Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/07/2020 n. 2256 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Notificazione - Prescrizione -- Prescrizione decennale - Diritto annuale Camera di Commercio - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che non sussiste la prescrizione decennale per i crediti relativi al diritto annuale notificati con cartella di pagamento o avviso di accertamento non opposto: tali crediti sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale. Si è fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 23397/2016) che conferma la necessità di un titolo giudiziale definitivo per l'applicazione del termine decennale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discuteva quale fosse il termine di prescrizione applicabile ai crediti relativi al diritto annuale della Camera di Commercio notificati mediante cartella di pagamento o avviso di accertamento non opposto: se il termine fosse il decennale richiamato dall'art. 2953 c.c. o il termine quinquennale ordinario. La Corte ha ritenuto che il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. opera solo quando il credito risulta da un titolo giudiziale definitivamente formato; in assenza di tale titolo (cartella o avviso non opposti) si applica il termine quinquennale.

Norme richiamate

  • c.c., art. 2953

    Il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto ai crediti risultanti da titolo giudiziale divenuto definitivo; non può essere esteso automaticamente a crediti derivanti da atti amministrativi o da cartelle/avvisi non convalidati da pronuncia giudiziale definitiva.

  • Cass. SS.UU. 23397/2016

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui il termine decennale opera esclusivamente se sussiste un titolo giudiziale definitivo; in assenza di ciò si applicano i termini ordinari (nel caso in esame il quinquennale).

Massime di principio

  • Per i crediti relativi al diritto annuale della Camera di Commercio notificati tramite cartella di pagamento o avviso di accertamento non opposto, il termine di prescrizione da considerare è quello quinquennale: verificare la data di notifica per calcolare il decorso.
  • Il termine decennale ex art. 2953 c.c. è riservato ai crediti risultanti da titolo giudiziale definitivo (es. sentenza o decreto ingiuntivo divenuto esecutivo); atti amministrativi non opposti non trasformano automaticamente il credito in titolo giudiziale.
  • Se si è contribuenti destinatari di una cartella/avviso, occorre controllare eventuali atti interruttivi o se sia stato instaurato un giudizio: ottenere un titolo giudiziale è la via per ancorare il credito al termine decennale.
  • Chi riceve una richiesta di pagamento datata e sospetta prescritta dovrebbe sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e verificare le date di notifica e gli eventuali atti interruttivi o riconoscimenti che possono avere sospeso o interrotto la prescrizione.
  • Gli enti creditori che intendono conservare il diritto al recupero dovrebbero tempestivamente promuovere l'azione giudiziale (per ottenere un titolo giudiziale definitivo) o agire nei termini quinquennali, tenendo conto della giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. 23397/2016).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.