento è emesso prima del decorso dei 60 giorni dalla consegna della copia del PVC, esso è illegittimo salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza.
- L'imminenza della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa, di per sé, non costituisce motivo idoneo a giustificare l'anticipazione dell'avviso; l'Ufficio deve provare fatti concreti non imputabili a se stesso che giustifichino l'urgenza.
- Non è richiesto al contribuente di dimostrare di aver subito un pregiudizio concreto nella difesa per ottenere l'annullamento dell'atto emesso ante tempus: la tutela del contraddittorio è autonoma rispetto alla prova del danno.
- L'onere probatorio circa l'esistenza di ragioni di urgenza spetta all'Amministrazione finanziaria; in mancanza di tale prova l'atto è annullabile anche se il contribuente aveva prodotto osservazioni.
- Quando la Cassazione accerta un vizio di diritto palese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, essa può decidere direttamente sul merito e accogliere il ricorso del contribuente.
- In giudizi tributari con esiti alterni nei gradi di merito le spese di merito possono essere compensate; le spese di cassazione seguono il principio della soccombenza.
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