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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per imposte ipotecarie e catastali (aliquote 2% e 1%) relativo a un atto di donazione in cui il donatario aveva ottenuto l'agevolazione "prima casa" per l'abitazione e aveva indicato che determinate aree e aree pertinenziali (terreni, box, depositi) erano destinate a pertinenza dell'unità abitativa, benché tali terreni non fossero "graffati" al bene principale in catasto. L'Ufficio sosteneva che in assenza di graffatura le aree non possono considerarsi pertinenze e quindi non rientrerebbero nelle agevolazioni; il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso sostenendo che la graffatura è un elemento cartografico non decisivo, e che la pertinenzialità va valutata secondo i criteri civilistici dell'art. 817 c.c.

La decisione

La Commissione Regionale ha accolto l'appello del ricorrente, riformando la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di liquidazione. I giudici hanno ritenuto che: a) le categorie catastali C/2, C/6 e C/7 indicate dalla norma non abbiano carattere tassativo ed hanno valore esemplificativo rispetto alla nozione civilistica di pertinenza; b) la graffatura catastale è un mero simbolo cartografico e non è richiesta dalla normativa per riconoscere la pertinenzialità ai fini dell'agevolazione "prima casa"; c) pertanto le aree non graffate possono essere riconosciute come pertinenze se risultano destinate in modo durevole al servizio o ornamento dell'immobile principale secondo i criteri di cui all'art. 817 c.c. Sono state poste a carico dell'Amministrazione le spese del grado d'appello; le spese del primo grado rimasero compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26/4/1986 n.131, Tariffa - Parte Prima, art. 1, Nota II-bis

    comma 3, Nota II-bis dell'art. 1

    La Commissione interpreta la norma nel senso che l'elencazione delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 è meramente integrativa ed esemplificativa rispetto alla più ampia nozione civilistica di pertinenza; non ha valore esaustivo né vincolante che imponga la graffatura come presupposto della pertinenzialità ai fini dell'agevolazione.

  • Art. 817 c.c.

    La nozione di pertinenza ai fini fiscali deve essere valutata secondo i criteri civilistici previsti dall'art. 817 c.c. (destinazione durevole della cosa al servizio o ornamento di un'altra), e non esclusivamente sulla base di elementi catastali o cartografici.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/2005

    L'Amministrazione aveva adottato una interpretazione estensiva favorevole ai contribuenti ma subordinata alla graffatura delle aree al catasto urbano; la Commissione ritiene tale requisito non vincolante rispetto alla normativa e alla nozione civilistica di pertinenza.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/2013

    La circolare ribadiva la necessità, secondo l'Amministrazione, che le aree scoperte pertinenziali siano censite nel catasto urbano unitamente al bene principale; la Commissione tuttavia ritiene che tale indicazione amministrativa non possa prevalere sulla nozione civilistica e sulla normativa fiscale interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza.

  • Sentenza Cassazione civile n. 6259/2013

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione è richiamata per affermare che le categorie catastali indicate nella norma non esauriscono il novero delle pertinenze e che non è necessaria la censizione unitaria (graffatura) perché un bene sia qualificato come pertinenziale ai fini dell'agevolazione.

  • Legge n. 549/1995 (art. 3, comma 131) - modifica alla Tariffa

    Richiamata come intervento normativo che ha inciso sulla Nota II-bis; la pronuncia valuta il testo normativo aggiornato per stabilire che l'elencazione catastale resta integrativa.

Massime di principio

  • La qualificazione di un bene come pertinenza ai fini dell'agevolazione "prima casa" si determina principalmente con criterio civilistico (art. 817 c.c.): destinazione durevole al servizio o ornamento dell'immobile principale, non sulla sola base di rilevanze catastali.
  • La presenza o meno della "graffatura" in catasto è un elemento cartografico e non costituisce, di per sé, presupposto necessario o decisivo per il riconoscimento della pertinenzialità ai fini fiscali.
  • Le categorie catastali C/2, C/6 e C/7 indicate dalla norma devono considerarsi esemplificative e non esaustive: altri beni possono essere riconosciuti come pertinenze se sussistono i requisiti civilistici.
  • L'agevolazione puo' essere riconosciuta anche per pertinenze acquistate con atto separato rispetto all'abitazione principale, purché dimostrabile la destinazione pertinenziale.
  • Le circolari dell'Agenzia delle Entrate (es. n.38/2005 e n.18/2013) rappresentano indicazioni amministrative utili ma non possono modificare la portata della norma o prevalere sul criterio civilistico riconosciuto dalla giurisprudenza; in caso di contrasto prevale l'interpretazione conforme alla legge e alla Cassazione.
  • In caso di contestazione amministrativa è opportuno dimostrare con atti e fatti la destinazione durevole (clausole nell'atto, uso concreto, planimetrie, dichiarazioni esplicite) e richiamare la giurisprudenza favorevole, perché l'assenza di graffatura non è decisiva.
  • Poiché vi possono essere interpretazioni difformi da parte degli uffici, la via giudiziale può essere efficace: i precedenti di merito e di legittimità (Cassazione) hanno dato ragione al contribuente quando è dimostrata la pertinenzialità ai sensi civilistici.

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