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Sentenza

Sentenza del 17/07/2020 n. 15256 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Direzione provinciale aveva emesso avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2002, fondato sul processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, contestando omissione di ricavi per Euro 51.364,57 e indebita deduzione di costi per Euro 12.041,99. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale annullò l'accertamento per vizi formali (p.v.c. non allegato) e nel merito, perché l'Ufficio non aveva considerato variabili intervenute dopo la chiusura della verifica. In appello l'Agenzia ottenne la riforma e la convalida dell'atto. Il contribuente ricorse in Cassazione con tre motivi: 1) omissione di pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello per differenza tra copia depositata e originale notificato; 2) violazione del principio di obbligo di allegazione dell'atto (p.v.c.) richiamato nell'avviso di accertamento; 3) difetto di motivazione della sentenza di appello, che si era limitata ad accogliere i motivi dell'Ufficio senza spiegare perché rigettava i motivi del contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo e ha accolto il terzo. In particolare: 1) il vizio sulla diversa indicazione degli estremi della sentenza nella copia d'appello e' stato ritenuto un refuso privo di pregiudizio, superato dal fatto che l'appellato ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa; 2) l'obbligo di allegare il processo verbale cui l'avviso rinvia non e' necessario se quel documento era gia' stato precedentemente notificato al contribuente, sicche' la motivazione 'per relationem' e' ammessa in tale contesto; 3) pero', la Corte ha censurato la sentenza di appello per mancanza di motivazione sufficiente: la Corte territoriale si era limitata a richiamare di fatto la decisione di primo grado e ad affermare genericamente che i motivi d'appello dell'Ufficio erano fondati, senza esporre le ragioni concrete della conferma. Per questo motivo la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa e' stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, cui e' demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimita'.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 3

    Citato nel primo motivo relativo a vizi di impugnazione; la Corte rileva che l'omessa pronuncia e' deducibile in Cassazione solo se riguarda questioni di merito e non puramente processuali

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53

    Richiamato in relazione alle questioni procedurali; non ha consentito al ricorrente di prevalere sul primo motivo per mancanza di pregiudizio

  • Codice di Procedura Civile, articolo 112

    Richiamato in rapporto all'omessa pronuncia; la Corte precisa che il vizio di omessa pronuncia secondo l'art.112 c.p.c. e art.360 c.p.c., comma 4, e' configurabile solo su questioni di merito

  • Codice di Procedura Civile, articolo 360, numeri 3 e 4

    Fondamento delle doglianze in Cassazione: n.3 per violazione di legge; n.4 per omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha accolto il motivo fondato ai sensi del n.4 relativo alla motivazione

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1

    La norma generale impone che, se la motivazione di un atto si fonda su altro atto, questo debba essere allegato; la Corte pero' osserva che, in materia tributaria, la specialita' delle disposizioni consente la motivazione per relationem se il documento richiamato era gia' stato notificato al contribuente

  • D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42

    Norma fiscale richiamata a supporto della tesi sull'uso del verbale di constatazione; la Corte la inserisce nel contesto delle regole speciali che giustificano la motivazione per relationem

  • D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 54

    Analoga valenza fiscale rispetto all'IVA: contribuisce alla ricostruzione del quadro normativo che ammette il rinvio al p.v.c. gia' notificato

  • Legge n. 241 del 1990, articolo 3

    Richiamata tra le norme sul procedimento e sul diritto di difesa; la Corte conferma che il rinvio 'per relationem' non pregiudica il contraddittorio se il documento e' noto al contribuente

  • Decreto Legislativo n. 32 del 2001

    Richiamato tra le norme di contesto; non ha consentito l'accoglimento del secondo motivo perché il p.v.c. era stato precedentemente notificato

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 1, comma 1 e art. 15 preleggi

    Richiamate come principi generali di tutela del contribuente e di interpretazione della motivazione; la Corte distingue tra il principio generale e le specialita' tributarie che consentono la motivazione per relationem

  • Codice di Procedura Civile, articolo 113

    Riguarda il dovere di motivazione: la Corte conferma l'obbligo di una motivazione effettiva e percettibile, e censura la sentenza di appello per motivazione apparente o insufficiente

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 36 e 61

    Richiamati nel terzo motivo relativo alla motivazione delle decisioni di merito; la Corte ricorda che il giudice d'appello deve indicare gli elementi che giustificano la conferma o la riforma

  • Disposizioni di attuazione del c.p.c., articolo 118

    Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali del giudice; utilizzato per fondare la censura sulla insufficienza della motivazione in appello

Massime di principio

  • L'allegazione formale di un documento richiamato nella motivazione (es. processo verbale di constatazione) non e' sempre necessaria: se quel documento e' stato gia' notificato al contribuente e quindi e' noto, la motivazione "per relationem" e' ammessa e non pregiudica il diritto di difesa
  • Errori formali o refusi nella copia dell'atto di impugnazione sono in genere superabili se non arrecano pregiudizio concreto alla difesa dell'altra parte; il giudice valuta la rilevanza e il pregiudizio effettivo
  • Il giudice d'appello non puo' limitarsi ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado: deve fornire una motivazione autonoma, anche sintetica, che renda comprensibile il percorso logico-giuridico che ha condotto alla conferma o alla riforma
  • La carenza o l'apparenza di motivazione e' vizio rilevante in Cassazione e determina la cassazione della decisione e il rinvio per nuovo esame, salvo che l'insufficienza possa essere sanata o che il vizio non abbia cagionato pregiudizio
  • In contenziosi tributari occorre sempre verificare sia la forma (notifiche, allegazioni) sia il rispetto del contraddittorio; tuttavia, il rispetto sostanziale del diritto di difesa prevale su mere formali omissioni

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