Sentenza del 11/01/2022 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione, da parte della Regione Veneto, di due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia (nn. 615 e 616/2019) che avevano riconosciuto la legittimazione attiva di XXX S.r.l. e disposto il rimborso di maggiori addizionali regionali (complessivi euro 3.048,33) applicate sull'accisa per due forniture di gas naturale nel periodo 1/12/2015-6/6/2017. I giudici di primo grado avevano ritenuto applicabile l'aliquota ridotta prevista dall'art. 2, comma 2, L.R. 21/12/2006 n.27 e condannato la Regione al rimborso. La Regione contestava invece la giurisdizione del giudice tributario e la legittimazione attiva del privato, sostenendo che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore (che avrebbe il diritto di credito) e che l'azione del consumatore verso il fornitore per la ripetizione è di natura privatistica (competente il giudice ordinario).
La decisione
La Commissione ha riunito i due appelli, ha annullato le sentenze impugnate e ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 1/2/2016 n.1837). Ha disposto che la riassunzione avvenga avanti il giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza. Ha compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio per gravi ed eccezionali ragioni (novità delle questioni trattate e sollevazione della questione di giurisdizione in appello).
Norme richiamate
Cass. Sez. Unite, 1 febbraio 2016, n. 1837
"soggetto passivo dell'imposta di consumo per il gas metano è il fornitore (...) sicché l'azione del consumatore verso il fornitore per la ripetizione della quota di prezzo corrispondente al tributo non è un'azione tributaria di rimborso, devoluta alla giurisdizione del giudice tributario ma un'azione privatistica, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario"
Principio guida: quando la legge identifica il fornitore quale soggetto passivo dell'accisa e il tributo viene traslato economicamente all'utente, l'azione per ottenere la restituzione della somma versata in eccesso è, di regola, un'azione di diritto privato contro il fornitore e spetta al giudice ordinario.
art. 14 d.lgs. n. 504/1995
"l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"
Interpretazione della norma in senso estensivo dai primi giudici: il rimborso può essere chiesto da chi abbia pagato l'imposta, senza limitazioni esplicite. Tuttavia, la giurisdizione competente dipende dalla qualificazione giuridica dell'azione (tributaria vs privatistica).
art. 2, comma 2, L.R. 21 dicembre 2006 n. 27 (Regione Veneto)
Prevede una specifica aliquota ridotta dell'accisa per usi industriali; i primi giudici hanno ritenuto applicabile tale aliquota alle forniture contestate, motivo del presunto pagamento indebito delle maggiori addizionali.
art. 50 c.p.c.
Norma cui la Commissione ha fatto riferimento per disporre la riassunzione avanti il giudice ordinario competente entro il termine stabilito (attuazione della pronuncia di difetto di giurisdizione).
Disposizione citata per compensazione spese (digs. 156/15)
La Commissione ha richiamato gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese, ritenendo la questione di giurisdizione di novità e sollevata in appello. (Il riferimento normativo è impiegato per giustificare la compensazione integrale delle spese processuali).
art. 16, comma 4 D.L. n. 119/2018 e art. 27 L. n. 137/2020
Richiamate in tema di svolgimento dell'udienza a distanza (richiami procedurali sull'istruttoria e udienza telematica).
Massime di principio
- Verificare sempre quale soggetto è formalmente indicato dalla legge come soggetto passivo dell'accisa (es. il fornitore): se la norma fiscale individua il fornitore come obbligato tributario, la richiesta di recupero della somma traslata economicamente al cliente tende a configurarsi come un'azione privatistica fra parti (competente il giudice ordinario).
- La qualificazione dell'azione (tributaria vs privatistica) determina la giurisdizione: rimborso diretto da parte dell'Amministrazione pubblica compete al giudice tributario, mentre la ripetizione del pagamento tra privati compete al giudice ordinario.
- In presenza di dubbi sulla giurisdizione è opportuno sollevare la questione tempestivamente: sollevare il difetto di giurisdizione già in primo grado evita spese e riassunzioni; sollevare la questione solo in appello può invece portare all'annullamento e alla riassegnazione al giudice ordinario.
- Anche se un contribuente o fornitore ritiene di avere diritto al rimborso per errata applicazione di aliquote (es. aliquota ridotta per usi industriali), occorre valutare sia il titolo sostanziale al rimborso sia la giurisdizione competente prima di esperire il giudizio.
- Se la Commissione o il giudice dichiara difetto di giurisdizione, la parte interessata dovrà riassumere l'azione davanti al giudice ordinario nei termini fissati dalla decisione; è importante rispettare i termini disposti per evitare decadenze.
- Le spese di lite possono essere compensate integralmente in presenza di motivi gravi ed eccezionali e di questioni di diritto chiaramente novative; tuttavia ciò resta discrezionale e dipende dall'atteggiamento processuale delle parti e dalla fase in cui la questione viene sollevata.
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