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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Udine

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica dell'avviso di rettifica (adozione 03/03/2021, notifica 27/03/2021) con aumento del reddito d'impresa 2015 di aaaaaa Srl (da €12.239,00 a €50.245,00) basato su pvc della GdF che attribuiva ricavi omessi per €38.060,27 dovuti a prestazioni indicate in un prospetto redatto da bbbbbb ma non fatturate dalla società; conseguenti accertamenti IVA, IRAP e attribuzione al socio di maggior reddito di capitale pari alla partecipazione. I ricorrenti denunciano: (i) decadenza dal potere accertativo per intervenuta scadenza del termine (31/12/2020) e inapplicabilità delle proroghe invocate; (ii) insufficiente motivazione per mancata allegazione del pvc; (iii) errata determinazione dei ricavi omessi in quanto alcune poste sarebbero state fatturate o incassate in anni diversi o non effettivamente riscosse.

La decisione

I ricorsi sono stati riuniti e accolti: la Commissione ha ritenuto decaduto il potere accertativo dell'Amministrazione relativamente agli avvisi adottati il 03/03/2021 e notificati il 27/03/2021 (termine ordinario per l'anno 2015: 31/12/2020). Il Collegio ha escluso l'applicabilità della proroga di 120 giorni prevista dall'art.157 co.1 A del D.L. n.34/2020 all'adozione dell'avviso e ha escluso che la notifica di un invito a comparire in ipotesi di accertamento "parziale" possa legittimamente protrarre il termine per intervenire oltre il limite ordinario mediante la proroga di 90 giorni di cui all'art.5 co.3‑bis del D.L.vo 218/1997. La circolare n.25/2020 non prevale sulla norma primaria. Per effetto della decadenza gli avvisi (società e socio) sono annullati; il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio per la parte annullata in autotutela e ha condannato l'Agenzia alle spese in favore dei ricorrenti (liquidate in €3.000, oltre contributi).

Norme richiamate

  • art. 157 co. 1 A D.L. "rilancio" n. 34/2020

    La proroga di 120 giorni prevista dall'art.157 riguarda la notificazione degli avvisi con scadenza al 31/12/2020; il Collegio ha ritenuto che tale proroga non possa essere estesa all'adozione dell'atto e non legittima l'emissione dell'avviso oltre il termine di decadenza quando l'adozione sia anteriore alla proroga prevista per la sola notificazione.

  • art. 5 co. 3‑bis D.L.vo 218/1997

    Prevede una proroga di 90 giorni del termine per l'adozione dell'accertamento quando sia necessario un invito al contraddittorio obbligatorio; il Collegio ha ritenuto che detta proroga non si applica agli accertamenti "parziali" (art.41‑bis DPR 600/73) per i quali il contraddittorio non è obbligatorio, quindi la notifica di un invito in tali casi non prolunga il termine di decadenza.

  • art. 41‑bis DPR 600/1973

    Disciplina l'accertamento parziale; la Commissione ha qualificato l'avviso a carico di aaaaaa come accertamento parziale e ne ha dedotto l'inapplicabilità automatica della proroga prevista per gli inviti obbligatori al contraddittorio.

  • art. 109 TUIR (principio relativo al momento di conseguimento dei corrispettivi)

    L'Amministrazione richiamava il principio per cui i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data di ultimazione della prestazione; il Collegio ha tuttavia ritenuto il rilievo assorbito dalla declaratoria di decadenza e non ha esaminato nel merito l'applicabilità concreta.

  • Circolare n. 25/2020 (Agenzia delle Entrate)

    L'Amministrazione aveva invocato la circolare per sostenere l'automaticità della proroga in caso di attivazione del contraddittorio. Il Collegio ha però escluso che una circolare amministrativa possa prevalere o modificare una norma primaria quando esiste un contrasto interpretativo.

  • art. 17 co. 2 D.L.vo n. 462/1997

    Norma citata in relazione a una istanza subordinata (accesso alla definizione agevolata delle sanzioni) che è stata ritenuta assorbita dalla decisione sulla decadenza.

  • art. 295 c.p.c.

    Norma processuale richiamata dal socio per chiedere la sospensione del giudizio in attesa dell'esito dell'accertamento societario; istanza superata mediante riunione dei ricorsi.

Massime di principio

  • La proroga prevista da norme emergenziali (es. art.157 D.L. n.34/2020) deve essere interpretata secondo la sua lettera: se parla di proroga della notificazione, non può essere automaticamente estesa all'adozione dell'atto.
  • La proroga di 90 giorni ex art.5 co.3‑bis D.L.vo 218/1997 si applica solo quando il contraddittorio è obbligatorio; la mera notifica di un invito in casi non obbligatori (es. accertamento parziale fondato su documenti) non prolunga il termine di decadenza.
  • Una circolare amministrativa non può prevalere né interpretare in modo da sovvertire una norma primaria: in caso di contrasto rileva la norma primaria e l'interpretazione giurisdizionale delle stesse.
  • Se l'atto principale (es. accertamento a carico della società) è decaduto, risultano di norma travolti anche gli atti consequenziali (es. attribuzione di maggior reddito al socio).
  • Sui profili sostanziali (data di conseguimento dei corrispettivi), il principio che il corrispettivo di servizi è conseguito alla data di ultimazione della prestazione è rilevante ma può rimanere assorbito da questioni procedurali come la decadenza.
  • In difesa preventiva conviene documentare tempestivamente con fatture e descrizioni la riferibilità dei pagamenti agli anni di competenza (anticipi, acconti, competenze maturate) e conservare la prova di eventuali notifiche del pvc o altri atti istruttori.
  • Prima di accettare o ricorrere a strumenti amministrativi (inviti a comparire) per dilatare i termini, l'Amministrazione deve verificare la sussistenza dei presupposti normativi che giustificano la proroga: altrimenti il contribuente potrà ottenere l'annullamento per decadenza.

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