Sentenza del 17/07/2020 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento impoate - Notificazioni a mezzo posta - Consegna dell'atto a soggetto diverso dal destinatario - Invio raccomandata informativa - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso IMU 2015 fondato su una variazione di rendita catastale non notificata correttamente: la notifica della variazione era stata consegnata al portiere dello stabile e la seconda raccomandata informativa inviata dall'ente non era provata con ricevuta di ritorno; in subordine contestazione dell'ammontare dell'imposta alla luce di un DOCFA presentato dalla contribuente.
La decisione
La CTR ha parzialmente accolto l'appello del Comune: ha respinto la tesi del Comune sulla regolarità della notifica (mancanza di prova dell'avvenuta ricezione da parte della contribuente della raccomandata informativa), confermando l'irregolarità della notifica rispetto alla variazione catastale. Tuttavia, ha ritenuto che la contribuente fosse a conoscenza del nuovo classamento per aver prodotto un DOCFA il 23.07.2009 e quindi ha dichiarato la D. L. A. tenuta al pagamento dell'IMU calcolata sui valori risultanti dal DOCFA, detratto quanto già versato. Spese compensate data la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982 n. 890 - art. 7
"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario ... l'avvenuta notificazione dell'atto"
La Corte territoriale interpreta l'art. 7 nel senso che, quando la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, l'operatore postale è obbligato a inviare una raccomandata informativa per garantire la conoscenza effettiva dell'atto; l'obbligo vale anche per le notifiche eseguite direttamente dagli uffici finanziari (art. 14).
Legge 23 dicembre 1998 / integrazione art.14 L. 890/1982
L'art. 14 richiama le modalità previste dalla L. 890/1982 per le notificazioni in materia tributaria, disponendo che la notificazione al contribuente 'deve avvenire con l'impiego di plico sigillato' e può essere eseguita direttamente dagli uffici finanziari; la CTR ne ricava che le regole dell'art. 7 si applicano indipendentemente dal soggetto che notifica.
La Corte ricostruisce l'iter: l'obbligo di invio della raccomandata informativa è stato introdotto nel 2008, cancellato temporaneamente (01.01.2018-31.12.2018) dalla L. 205/2017 e reintrodotto dalla L. 145/2018 dal 01.01.2019; per il periodo rilevante (2010) l'obbligo sussisteva.
DPR n. 655/1982 e normativa sulle raccomandate ordinarie / Delibera AGCOM 20.06.2013 n. 385/13/Cons.
Citati dal Comune per sostenere che le notifiche eseguite dall'ufficio finanziario seguono la disciplina delle raccomandate ordinarie; la CTR rigetta la distinzione sostenendo che l'art. 14 richiama esplicitamente le modalità della L. 890/1982 anche per le notifiche dirette dagli uffici finanziari.
Massime di principio
- La consegna di una raccomandata a persona diversa dal destinatario (es. portiere) genera l'obbligo, salvo diversità normativa nel tempo, per l'operatore postale di inviare una raccomandata informativa al destinatario: senza prova dell'avvenuta ricezione di tale informativa la notifica può essere ritenuta ineseguita.
- La presunzione di conoscenza derivante dall'invio di una 'normale' raccomandata può essere superata dalla prova, a carico del notificante, dell'effettiva ricezione della comunicazione informativa quando la prima consegna è avvenuta a persona diversa dal destinatario.
- Le notifiche di atti tributari eseguite direttamente dagli uffici finanziari non sono esentate dalle regole di tutela della conoscenza dell'atto: l'art. 14 L. 890/1982 richiama 'le modalità previste dalla presente legge', perciò le cautele previste in caso di consegna a terzi si applicano anche alle notifiche postali eseguite dall'ente impositore.
- Anche se la notifica è viziata, la responsabilità del contribuente può sorgere quando questi abbia comunque acquisito conoscenza dell'elemento modificativo (es. per aver presentato DOCFA che altera il classamento): la conoscenza diretta dell'interessato può integrare la posizione di obbligo tributario.
- Per gli enti notificanti: conservare e produrre sempre le prove di avvenuta ricezione (ricevute di ritorno della raccomandata informativa) e documentare ogni passaggio di consegna; per i contribuenti: contestare tempestivamente la notifica e, se possibile, provare la mancata ricezione per cause a loro non imputabili.
- Verificare la normativa vigente nel periodo in cui è stata effettuata la notifica (ci sono stati interventi legislativi che hanno temporaneamente modificato l'obbligo della raccomandata informativa).
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