Sentenza del 17/07/2020 n. 2250 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Accertamento al socio illimitatamente responsabile - Giudizio di rinvio e mancata riassunzione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer l'omessa riassunzione entro il termine di 6 mesi si è determinata l'estinzione dell'intero giudizio tributario e il consolidamento dell'atto impositivo; in pratica l'accertamento tributario nei confronti del socio illimitatamente responsabile è divenuto definitivo e l'azione giudiziale si è estinta senza rinnovazione del processo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Corte di Cassazione ha disposto il rinvio del giudizio alla C.T.R. competente; la riassunzione del giudizio innanzi alla C.T.R. doveva essere promossa, su istanza di parte, entro 6 mesi dal deposito dell'ordinanza di rinvio. La parte interessata (il socio) non ha provveduto alla riassunzione entro il termine previsto.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 546/92
Disciplina l'effetto delle pronunce che dispongono il rinvio e regola la riassunzione del giudizio in sede di merito; qui è stata interpretata nel senso che la rimessione presuppone l'iniziativa della parte destinataria entro il termine decadenziale.
art. 392 c.p.c.
Norma processuale che riguarda le conseguenze della mancata prosecuzione o riassunzione del processo; è stata richiamata per giustificare l'estinzione del giudizio a seguito dell'inerzia della parte.
Cass. n. 1680/2012
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui l'omessa riassunzione del giudizio, quando prescritta dall'ordinanza di rinvio, comporta l'estinzione del processo e il consolidamento dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando la Corte di Cassazione dispone il rinvio al giudice di merito, la riassunzione del giudizio è a carico della parte e deve avvenire entro il termine (qui indicato: 6 mesi dal deposito dell'ordinanza).
- La mancata riassunzione entro il termine decorso determina l'estinzione dell'intero processo e il consolidamento dell'atto impugnato, con conseguente prevalenza dell'Amministrazione finanziaria.
- La regola si applica anche quando l'accertamento è rivolto a soci illimitatamente responsabili: l'inerzia della parte fa perdere la possibilità di proseguire il giudizio, con effetti sostanziali sull'esecutività dell'atto.
- È essenziale monitorare i termini di riassunzione e provvedere tempestivamente: il rilancio del processo non è automatico d'ufficio, ma richiede l'iniziativa del soggetto interessato.
- In caso di omissione, i rimedi sono limitati e dipendono dalle fattispecie processuali (es. istanze di reintegra o richieste basate su vizi procedurali), perciò la miglior pratica è prevenire il decorso del termine procedendo alla riassunzione nei termini.
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